Sentenza n. 87/1990
Altra decisione · depositata il 26/02/1990 · relatore Enzo Cheli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 9
della legge regionale della Valle d'Aosta riapprovata il 4 ottobre
1989 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: "Concessione di
contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di
strutture ad essi funzionalmente connesse" promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 ottobre 1989,
depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 80 del
registro ricorsi 1989;
Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice
relatore Cheli;
Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 19 ottobre 1989 il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4, 7 e 9 della legge regionale della Valle
d'Aosta riapprovata dal Consiglio regionale il 4 ottobre 1989,
recante "Concessione di contributi per la realizzazione di impianti
di risalita e di strutture ad essi funzionalmente connesse", in
riferimento all'art. 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta,
approvato con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4.
Nel ricorso si espone che con la legge impugnata la Regione ha
disposto un intervento finanziario a favore delle aziende funiviarie
volto a favorire la realizzazione di impianti di risalita e di
strutture di servizio funzionalmente connesse a tali impianti. In
particolare, l'art. 4 della legge in oggetto ha previsto che, per gli
impianti di particolare importanza sciistica, il contributo regionale
possa essere elevato fino all'ammontare del 90% della spesa ammessa,
mentre il successivo art. 7 ha disposto, per tutti gli impianti, la
cumulabilità dei contributi previsti da questa legge con altri
interventi di tipo creditizio concessi dalla stessa Regione oppure
con altri interventi di qualsiasi tipo concessi da soggetti diversi
dalla Regione, fino alla concorrenza della spesa totale ammessa.
Tali disposizioni, a giudizio del ricorrente, violano i limiti
della potestà legislativa regionale di tipo esclusivo sotto il
profilo del mancato rispetto degli obblighi internazionali nonché
delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica, ponendosi di conseguenza in contrasto con l'art. 2 della
legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle
d'Aosta).
La violazione discenderebbe dall'aver previsto contributi tali da
superare anche i limiti massimi previsti per le agevolazioni rivolte
alle zone meno favorite del Mezzogiorno, indicati, rispettivamente, a
livello comunitario dalla comunicazione della Commissione C.E.E. del
21 dicembre 1978 (G.U.C.E. 3 febbraio 1979, n. C 31) e, a livello
nazionale, dall'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, con
conseguente introduzione nell'ordinamento di una grave sperequazione.
Un ulteriore motivo di impugnativa si riferisce alla previsione
contenuta nell'art. 9 della legge in oggetto, che ammette ai
contributi anche le spese per impianti già in esercizio dal 1985, in
violazione - si afferma - del principio generale di irretroattività
di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile.
2. - La Regione Valle d'Aosta non si è costituita in giudizio.
3. - In sede di udienza di discussione la Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha prodotto la delibera legislativa approvata dal
Consiglio regionale della Valle d'Aosta in data 30 novembre 1989, con
la quale è stata disposta la revoca del disegno di legge oggetto
della presente impugnativa. Il ricorrente ha chiesto pertanto che sia
dichiarata cessata la materia del contendere. Considerato in diritto Come riferito in narrativa, nelle more del giudizio la legge
regionale della Valle d'Aosta riapprovata il 4 ottobre 1989 e recante
"Concessione di contributi per la realizzazione di impianti di
risalita e di strutture ad essi funzionalmente connesse" è stata
revocata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta con la delibera
legislativa del 30 novembre 1989, che è stata prodotta in udienza
dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri.
È venuta pertanto a cessare la materia del contendere nel
presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte