Corte costituzionale

Ordinanza n. 871/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 43 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), promossi con n. 6 ordinanze

emesse il 9 maggio 1986 dalla Commissione tributaria di II grado di

Milano sui ricorsi proposti da Beretta Gianfranco, Giudice Antonio ed

altri e Cappelli Alberto contro l'ufficio II.DD. di Milano e

dell'ufficio II.DD. di Milano contro Motta Giovanni, Scovena Roberto

e Fabbricotti Giovanni, rispettivamente iscritte ai nn. 562, 563,

564, 565, 566 e 640 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44 e 47, prima serie speciale

dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con sei ordinanze, aventi medesimo contenuto, emesse

il 9 maggio 1986, la Commissione tributaria di secondo grado di

Milano ha sollevato, per contrasto con l'art. 3 Cost., questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 43 d.P.R. 29

settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento

delle imposte sui redditi), nella parte in cui determina la durata di

pendenza del rapporto tributario in modo - si assume -

ingiustificatamente maggiore per l'Amministrazione finanziaria

(cinque anni) rispetto al contribuente (sessanta giorni ex art.16

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636; 18 mesi ex art. 38 d.P.R. 29 settembre

1973 n. 602);

che i giudizi a quibus vertono tutti sulle istanze di rimborso

(effettuate da contribuenti) dell'ILOR sul reddito di lavoro autonomo

soddisfatta relativamente agli anni 1974 - 1979; e tanto a seguito

della sentenza di questa Corte n. 42 del 1980 che ha pronunciato

l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 n. 1 l. 9 ottobre 1971

n. 825 e 1, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599,

concernente l'imposizione stessa per i redditi da lavoro autonomo non

assimilabili a quelli d'impresa;

che per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta

l'Avvocatura generale dello Stato, deducendo la manifesta

inammissibilità o infondatezza della questione prospettata;

Considerato che, per la loro identità, i giudizi vanno riuniti

per essere decisi con un'unica pronuncia;

che nessuna par condicio è ravvisabile nella specie, atteso che

i termini di raffronto ineriscono a situazioni ed esigenze diverse

(da un lato l'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 ai peculiari poteri di

accertamento del fisco, dall'altro gli artt. 16 d.P.R. n. 636 del

1972 e 38 d.P.R. n. 602 del 1973 alla articolata e complessa

disciplina dei rimborsi in favore del contribuente) che ben poteva il

legislatore, nella sua discrezionalità, regolare in modo differente;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della

sollevata questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art.43 d.P.R. 29

settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento

delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3

Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:871 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte