Sentenza n. 87/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/03/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 6d.l. 677/1981
applicata al caso
- art. 3d.l. 677/1981
- art. 2legge 11/1982
- art. 1legge 11/1982
citata
- art. 19legge 11/1982
- art. 38legge 11/1982
- art. 19d.l. 677/1981
- art. 36d.l. 677/1981
- art. 38d.l. 677/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 26 gennaio 1982, n. 11 recante "Conversione in legge del
decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, concernente contenimento
della spesa del bilancio statale e di quelli regionali" promosso con
ricorso della Regione Sicilia, notificato il 23 febbraio 1982,
depositato in cancelleria il 4 marzo successivo ed iscritto al n. 17
del registro ricorsi 1982;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Uditi l'Avvocato Giuseppe Fazio per la Regione, e l'Avvocato dello
Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso 23 febbraio 1982, la Regione Sicilia ha impugnato
- in riferimento agli artt. 19, 36 e 38 dello Statuto, nonché delle
norme di attuazione emanate con il d.P.R. n. 1074 del 1965 - l'art. 1
della l. 26 gennaio 1982, n. 11, con il quale è stato convertito in
legge il d.l. 26 novembre 1981, n. 677, limitatamente agli artt. 3,
comma secondo (a norma del quale "le somme dovute per l'anno 1981
alla regione Sicilia, ai sensi della l. 27 aprile 1978, n. 182, sono
ridotte a lire 25.000 milioni) e 6, comma terzo, del decreto
convertito (a norma del quale "l'importo delle tasse per il rilascio
dei diplomi previsto dai precedenti commi è interamente devoluto
allo Stato"), nonché l'art. 2 della stessa legge statale 26 gennaio
1982, n. 11 per la parte in cui richiama in vita gli atti ed i
provvedimenti adottati nonché i relativi rapporti giuridici sorti,
in applicazione dei decreti legge 246, 401 e 539 del 1981,
limitatamente alle norme corrispondenti a quelle degli artt. 3,
secondo comma e 6, terzo comma, del predetto d.l. n. 677 del 1981.
Secondo la Regione ricorrente la riduzione delle somme ad essa
dovute dallo Stato a titolo di solidarietà nazionale
(ex art. 38 dello Statuto), quali erano state da ultimo quantificate
con la l. n. 182 del 1978, violerebbe gli artt. 38 e 19
dello Statuto siciliano. Al riguardo si osserva che l'art. 38 impone
l'obbligo allo Stato di versare ogni anno alla Regione, a titolo di
solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, nell'esecuzione di
lavori pubblici, il cui ammontare deve essere tale da tendere "a
bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in
confronto alla media nazionale".
A tale disposizione statutaria, con l. 27 giugno 1962, n. 886 fu
data attuazione commisurandosi il contributo statale all'80% del
gettito delle imposte di fabbricazione riscosse in Sicilia in ciascun
esercizio: percentuale elevata all'85%, per il quinquennio 1972/1976
con l. 1° novembre 1973, n. 735 e poi al 90%, con l. 27 aprile 1978,
n. 182. L'articolo 1 della legge statale n. 11 del 1982 (di
conversione del decreto legge n. 677 del 1981) secondo la Regione
Sicilia, riduce per il 1981, senza alcuna giustificazione, la somma
complessiva dovuta alla Regione, violando l'art. 38 dello Statuto.
Inoltre, intervenendo quando in base al procedimento di formazione
del bilancio regionale per il 1982 il relativo equilibrio è stato
raggiunto, lo turberebbe, incidendo sulla gestione dello strumento
contabile e violando in tal modo l'art. 19 dello Statuto.
Secondo la Regione anche la devoluzione allo Stato - disposta
dall'art. 6, terzo comma, del d.l. 26 novembre 1981, n. 677 - delle
tasse per il rilascio dei diplomi di cui alla tabella D) della l. n.
645 del 1954 e dei diplomi di maturità, sarebbe illegittima,
violando l'art. 36 dello Statuto (che riserva allo Stato soltanto il
gettito delle imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del
lotto) e le norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n.
1074. Infatti, i proventi di tali tasse, secondo la Regione, non
costituiscono nuove entrate tributarie, il cui gettito sia destinato
con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare
particolari finalità contingenti o continuative dello Stato
specificate nelle leggi medesime (art. 2, seconda parte d.P.R. 26
luglio 1965, n. 1074), mentre soltanto dette entrate possono essere
riservate allo Stato. Inoltre, l'appropriazione da parte dello Stato
dei proventi derivanti dalle tasse in questione comporterebbe anche
una violazione del diritto al bilancio sancito dall'art. 19 dello
Statuto.
Secondo la Regione Siciliana, le medesime violazioni nei confronti
degli artt. 19, 38 e 36 dello Statuto sarebbero state poste in essere
dall'art. 2 della censurata legge statale n. 11 del 1982, per la
parte in cui richiama in vita le disposizioni già decadute dei
decreti legge nn. 246, 401 e 539 del 1981 corrispondenti a quelle
contenute negli articoli 3, comma secondo e 6, comma terzo, del
decreto legge 26 novembre 1981, n. 677.
2. - Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, chiedendo che il ricorso sia respinto.
Nelle note depositate si osserva che l'art. 38 dello Statuto
siciliano demanda allo Stato la determinazione della somma da versare
alla Regione a titolo di solidarietà nazionale e ciò è stato fatto
con le leggi nn. 1091 del 1952, 634 del 1954, 886 del 1962, 735 del
1973 e 182 del 1978. Tali leggi non hanno la veste formale di norme
di attuazione dello Statuto e il loro disposto poteva essere
legittimamente modificato, come è stato fatto con la normativa
impugnata.
Infondata sarebbe anche la censura riguardante l'art. 6 impugnato,
che ha devoluto allo Stato l'importo della tassa per il rilascio dei
diplomi di cui alla tab. D) della l. n. 645 del 1954 e di quella per
il rilascio dei diplomi di maturità, trattandosi di nuove entrate
istituite per soddisfare particolari e contingenti finalità sorte in
relazione ad una eccezionale situazione di necessità. Considerato in diritto
3. - Il ricorso del Presidente della Regione Sicilia impugna la l.
26 gennaio 1982, n. 11, con la quale è stato convertito in legge il
d.l. 26 novembre 1981, n. 677. L'art. 3, secondo comma di questo d.l.
dispone: "Le somme dovute per l'anno 1981 alla Regione Sicilia, ai
sensi della l. 27 aprile 1978, n. 182, sono ridotte di 25.000
milioni". La riduzione concerne il contributo di solidarietà
nazionale, previsto dall'art. 38 dello Statuto della Regione Sicilia,
che (in base all'art. 1 della l. 1° novembre 1973, n. 735) era
commisurato per il quinquennio 1972-1976 all'ottantacinque per cento
del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella Regione
stessa per ciascun anno finanziario. Tale percenutale fu elevata al
novanta per cento in base all'art. 1 della l. 27 aprile 1978, n. 182
cit.
Con i dd.ll. 28 maggio 1981, n. 246, 29 luglio 1981, n. 401, 26
settembre 1981, n. 539 e 26 novembre 1981, n. 677, già ricordato
(convertito nella legge impugnata, n. 11 del 1982), ritenuta la
necessità ed urgenza di adottare misure per il contenimento della
spesa di bilanci statale e regionali, furono ridotti i fondi
spettanti alle regioni a statuto ordinario e speciale in base alla
normativa vigente a carico del bilancio statale.
Il contributo di solidarietà nazionale, che "lo Stato verserà
annualmente alla Regione" (art. 38 St. cit.), è sottoposto a
revisione quinquennale (terzo comma art. cit.) ed ha lo scopo di
"bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione
in confronto alla media nazionale" (secondo comma art. cit.).
La disposizione dell'art. 38 St. fu elaborata dalla Consulta
regionale del 1945 con l'intento di realizzare - secondo
l'affermazione di uno dei suoi ispiratori - una "forma di controllo
costituzionale sulla perequazione delle spese pubbliche".
L'erogazione, alla quale lo Stato è tenuto, consegue ad una
valutazione discrezionale anche in relazione alla segnalata funzione
perequativa del minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione
in confronto alla media nazionale. Secondo la visione statutaria, il
contributo è inteso a realizzare un impegno di solidarietà dello
Stato attraverso il versamento alla Regione, a titolo del tutto
peculiare, di mezzi a destinazione vincolata, per la realizzazione di
un piano di lavori pubblici (art. 38, cit. primo comma).
L'elemento che diversifica questa attribuzione dai contributi
speciali, previsti dall'art. 119, terzo comma, Cost. (intesi a
provvedere a scopi determinati e, in particolare, alla valorizzazione
del Mezzogiorno e delle Isole), è la sua obbligatorietà
finalizzata; mentre l'assegnazione alle altre regioni è rimessa alla
discrezionalità del legislatore e persegue un obiettivo generico (la
valorizzazione dei territori anzidetti), indipendente da un piano di
opere. Questo "contributo di valorizzazione, non meglio determinato o
determinabile" (Alta Corte per la Regione siciliana 2 febbraio-26
luglio 1950), alle Regioni del Mezzogiorno e alle Isole, non è
caratterizzato dalla finalità di avviare l'"azione sistematica in
senso di livellatore" - attribuita al Fondo di solidarietà dai suoi
fondatori -, diretta a combattere la depressione attraverso una pari
accessibilità al lavoro ed una tendenziale parità regionale dei
redditi relativi.
Al contributo di solidarietà da versare alla Regione siciliana e
ai contributi (attribuibili alle regioni del Mezzogiorno ex art. 119,
terzo comma, Cost.) era destinato ad affiancarsi, con carattere di
aggiuntività, l'intervento straordinario, operante dal 1950, con
finalità di sviluppo economico e sociale.
4. - L'erogazione del contributo di solidarietà alla Sicilia, se
costituisce l'adempimento di un obbligo costituzionale, non è,
peraltro, vincolato, quanto al suo ammontare ed alle modalità di
erogazione, ad alcuna garanzia costituzionale. Il terzo comma
dell'art. 38 dello statuto della Regione Sicilia prevede la revisione
quinquennale dell'assegnazione con riferimento alla variazione dei
dati assunti per il precedente computo (gettito delle imposte di
fabbricazione, riscosse nella Regione siciliana: art. 1 l. 27 giugno
1962, n. 886).
L'adozione del dato-base e il successivo controllo sono rimessi ad
un apprezzamento dello Stato (come si desume dal termine
"riferimento" ai predetti dati), consistente in una valutazione non
meramente ricognitiva e vincolante della modificazione degli elementi
originari o di quelli relativi al precedente computo.
E non è prevista la partecipazione della Regione al procedimento
di revisione, né altra forma di garanzia, com'è
confermato dal succedersi delle leggi, che hanno regolato il
contributo di solidarietà (dalla prima l. 2 agosto 1952,
n. 1091, alle successive 21 marzo 1957, 175, n. 886 del 1962, già
ricordata, nonché 1° novembre 1973, n. 735 e 27 aprile 1978, n. 182,
cit.).
Non è, dunque, fondata l'affermazione della Regione, secondo la
quale si sarebbe instaurato, per prassi, l'obbligo dell'"intesa" tra
Stato e Regione nella determinazione del contributo: di tale prassi
non risulta traccia in occasione delle leggi ora indicate.
Il carattere dell'erogazione, la sua totale incidenza a carico
dello Stato e la chiara normativa circa la determinazione
dell'ammontare concordano nell'escludere qualsiasi partecipazione
regionale.
5. - Nemmeno è attendibile l'opinione espressa nella memoria
della Regione, che ravvisa nella l. n. 281 del 1978 una vera e
propria normativa di attuazione dello Statuto (realizzandosi così un
tipo di legislazione contrattata, che non si sarebbe potuto sottrarre
al procedimento previsto dall'art. 43 St.). Tale opinione non è
sorretta da alcun dato desumibile dalla legge, né da altri elementi
che affiorino dai lavori preparatori e dall'intenso dibattito, cui
dettero luogo la proposta di istituzione e l'attuazione del Fondo di
solidarietà, dal quale germinò l'idea dell'omonimo contributo
previsto dall'art. 38 St.
La legge n. 182 del 1978, come le precedenti relative alla
materia, appartiene alla normativa ordinaria (primaria in senso
proprio) e non è provvista di alcuna qualificazione particolare che
comporti, nella determinazione del contributo, l'osservanza del
procedimento previsto dall'art. 43 St.
6. - Non sussiste nemmeno la violazione dell'art. 19 St. Questa
norma fissa la data di approvazione del bilancio regionale e la
decorrenza dell'esercizio finanziario. La legge impugnata non tocca
tale materia.
Sotto un aspetto più sostanziale la doglianza è stata
specificata dalla Regione nel senso che la norma impugnata avrebbe
diminuito il contributo quando il procedimento di formazione del
bilancio regionale per il 1982 era stato già definito. Si sarebbero,
così, turbati l'equilibrio raggiunto e la gestione avviata in base
allo strumento contabile.
Anche sotto questo aspetto la censura è da respingere, dato che
il momento in cui la norma diventava operante era determinato
automaticamente dal suo meccanismo e dalla sua funzione,
indipendentemente dalla vicenda cronologica in cui la norma stessa si
collocava ed era destinata a produrre effetti.
7. - Quanto, infine, alla dedotta efficacia "conservativa" che
l'art. 2 della impugnata legge n. 11 del 1982 implicitamente
esplicherebbe sugli atti e sui provvedimenti adottati in applicazione
dei vari decreti legge decaduti (nn. 246, 402, 539 e 677 del 1981),
è da osservare che la l. n. 11 cit., operando (art. 1) la
conversione del d.l. n. 677 del 1981 (che all'art. 3, secondo comma,
riduceva di 25.000 milioni il contributo di solidarietà per il 1981)
conferiva legittimazione definitiva a questa norma. Sì che, rispetto
a tale impugnativa diretta venivano, nella fattispecie, ad essere
irrilevanti gli effetti connessi ai precedenti decreti legge.
8. - Fondata è, invece, la censura che investe la disposizione
dell'art. 6 del d.legge n. 677 del 1981 (e la l. di conversione n. 11
del 1982), che ha devoluto allo Stato l'importo della tassa (elevata
a lire trentamila) per il rilascio dei diplomi di maturità.
Non giova osservare, come fa l'Avvocatura generale dello Stato,
che questa devoluzione non sarebbe in contrasto con la disposizione
dell'art. 2, primo comma, seconda parte, del d.P.R. n. 1074 del 1965
e con l'art. 36 dello Statuto, entrambi invocati dalla Regione
Sicilia, in quanto si tratterebbe di nuove entrate, intese a
soddisfare particolari e contingenti finalità sorte in relazione ad
esigenze eccezionali.
Questa Corte ha avuto di recente occasione di precisare il
contenuto della espressione "nuove entrate tributarie erariali,
riscosse nell'ambito del territorio" regionale, non acquisibili dalla
Regione. Ha rilevato la Corte che l'eccezione al principio devolutivo
alla Regione Sicilia dei proventi dei predetti tributi richiede nella
legge istitutiva (confermativa, o maggiorativa di essi) la inclusione
di una apposita clausola di destinazione alle particolari finalità
statali da soddisfare o altro pertinente, specifico riferimento ad
esse (sent. 2 marzo 1987, n. 61).
Nella fattispecie, l'art. 6, terzo comma, del d.l. n. 677 del 1981
cit. devolve integralmente allo Stato l'importo della tassa per il
rilascio dei diplomi, senza fissare un qualsiasi collegamento tra
detta devoluzione e le specifiche "finalità contingenti o
continuative dello Stato", che dovrebbero essere con essa perseguite.
È da dichiarare pertanto, la illegittimità costituzionale della
norma, in riferimento agli artt. 36 dello Statuto della Regione
Sicilia e 2, primo comma, seconda parte del d.P.R. 26 luglio 1965, n.
1074.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma secondo, del d.l. 26 novembre 1981, n. 677
"Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali"
(conv. nella l. 26 gennaio 1982, n. 11), in riferimento agli artt. 19
e 38 dello Statuto della Regione Sicilia;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della l. 26 gennaio 1982, n. 11 (Conversione in legge del
d.l. 26 novembre 1981, n. 677, concernente contenimento della spesa
del bilancio statale e di quelli regionali), in riferimento agli
artt. 19, 36 e 38 dello Statuto della Regione Sicilia;
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma,
del d.l. 26 novembre 1981, n. 677 "Contenimento della spesa del
bilancio statale e di quelli regionali" (conv. nella l. 26 gennaio
1982, n. 11).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 25 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte