Corte costituzionale

Ordinanza n. 87/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/03/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 641, primo

comma, e 645, primo comma, del codice di procedura civile, promosso

con ordinanza emessa il 4 gennaio 1999 dal giudice di pace di

Stradella sul ricorso proposto da Riccardi Elisa contro il Condominio

Emilia di Stradella, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1999,

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima

serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice di pace di Stradella, con ordinanza

emessa il 4 gennaio 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 641, primo comma, del codice di procedura civile, nella

parte in cui non prevede l'avvertimento che l'opponente deve

proporre, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione le eventuali

domande riconvenzionali e dell'art. 645, primo comma, del medesimo

codice, nella parte in cui non prevede espressamente che l'opponente

deve proporre nell'atto di opposizione, a pena di decadenza, le

eventuali domande riconvenzionali;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

concludendo per la inammissibilità o comunque per la infondatezza

delle questioni.

Considerato che identiche questioni, ancorché più ampie, in

quanto aventi ad oggetto anche gli artt. 318, 319 e 638 cod. proc.

civ., sono già state sollevate dallo stesso rimettente nell'ambito

del medesimo giudizio;

che, con ordinanza n. 282 del 1998, tali questioni sono state

dichiarate manifestamente inammissibili da questa Corte per difetto

di rilevanza nella definizione del giudizio principale, in quanto,

non essendo stata formulata, ad opera della parte opposta, una

espressa eccezione in ordine alla inammissibilità della domanda

riconvenzionale, le questioni stesse risultavano sollevate in modo

del tutto astratto;

che, restando immutata la situazione processuale relativa

alla domanda riconvenzionale - come si rileva dall'ordinanza di

rimessione, nella quale si dà atto che la parte opposta ha precisato

le conclusioni "come da comparsa di costituzione e risposta" -, e non

emergendo nuovi e diversi elementi - come espressamente riportato in

ordinanza - rispetto a quelli già valutati da questa Corte ai fini

della rilevanza, le questioni devono dichiararsi ancora una volta

manifestamente inammissibili;

che in presenza di una pronuncia avente contenuto decisorio,

come è quella che abbia accertato un difetto di rilevanza non

modificabile dal giudice a quo non è consentito al medesimo

rimettente riproporre nel medesimo giudizio la stessa questione,

poiché ciò si concreterebbe nella impugnazione della precedente

decisione della Corte, inammissibile alla stregua dell'ultimo comma

dell'art. 137 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 641, primo comma, e 645,

primo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace

di Stradella con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte