Sentenza n. 87/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/04/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del
29 luglio 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dai deputati Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi nei confronti del
senatore Antonio Di Pietro, promosso dal Giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale di Bergamo con ricorso notificato il
18 agosto 2000, depositato in cancelleria il 28 successivo ed
iscritto al n. 38 del registro conflitti 2000.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso in data 26 gennaio 2000, emesso nell'ambito di
un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a
carico dei deputati Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi, il Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha sollevato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità
adottata il 29 luglio 1999 dalla Assemblea, mediante separate
votazioni per ciascun parlamentare, con cui è stato affermato, a
norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, che i fatti per
i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni
espresse dai due membri del Parlamento nell'esercizio delle loro
funzioni.
Il ricorrente premette che il Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Bergamo aveva chiesto il rinvio a giudizio dei
deputati Sgarbi e Balocchi, contestando loro il concorso nel reato di
diffamazione aggravata - di cui viene riprodotto nel ricorso il
relativo capo di imputazione - perché durante il programma
televisivo "Sgarbi Quotidiani", trasmesso da "Canale 5" il 3 luglio
1998, nelle rispettive qualità di conduttore e di ospite avrebbero
offeso la reputazione del senatore Antonio Di Pietro, già magistrato
in servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di
Milano.
Ciò premesso, il ricorrente ritiene che non sia ravvisabile
alcun collegamento funzionale tra le frasi contestate come
diffamatorie e l'esercizio delle funzioni parlamentari dei deputati
Sgarbi e Balocchi e che pertanto la deliberazione adottata dalla
Camera ecceda la sfera delle attribuzioni del potere legislativo
determinate dagli artt. 55 e seguenti della Costituzione ed abbia
compresso la sfera delle attribuzioni della autorità giudiziaria
previste dagli artt. 102 e seguenti Cost.
Al riguardo, il ricorrente precisa che non è sufficiente che le
dichiarazioni si riferiscano ad un tema discusso dalla Camera dei
deputati, ma che deve trattarsi di dichiarazioni che riproducano
all'esterno quelle già rese nell'esercizio delle funzioni mediante
atti parlamentari tipici, di cui peraltro non vi sarebbe traccia
nelle attività svolte in Parlamento dai due deputati.
Inoltre, ad avviso del ricorrente la circostanza che il deputato
Sgarbi abbia pronunciato le dichiarazioni contestate come
diffamatorie nella veste di conduttore retribuito di una trasmissione
televisiva escluderebbe in radice ogni nesso con le funzioni
parlamentari.
Infine, il ricorrente rileva che la relazione della Giunta per le
autorizzazioni a procedere avrebbe espresso valutazioni di merito in
ordine alla fondatezza delle accuse mosse ai due deputati,
sconfinando dalla sfera delle attribuzioni parlamentari, in quanto
tali valutazioni sono di esclusiva spettanza della funzione
giudiziaria.
La deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera
sarebbe pertanto frutto di un "arbitrario esercizio" del potere
attribuito al Parlamento dall'art. 68 della Costituzione e lesiva
delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.
Sulla base di queste argomentazioni, il rimettente chiede alla
Corte di annullare la deliberazione adottata dalla Camera.
2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza
n. 314 pronunciata in data 11 luglio e depositata il 20 luglio 2000.
Il ricorso è stato ritualmente notificato alla Camera dei deputati,
unitamente all'ordinanza di ammissibilità, il 18 agosto 2000 e
depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il
28 agosto 2000.
3. - La Camera dei deputati, in persona del Presidente, assistita
e difesa dall'avvocato Roberto Nania, si è costituita in giudizio
chiedendo alla Corte, in via preliminare, di dichiarare irricevibile
o inammissibile il conflitto, in quanto, avendo la Camera adottato
due distinte deliberazioni in ordine alle opinioni espresse dai due
deputati, ognuna delle quali integra un autonomo atto di esercizio
del potere di fare applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost.,
l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto presentare un distinto ricorso
nei confronti di ciascun deputato.
Nel merito, la resistente chiede alla Corte di dichiarare che
spettava alla Camera dei deputati il potere di affermare
l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost. delle
opinioni espresse dai deputati Vittorio Sgarbi e Maurizio Balocchi
nei confronti del senatore Antonio Di Pietro.
Al riguardo, la Camera resistente deduce, in primo luogo, che non
può essere condivisa l'affermazione del ricorrente, secondo cui le
dichiarazioni "esterne" del parlamentare sono riconducibili alla
sfera delle opinioni assistite dalla garanzia dell'art. 68 Cost. solo
quando rappresentino "riproduzioni" di dichiarazioni già rese
nell'esercizio di funzioni parlamentari e mediante atti parlamentari
tipici. Così argomentando, l'insindacabilità verrebbe ridotta a
regola idonea a garantire la mera conoscibilità e pubblicità degli
atti delle Camere e verrebbe in definitiva riproposta la limitazione
della insindacabilità ai soli atti compiuti all'interno del
Parlamento.
La circostanza che il deputato Sgarbi abbia espresso le opinioni
incriminate in qualità di conduttore di una trasmissione televisiva,
che ad avviso del ricorrente escluderebbe in radice qualsivoglia
connessione tra tali dichiarazioni e la funzione parlamentare,
sarebbe del tutto irrilevante: al riguardo, la Camera resistente
rileva che la Corte, esaminando analoghi episodi di divulgazione
televisiva, ha applicato i consueti canoni relativi alla
riconducibilità delle opinioni espresse all'attività
politico-parlamentare del deputato, senza attribuire alcun rilievo al
ruolo di conduttore televisivo svolto dal deputato.
Ad avviso della resistente, anche l'affermazione del ricorrente
secondo cui con la deliberazione impugnata la Camera avrebbe
illegittimamente sconfinato nel merito delle accuse non è
condivisile. Nella relazione della Giunta si dice soltanto che
"sorprende che per dichiarazioni siffatte si sia dato inizio
addirittura ad un procedimento penale", esprimendo un giudizio
strettamente riferibile alla insindacabilità e alla sua "evidenza".
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, le opinioni
manifestate nella trasmissione televisiva dai due deputati
troverebbero invece pieno riscontro sia nel "generale contesto
politico-parlamentare dell'epoca", vertendo la conversazione da loro
intrattenuta proprio sui contenuti delle norme recentemente approvate
in materia di finanziamento ai partiti, sia nel ruolo di spicco
assunto da entrambi in sede parlamentare. In particolare, la
resistente fa riferimento all'attività posta in essere:
dall'on. Balocchi quale coordinatore dei segretari
amministrativi dei partiti per la presentazione di proposte comuni;
dall'on. Sgarbi come co-firmatario della proposta di legge
concernente "nuove norme in materia di finanziamento ai partiti e
agli eletti in carica", presentata il 30 dicembre 1998;
da entrambi mediante i ripetuti interventi nel corso della
discussione di tale proposta di legge;
e, sempre da entrambi, mediante la esternazione in sede
parlamentare di "posizioni fortemente critiche nei confronti della
contrarietà espressa dal senatore Di Pietro e dal movimento
dell'"Italia dei valori" alla disciplina del finanziamento ai
partiti", in particolare dall'on. Sgarbi con l'intervento in aula del
28 aprile 1998 e dall'on. Balocchi con una interrogazione del
20 luglio 2000.
In conclusione, ad avviso della resistente, le dichiarazioni
oggetto delle deliberazioni di insindacabilità "si sono limitate ad
offrire un più ampio risalto al confronto, assai serrato e polemico,
consumatosi in Parlamento tra sostenitori e avversari della nuova
normativa concernente il finanziamento pubblico dei partiti",
riproponendo gli stessi contrasti e le stesse polemiche che avevano
caratterizzato la discussione parlamentare.
Con successiva memoria presentata il 3 dicembre 2001 la difesa
della Camera dei deputati ha sinteticamente riproposto le
argomentazioni esposte in precedenza, richiamandosi anche alle più
recenti decisioni di questa Corte in materia e concludendo che tra il
nucleo essenziale degli interventi e delle iniziative parlamentari
dei due deputati e le dichiarazioni incriminate intercorre quella
coincidenza che legittima l'operatività della prerogativa
parlamentare di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione promosso dal Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo con ricorso nei
confronti della Camera dei deputati investe la deliberazione adottata
dall'Assemblea il 29 luglio 1999 con separate votazioni per ciascuno
dei due deputati interessati, con le quali è stata affermata, a
norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione,
l'insindacabilità delle opinioni espresse dai deputati Vittorio
Sgarbi e Maurizio Balocchi, per le quali pende procedimento penale
per il reato di diffamazione aggravata commesso in concorso tra loro
in danno del senatore Antonio Di Pietro.
Le espressioni ritenute diffamatorie sono state pronunciate nel
corso del programma televisivo "Sgarbi Quotidiani", trasmesso da
"Canale 5", durante il quale l'on. Sgarbi in qualità di conduttore e
l'on. Balocchi in qualità di ospite della trasmissione avevano
intrattenuto una conversazione avente ad oggetto le contraddizioni e
l'incoerenza tra le posizioni assunte dal senatore Di Pietro nel
dibattito parlamentare al Senato sul tema del finanziamento pubblico
dei partiti e i comportamenti personali e gli atteggiamenti politici
tenuti dallo stesso in precedenti circostanze.
2. - Il ricorso è inammissibile.
3. - Dal capo di imputazione per il reato di diffamazione, ove è
trascritta la conversazione intercorsa tra i due deputati durante il
programma televisivo, emerge che ciascuno di essi ha espresso
specifiche opinioni sul tema e sul personaggio ai quali era dedicata
la trasmissione. Malgrado il reato di diffamazione sia contestato a
titolo di concorso, le posizioni dei due deputati sembrano dunque
avere una loro autonomia, evidentemente anche con riferimento ai
rapporti tra le espressioni loro attribuite e l'esercizio delle
funzioni parlamentari.
L'autonomia della posizione dei due parlamentari trova conferma
nella procedura seguita dalla Giunta per le autorizzazioni e
dall'Assemblea, che hanno entrambe avvertito l'esigenza di sottoporre
a separate votazioni, riferite a ciascuno dei due deputati, la
proposta e, poi, la deliberazione di insindacabilità. Dal canto suo,
al fine di dimostrare l'esistenza di un collegamento tra le
espressioni contestate e l'esercizio di funzioni parlamentari, la
difesa della Camera resistente si richiama, tra l'altro, a specifici
e distinti atti tipici propri di ciascuno dei due deputati, alcuni
precedenti, altri successivi alla trasmissione televisiva, quali
interventi nel corso del dibattito in aula, interrogazioni,
presentazione di proposte di legge.
4. - A fronte di questa situazione di fatto, il ricorrente non
individua le specifiche dichiarazioni contestate a ciascuno dei due
deputati, rispetto alle quali dovrebbe essere verificato il nesso con
l'esercizio delle funzioni parlamentari.
Le posizioni dei due deputati avrebbero invece dovuto essere
mantenute separate proprio ai fini della verifica dell'esistenza del
nesso funzionale, posto che dagli interventi pronunciati in aula
dall'on. Balocchi e dall'on. Sgarbi nel corso del dibattito sui
disegni di legge in tema di finanziamento pubblico ai partiti,
rispettivamente il 28 e il 29 aprile 1998, allegati dalla difesa
della Camera resistente, emergono valutazioni differenziate in
riferimento al senatore Di Pietro.
Il ricorso del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Bergamo si rivela pertanto carente in ordine alla motivazione sui
presupposti di fatto che stanno a base del conflitto nei confronti
della Camera dei deputati, e va conseguentemente dichiarato
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato proposto dal Giudice dell'udienza preliminare
del Tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati, con
l'atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte