Sentenza n. 88/1962
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1962 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
citata
- art. 31Codice di procedura penale
- art. 27legge 87/1953
- art. 10r.d.l. 1404/1934
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del secondo
comma dell'art. 30 del Codice di procedura penale promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 maggio 1961 dal Pretore di Scalea nel
procedimento penale a carico di Pepe Giovannino, iscritta al n. 122 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961;
2) ordinanza emessa il 31 maggio 1961 dal Pretore di Scalea nel
procedimento penale a carico di Maiorana Vincenzo, iscritta al n. 123
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1962 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 5 maggio 1961 nel dibattimento a carico di
Pepe Giovannino, regolarmente notificata e pubblicata, e con altra
ordinanza nel procedimento a carico di Maiorana Vincenzo, emessa il 31
maggio, il Pretore di Scalea ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del secondo comma dell'art. 30 del Codice di procedura
penale, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione.
La norma impugnata sarebbe innanzi tutto lesiva del principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3. La facoltà concessa al Procuratore
della Repubblica di disporre, con provvedimento insindacabile. la
rimessione del procedimento innanzi al Pretore si risolve in una
evidente e inevitabile disuguaglianza di situazioni soggettive, ben
potendo il Procuratore della Repubblica emettere in un procedimento
richiesta di decreto di citazione al giudizio del Tribunale e in un
altro, per un reato analogo, disporre la rimessione al Pretore: e ciò
a seguito di apprezzamento insindacabile, e per ciò stesso difforme o
variabile nel tempo e nello spazio.
La norma impugnata sarebbe, inoltre, in contrasto con l'art. 25
della Costituzione. Richiamando la sentenza n. 22 del 1959 di questa
Corte l'ordinanza afferma che il principio della certezza del giudice
non va riferito all'esigenza che il cittadino sappia che a giudicarlo
per il suo reato sarà un giudice ordinario e non un giudice speciale,
bensì all'altra, non meno fondamentale in uno Stato di diritto, di
conoscere quale fra i giudici ordinari dovrà giudicare. Il concetto di
giudice naturale corrisponde a quello di giudice precostituito per
legge, cioè, come fu osservato nei lavori preparatori della
Costituzione, il giudice istituito in base a criteri generali fissati
in anticipo e non in vista di determinate controversie. Col
provvedimento di rimessione al Pretore si attua, secondo l'ordinanza,
una vera e propria deroga alla competenza, potendo essa disporsi fino a
che sia per la prima volta aperto il dibattimento, e cioè non solo
dopo che il fatto oggetto del giudizio è stato commesso, ma perfino
dopo l'inizio o lo svolgimento delle fasi istruttoria e
predibattimentale. Con la facoltà concessa al Procuratore della
Repubblica di scegliere il giudice non può dirsi con assoluta.
sicurezza che il giudice venga stabilito "per legge", dovendo questa
dettare regole obbiettive, fisse, tassative e costanti, e non già
affidare la designazione del giudice all'apprezzamento del Procuratore
della Repubblica, inevitabilmente soggettivo e diverso da ufficio ad
ufficio.
L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di intervento del 23
giugno 1961, ha concluso per la infondatezza della questione. A parte i
cenni sulla evoluzione della legislazione in materia e la critica che,
in termini di opportunità, può investire sia l'istituto della proroga
che quello della avocazione al Tribunale (art. 31, secondo comma, Cod.
proc. pen.), le argomentazioni dell'Avvocatura possono così
riassumersi:
1) Non sussiste alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione,
perché l'eguaglianza di trattamento, a parità di condizioni
soggettive, è a tutti assicurata. Chiunque abbia posto in essere una
condotta rilevante agli effetti penali va incontro alla possibile
applicazione del secondo e del terzo comma dell'art. 30 del Cod. proc.
pen.; né una violazione del principio sancito dall'art. 3 della
Costituzione può dirsi che si verifichi per il fatto che in pratica, a
posteriori, in alcuni casi si faccia luogo all'istituto della proroga e
in altri no.
2) Nemmeno è da ravvisarsi contrasto con l'art. 25 della
Costituzione. Contrariamente a quanto è stato ritenuto da una parte
della dottrina, secondo la quale l'art. 25 sarebbe stato dettato allo
scopo di impedire la deroga della competenza in relazione a una
determinata regiudicanda già insorta, e non già per far divieto della
creazione di giudici straordinari o speciali, al che provvede l'art.
102, l'Avvocatura sostiene che le due norme, sebbene collocate in parti
diverse della Costituzione per sopperire ad esigenze diverse, sono
tuttavia tali da non escludere una coincidenza nel loro contenuto.
3) Anche ammesso, comunque, che l'art. 25 contenga il divieto di
modificare la competenza in relazione a una determinata regiudicanda
già insorta, un tal divieto non riguarda la norma impugnata. Per
l'istituto ivi previsto, infatti, è ben nota in anticipo, cioè prima
che la regiudicanda insorga, l'alternativa della competenza,
chiaramente prestabilita dalla legge.
4) L'istituto della proroga della competenza si risolve in una
eccezione, preveduta dalla legge, alle regole sulla determinazione
della competenza; e se il giudice deve essere precostituito per legge,
la legge bene può disporre un margine nell'applicazione, purché siano
posti i criteri per l'esercizio della discrezionalità.
5) Per quanto riguarda l'esigenza della indipendenza della scelta
del giudice competente dalle circostanze concrete del fatto storico,
l'ordinamento vigente tradizionalmente prevede che si tenga talvolta
conto, in tale scelta, di quelle circostanze, e non soltanto della
fattispecie intesa come modello legale del fatto. Sotto questo aspetto
non si può ravvisare alcuna differenza fra l'istituto della proroga
della competenza e l'ipotesi di cui all'art. 32 del Cod. proc. pen.,
secondo comma (computazione delle cirscostanze aggravanti ai fini della
competenza).
6) Nessuna offesa subisce il principio secondo il quale il giudice
è solo vincolato dall'osservanza della legge e non da imposizioni che
gli pervengano dall'organo che proroga la competenza; e ciò perché il
giudice inferiore può declinare la competenza in tutti i casi in cui
ritenga che si debba pervenire in concreto all'applicazione di una pena
che superi la sua competenza, sia nella ipotesi in cui non ravvisi
l'applicabilità delle attenuanti ritenute dall'organo prorogante, sia
quando ritenga di non dover partire dal minimo di pena necessario per
rimanere nell'ambito della competenza. Considerato in diritto :
La questione sollevata è identica per le due ordinanze e va decisa
con unica sentenza.
1. - Un contrasto fra l'art. 30, secondo comma, del Cod. proc. pen.
e l'art. 3 della Costituzione è da ritenersi insussistente; e la
formulazione in questo senso della questione di legittimità
costituzionale muove probabilmente da una non netta distinzione fra il
momento legislativo e il momento applicativo della norma impugnata. La
quale non lede in alcun modo il principio dell'eguaglianza dei
cittadini davanti alla legge, in quanto le condizioni richieste per la
proroga della competenza non pongono alcuna discriminazione soggettiva,
e la proroga può essere egualmente disposta in confronto di qualsiasi
giudicabile. Che poi dai vari uffici, e secondo le rispettive diverse
tendenze ed esigenze, si faccia in pratica un uso difforme del potere
discrezionale attribuito dalla legge, è cosa che non riguarda il
giudizio di legittimità costituzionale, il cui oggetto è la norma
così come è posta nell'ordinamento, al di fuori di ogni
particolarità della sua applicazione.
2. - Diversa considerazione spetta, invece, alla questione di
legittimità costituzionale in riferimento all'art. 25, primo comma,
della Costituzione, in forza del quale nessuno può essere distolto dal
giudice naturale precostituito per legge.
La locuzione "giudice naturale", come sostanzialmente questa Corte
ha ritenuto anche in precedente sentenza (n. 29 del 1958), non ha
nell'art. 25 un significato proprio e distinto, e deriva per forza di
tradizione da norme analoghe di precedenti Costituzioni, nulla in
realtà aggiungendo al concetto di "giudice precostituito per legge".
A sostegno delle sue conclusioni, l'Avvocatura dello Stato ritiene
di fare un certo credito alla tesi secondo la quale il divieto di
sottrazione al giudice naturale coinciderebbe, almeno in parte, col
divieto della istituzione di giudici straordinari o speciali, tentando
con ciò un collegamento fra l'art. 25 e l'art. 102. Ma in realtà
queste due norme, a parte ogni considerazione circa la coincidenza
della istituzione di giudici straordinari con la sottrazione al giudice
naturale, hanno contenuto ben diverso. Anche se genericamente ispirate
ad una comune finalità di retto ordinamento delle funzioni di
giustizia, esse rispondono ad esigenze distinte, e cioè: unità della
giurisdizione per l'art. 102; divieto della costituzione del giudice a
posteriori per l'art. 25.
Si afferma che nell'art. 25 è sancito il principio della certezza
del giudice, e ciò è sostanzialmente vero; ma di un tal principio la
puntuale significazione è più efficacemente espressa nel concetto di
"pre-costituzione del giudice", vale a dire della previa determinazione
della competenza, con riferimento a fattispecie astratte realizzabili
in futuro, non già, a posteriori, in relazione, come si dice, a una
regiudicanda già insorta. Posto ciò, la questione di legittimità
costituzionale, rapportata all'art. 25, si riduce a stabilire se il
concetto di "giudice precostituito per legge" sia da intendere soltanto
nel senso di una competenza fissata, senza alternativa, immediatamente
ed esclusivamente dalla legge, ovvero debba estendersi ad includere la
possibilità, in ordine alla stessa materia, dell'alternativa fra un
giudice e un altro, preveduta dalla legge, ma risolubile, a posteriori,
con provvedimento singolo, in relazione ad un dato procedimento.
3. - La Corte è per la prima delle due soluzioni, ritenendo che
l'art. 25 abbia sul punto in questione stabilita una riserva assoluta
di legge.
Indubbiamente l'istituto della proroga della competenza,
notoriamente ispirato ad esigenze pratiche di funzionamento degli
uffici giudiziari, non rappresenta, fra quelle possibili, una deroga di
primaria importanza; ed è a ben più gravi attentati ai diritti del
cittadino, a ben diverse deviazioni dal retto svolgimento dei giudizi
che risale il principio della precostituzione del giudice, così
energicamente e continuamente riaffermato fra le garanzie dello Stato
di diritto da trovare una sua propria e tradizionale espressione nel
concetto di giudice naturale. Niente autorizza, tuttavia, in una netta
e non equivoca determinazione del principio stesso, a dare ingresso a
queste sia pur minori e meno pericolose deviazioni. Nella norma
costituzionale in esame, infatti, nessun elemento si rinviene che
consenta di indulgere alla interpretazione più larga; e bisogna,
d'altra parte, riconoscere che se il principio stabilito dalla norma
stessa è quello della precostituzione e, quindi, della certezza del
giudice, una tale certezza non può dirsi realizzata allorché sia pure
per legge, è preveduta un'alternativa come quella dell'art. 30 del
Cod. proc. penale. E ciò non senza considerare che precostituzione del
giudice e discrezionalità nella sua concreta designazione sono criteri
fra i quali non si ravvisa possibile una conciliazione.
Né contro la soluzione accolta varrebbe invocare la possibilità,
da parte del Pretore, di declinare eventualmente, riconoscendone
inesistenti i presupposti, la competenza attribuitagli ex art. 30. Ciò
rientra evidentemente fra i poteri che istituzionalmente competono al
giudice e che la proroga della competenza non può certo modificare; ma
l'uso che si faccia di un tal potere non vale certo ad eliminare la
originaria incertezza della competenza.
4. - Se, dunque, il principio della precostituzione del giudice
tutela nel cittadino il diritto a una previa non dubbia conoscenza del
giudice competente a decidere, o, ancor più nettamente, il diritto
alla certezza che a giudicare non sarà un giudice creato posteriori in
relazione a un fatto già verificatosi, non ha rilevanza che il
provvedimento di proroga sia emesso dal Pubblico Ministero (art. 30,
comma secondo), ovvero dal Giudice istruttore o dalla Sezione
istruttoria (art. 30, comma terzo). Comunque più grave, in relazione
ai principi fondamentali del processo, possa apparire la prima ipotesi,
l'una e l'altra si equivalgono sul piano della legittimità
costituzionale, eguale essendo il contrasto che ciascuna di esse
realizza di fronte al principio della precostituzione del giudice.
Ciò importa che, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, si
debba dichiarare la illegittimità costituzionale anche del terzo comma
dello stesso art. 30 del Cod. proc. pen, il quale estende al Giudice
istruttore e alla Sezione istruttoria la stessa facoltà attribuita dal
comma secondo al Procuratore della Repubblica. Del pari, e per le
considerazioni già fatte in ordine all'art. 30, non può esservi
dubbio che nell'identico contrasto con l'art. 25 venga a trovarsi il
secondo comma dell'art. 31 del Cod. proc. pen, che dà facoltà al
Procuratore della Repubblica di disporre la rimessione al Tribunale dei
procedimenti di competenza del Pretore; e così anche l'art. 10 del
R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n.
835, in forza del quale i procedimenti a carico di minori degli anni
diciotto, che per l'art. 9 della stessa legge sono attribuiti alla
competenza del Tribunale per i minorenni, possono, con provvedimento
ingiudicabile del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per
i minorenni, essere rimessi al Pretore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sui giudizi riuniti elencati in epigrafe:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 30, secondo
comma, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25,
primo comma, della Costituzione;
dichiara, altresì, in applicazione dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale: del comma terzo
dello stesso art. 30 del Codice di procedura penale; del comma secondo
dell'art. 31 del Codice di procedura penale; dell'art. 10 del R.D.L. 20
luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e il funzionamento del
Tribunale per i minorenni, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte