Sentenza n. 875/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 11 febbraio
1980, n. 19 ("Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi
paraplegici per causa di servizio"), promosso con ordinanza emessa il
22 marzo 1985 dalla Corte dei Conti - Sez. III giurisdizionale, sul
ricorso proposto da Segneri Emilio iscritta al n. 384 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 41 dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio volto ad ottenere il riconoscimento
a favore di un soggetto iscritto alla Cassa di previdenza per i
dipendenti degli enti locali, dei nuovi benefici previsti, per i
mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, dalla legge
11 febbraio 1980, n. 19, la Corte dei conti, sez. III, con ordinanza
in data 22 marzo 1985, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della predetta legge nella parte in cui limita
l'applicazione di tali benefici ai soli dipendenti civili e militari
dello Stato.
Affermata l'omogeneità fra il sistema previdenziale previsto per
i dipendenti degli enti locali e quello stabilito per i dipendenti
statali, il giudice a quo censura, con riferimento all'art. 3 Cost.,
la normativa impugnata, che attribuisce, senza alcuna razionale
giustificazione, alcuni benefici di ordine economico soltanto al
personale statale che fruisce di pensione privilegiata perché
gravemente mutilato o paraplegico, escludendo, invece, il personale
che grava sulla gestione previdenziale degli enti locali ed in
possesso dei medesimi requisiti di diritto (titolarità di pensione o
assegno privilegiato) e di fatto (l'essere affetto da determinata
infermità).
Tale esclusione, a fronte di eguali menomazioni cui corrispondono
eguali bisogni, determinerebbe una grave ed ingiustificata disparità
di trattamento in danno dei soggetti iscritti alla Cassa di
previdenza dei dipendenti degli enti locali che godono di pensioni
privilegiate in ragione delle stesse cause previste dalla legge
impugnata.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
rilevando preliminarmente che la questione sollevata concerne
soltanto i primi tre articoli dell'intera legge impugnata e negando
l'asserita omogeneità fra il trattamento previdenziale previsto per
i dipendenti degli enti locali e quello fruito dai dipendenti
statali. Inoltre, l'allocazione delle risorse finanziarie in materia
pensionistica, comportando il riparto delle disponibilità di
bilancio, nonché, un contemperamento delle varie aspirazioni delle
categorie interessate, costituirebbe compito rimesso all'esclusiva
discrezionalità del legislatore.
Osserva infine l'Avvocatura generale dello Stato che l'indennità
"una tantum" prevista dall'art. 1 della legge impugnata, rivestendeo
carattere derogatorio, rispetto alla normativa generale, che tende ad
assicurare rendite periodiche agli infortunati sul lavoro, non
avrebbe in sé quella forza estensiva tale da farle assumere il ruolo
di "tertium comparationis" nella dedotta disparità di trattamento. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti, adita per il riconoscimento in favore di
un pensionato della C.P.D.E.L. dei benefici previsti, per i mutilati
ed invalidi paraplegici per causa di servizio, dalla legge 11
febbraio 1980 n. 19, dubita della legittimità costituzionale di tale
legge, in riferimento all'art. 3 Cost., perché essa è limitata
soltanto ai dipendenti civili e militari dello Stato mentre non
contempla anche i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di
pensioni od assegni privilegiati nella misura e per le infermità
previste nel suo articolo 1.
2. - La questione è fondata.
Preliminarmente deve essere disatteso l'assunto sostenuto dalla
Presidenza del Consiglio, per il tramite dell'Avvocatura generale
dello Stato, secondo cui la questione di legittimità costituzionale
debba considerarsi limitata solo agli artt. 1, 2 e 3 della legge
denunciata.
Anche se difatti in un certo punto dell'ordinanza di rimessione
viene fatto riferimento solo ai benefici previsti da tali articoli,
tuttavia sia dall'intero contesto della motivazione della ordinanza
predetta, sia espressamente nel dispositivo, la questione è
sollevata con riferimento alla legge n. 19 del 1980 nel suo
complesso, e quindi anche in relazione ai benefici previsti dagli
altri articoli di essa.
Ciò premesso va rilevato che la legge 11 febbraio 1980 n. 19,
avente ad oggetto provvidenze a favore di mutilati ed invalidi
paraplegici per causa di servizio, prevede una serie di benefici tra
i quali, esemplificativamente, l'ordinanza di rinvio indica
l'erogazione di una indennità per una volta tanto, nonché
indennità e rimborsi per cure fisioterapiche, protesi e ricoveri
presso istituti rieducativi in favore di mutilati ed invalidi per
servizio, titolari di pensioni ed assegni privilegiati, che risultino
affetti da invalidità contemplate nella Tabella E, lettera A n. 2 e
A bis n. 3, annessa al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.
In base ad una inequivocabile interpretazione della legge
denunciata - esplicitamente dimostrata nella ordinanza di
rimessione, sulla base del testo della normativa denunciata, nella
misura della copertura finanziaria, nonché delle precisazioni
contenute al riguardo nella relazione governativa di accompagnamento
del DDL, e nelle risultanze del dibattito parlamentare - essa ha,
come destinatari solo i dipendenti civili e militari dello Stato in
possesso dei requisiti sopra specificati.
Tuttavia, come si osserva da parte del giudice a quo nel corso del
dibattito parlamentare (in particolare, nell'ordine del giorno
presentanto dalla 1ª Commissione permanente del Senato, in Atti
Senato, VIII Leg., seduta 11 dicembre 1979) era stata posta in
evidenza l'esigenza di evitare disparità di provvidenze in eguali
situazioni di bisogno, provvedendosi però nel frattempo ad approvare
una legge solo in favore del personale civile e militare dello Stato,
per l'esigenza di realizzare un primo e più urgente intervento in
favore di quella categoria di dipendenti pubblici, nell'assunto che
essa fosse nella materia particolarmente sfavorita.
Senonché, nonostante il notevole tempo trascorso, pur essendo,
all'epoca in cui la legge venne approvata, posta in evidenza
l'esigenza di evitare sperequazioni, nessun intervento legislativo è
intervenuto nei confronti dei pensionati della C.P.D.E.L. divenuti
paraplegici per causa di servizio.
L'esclusione di questa categoria di personale dai benefici
previsti per i dipendenti civili e militari dello Stato, non appare
perciò giustificato, perché i benefici in parola non possono
ritenersi in alcun modo collegati né alla particolare natura del
servizio, perché questo, con riferimento al tipo di infermità presa
in considerazione non sembra avere alcuna influenza, né alla
peculiare struttura del trattamento economico, perché, trattandosi
di provvidenze connesse ad una infermità, nessuna rilevanza può
avere detta struttura, per cui la esclusione dei pensionati della
C.P.D.E.L. dalla previsione della legge 11 febbraio 1980, n. 19, è
da ritenersi ingiustificatamente discriminatoria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 11 febbraio
1980, n. 19, ("Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi
paraplegici per causa di servizio") nella parte in cui non contempla
tra i destinatari dei benefici in essa previsti i pensionati della
C.P.D.E.L. che fruiscano di pensioni o assegni privilegiati nella
misura e per le infermità previste dall'art. 1 di detta legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:875 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte