Sentenza n. 88/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1963 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D. P. R. 5
gennaio 1950, n. 180, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1962
dal Pretore di Terni nel procedimento di espropriazione forzata presso
terzi iniziato da Daga Pietro Carlo contro Mariotti Ugo e il Comune di
Terni, iscritta al n. 200 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 327 del 22 dicembre 1962.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1963 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento di espropriazione forzata presso terzi
promosso da Pietro Carlo Daga nei confronti di Ugo Mariotti, vigile
urbano nel Comune di Terni, e del Comune stesso quale terzo pignorato,
per un credito dell'ammontare complessivo di lire 173.897 per canoni
locativi ed accessori, il Pretore, giudice della esecuzione, respingeva
con ordinanza in data 3 ottobre 1962 l'istanza di assegnazione delle
somme pignorate presso l'amministrazione comunale, da corrispondere al
Mariotti per stipendio o per altro titolo, in applicazione del disposto
dell'art. 1 del D. P. R. 5 gennaio 1950, n. 180, che sancisce la
impignorabilità degli stipendi degli impiegati pubblici.
All'udienza successiva del 24 ottobre il difensore del creditore
eccepiva la illegittimità costituzionale della disposizione, in quanto
incompatibile con gli artt. 3 e 28 della Costituzione; quindi il
giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 29 ottobre, sospendeva
il procedimento e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale per il
giudizio sulla questione di legittimità costituzionale, non
ritenendola infondata.
A giudizio del Pretore, la diversa disciplina della pignorabilità
degli stipendi fondata sul criterio discriminatore del diverso rapporto
di impiego sarebbe da ritenere anzi palesemente incostituzionale, in
quanto il legislatore avrebbe violato l'art. 3 della Costituzione,
danneggiando gravemente gli interessi dei creditori dei pubblici
impiegati, nonché gli interessi di questi, ostacolati nel ricorso al
credito, ed anche l'art. 28, reso inefficace dall'esclusione delle
azioni esecutive sullo stipendio del funzionario da parte del cittadino
danneggiato da atti compiuti dal funzionario stesso.
L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento e
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata
pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte costituzionale,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 327 del 22 dicembre 1962.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con atto depositato il 19 dicembre 1962. Nelle deduzioni
dell'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, si
afferma la irrilevanza della diversità di trattamento dei dipendenti
pubblici e dei dipendenti privati, in relazione alla norma dell'art. 3
della Costituzione , perché la discriminazione non è fondata sulla
qualità personale o sociale dei soggetti, ma è connessa alla
particolare disciplina che il legislatore ha reputato di stabilire per
il rapporto di pubblico impiego, ritenendo necessario - nel suo
discrezionale apprezzamento - di impedire che lo stipendio o la paga
siano sottratti alle esigenze del pubblico dipendente, al fine di
assicurare il buon andamento del servizio pubblico.
Si nega poi che la intangibilità dello stipendio e degli altri
compensi dei pubblici impiegati sia incompatibile con la norma
dell'art. 28 della Costituzione, poiché il principio della generica
responsabilità patrimoniale di essi rimane fermo e può trovare
applicazione rispetto ad altre attività, anche future. Si conclude,
pertanto, chiedendo che la questione promossa sia dichiarata infondata.
All'udienza l'Avvocato dello Stato ha insistito nelle conclusioni
già presentate. Considerato in diritto :
1. - Il giudice della esecuzione ha proposto la questione sulla
legittimità costituzionale dell'art. 1 del D. P. R. 5 gennaio 1950, n.
180, in riferimento a due norme della Costituzione: l'art. 3 e l'art.
28; ma gli argomenti addotti nell'ordinanza non sembrano valevoli a
dimostrare la illegittimità della disposizione, né sotto il primo,
né sotto il secondo profilo.
Non è contestabile che la disposizione denunciata concerne
soltanto gli impiegati, i salariati, i pensionati e qualunque altra
persona dipendente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, da qualsiasi altro
ente od istituto pubblico sottoposto a tutela o a vigilanza
dell'Amministrazione pubblica o dalle imprese concessionarie di servizi
pubblici di comunicazioni o di trasporto. Ne consegue che, se si
includesse nel concetto di condizioni personali e sociali, richiamato
nell'art. 3, primo comma, della Costituzione, anche la qualità di
impiegato pubblico - come ha ritenuto di fare il Pretore -, sembrerebbe
giustificato il dubbio sulla osservanza del precetto costituzionale
testé ricordato.
Senonché è facile osservare che il presupposto non è accettabile
e che l'argomento prova troppo, perché alla stessa stregua si potrebbe
dubitare della legittimità costituzionale di tutte le norme, che
regolano lo status inerente al pubblico impiego in modo diverso da
quello degli impiegati privati, retto da leggi prevalentemente
economiche, alle quali si adegua la volontà dei contraenti, laddove è
evidente la necessità, più ancora della opportunità, che il primo
sia disciplinato diversamente, sia quanto ai criteri per l'assunzione
dei dipendenti (per la quale la stessa Costituzione prescrive, all'art.
97, terzo comma, la regola del concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge), sia per ciò che riguarda la disciplina, le promozioni, i
trasferimenti, il collocamento a riposo, il trattamento di quiescenza.
Ne discende una profonda diversità di situazioni, che può ben
giustificare notevoli diversità di disciplina giuridica anche in
relazione alla norma contenuta nell'art. 3 della Costituzione, intesa
nel senso più volte precisato e definito da questa Corte.
D'altra parte, non sarebbe nemmeno giusto sopravalutare la
differenza di trattamento fra le due figure di rapporto d'impiego,
pubblico o privato, per quanto concerne l'assoggettamento delle
retribuzioni alla espropriazione forzata, specialmente dopo la riforma
apportata a questa materia, relativamente ai rapporti privati
d'impiego o di lavoro, con il D. L. C. P. S. 10 dicembre 1947, n.
1548, in vigore dal 1 febbraio 1948.
In conseguenza di tale provvedimento le somme dovute dai privati a
titolo di stipendio, di salario o di altra indennità relative al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari "nella
misura autorizzata dal pretore". Tali somme possono essere pignorate
nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle
Provincie ed ai Comuni ed in egual misura per ogni altro credito. Il
pignoramento nel caso di simultaneo concorso delle cause indicate
precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare
delle somme predette (così l'articolo 545 del Cod. proc. civ. nel
testo modificato dal citato decreto n. 1548 del 1947).
Gli stipendi ed in genere le retribuzioni degli impiegati pubblici,
invece, possono essere sequestrati o pignorati fino alla concorrenza di
un terzo per causa di alimenti e fino alla concorrenza di un quinto per
debiti verso l'ente da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto
d'impiego o di lavoro oppure per tributi statali, provinciali o
comunali; in caso di cumulo la misura preventiva o esecutiva può
estendersi fino alla metà (art. 2 del T.U. 5 gennaio 1950, n. 180,
successivo a quello contenente la norma impugnata).
Come risulta dal raffronto, la riforma del 1947 ha avvicinato
sensibilmente la tutela dei dipendenti privati a quella dei dipendenti
pubblici, in modo che può ritenersi adeguato alle differenze che
corrono tra i due tipi di rapporto, tenuto anche conto del fatto che la
misura delle retribuzioni dei pubblici dipendenti è stabilita da norme
giuridiche dettate in funzione dei bisogni essenziali di questi,
considerati a seconda del grado e delle responsabilità assunte e del
prestigio necessario all'ufficio, ma nei limiti consentiti dalle
finanze dell'ente pubblico, e, d'altra parte, le limitazioni sono
compensate dalla esistenza di garanzie di stabilità dell'impiego, che
non si ritrovano nei rapporti di diritto privato.
Perciò all'esigenza di assicurare anche per questa via il buon
andamento dell'Amministrazione (art. 97, primo comma, della
Costituzione) si somma una esigenza di giustizia, la cui attuazione non
contraddice il principio contenuto nell'art. 3 della Costituzione, ma
anzi ne assicura ancor meglio la attuazione.
D'altra parte, è principio generale che la determinazione dei beni
che possono formare oggetto di espropriazione forzata, ed i limiti
dell'espropriazione stessa, devono essere riservati alla scelta del
legislatore, ed eventualmente del giudice (art. 483 del Cod. proc.
civile, in fine). E così è la legge, la quale dispone che non si
possano assolutamente pignorare, ad esempio, i commestibili e i
combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e dei
familiari con lui conviventi, gli strumenti, gli oggetti e i libri
indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del
mestiere del debitore, le armi e gli oggetti che il debitore ha
l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio (art.
514, nn. 3, 4, 5), mentre altre cose sono relativamente impignorabili
(artt. 515 e 516). Ma nessuno penserebbe che la impignorabilità degli
attrezzi di un artigiano o dei libri di un professionista costituisca
un privilegio a favore di costoro, incompatibile con la norma contenuta
nell'art. 3 della Costituzione.
2. - In quanto all'affermato contrasto tra la disposizione
denunciata e la norma contenuta nell'art. 28 della Costituzione, si
deve osservare anzitutto, in linea di principio, che altro è
l'affermazione della sussistenza di una responsabilità diretta dei
funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, altro la
sottoposizione di tutti i beni patrimoniali di costoro alle azioni
esecutive derivanti da tale responsabilità: è, infatti, concepibile
che questa possa trovare attuazione rispetto ad altri beni e crediti
esistenti nel patrimonio del debitore, come - inversamente - potrebbe
avvenire che le retribuzioni del dipendente responsabile fossero del
tutto insufficienti allo scopo anche se non esistesse la disposizione
di cui si discute.
D'altra parte, la garanzia prestata dalla norma dell'art. 28 della
Costituzione non si esaurisce nell'affermazione della responsabilità
del funzionario o dipendente pubblico. Si legge in tale articolo che la
responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici,
contro i quali pertanto potrà rivolgere la propria azione il soggetto
leso nei propri diritti, mentre poi lo Stato o altro ente pubblico
potrà rivalersi a sua volta sulle retribuzioni del dipendente
responsabile fino alla concorrenza di un quinto, a norma dell'art. 2,
n. 2, del T. U. 5 gennaio 1950, n. 180.
Anche sotto questo profilo, pertanto, la questione proposta dal
giudice della esecuzione di Terni non può essere riconosciuta fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del T. U. 5 gennaio 1950, n. 180, in riferimento alle
norme contenute negli artt. 3 e 28 della Costituzione, proposta dal
Pretore di Terni quale giudice della esecuzione con ordinanza in data
29 ottobre 1962.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte