Sentenza n. 88/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1966 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 7legge 208/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della
legge 18 aprile 1962, n. 208, recante "Modifiche alla tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", promosso con ordinanza
emessa il 21 maggio 1965 dal Tribunale di Torino nel procedimento
civile vertente tra Arneri Enrico e Gai Paolo, iscritta al n. 216 del
Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965.
Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento civile tra il Sig. Enrico
Arneri, appaltatore di imposte nel Comune di Collegno, ed il Sig.
Paolo Gai, il Tribunale di Torino, ritenuta rilevante e non
manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7 della legge 18 aprile 1962, n. 208, sollevata dal
convenuto, ha sospeso il giudizio ed ha rimesso gli atti a questa
Corte.
Nell'ordinanza emessa il 21 maggio 1965, il Tribunale, richiamata
la sentenza n. 2 del 1962 con la quale la Corte dichiarò
l'illegittimità costituzionale dell'art. 195 del T.U. della finanza
locale (R. D. 14 settembre 1931, n. 1175), osserva che il legislatore
con la successiva legge 18 aprile 1962, n. 208, ha modificato la
disciplina relativa alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, ma ha anche stabilito in via transitoria (art. 7) che per le
occupazioni effettuate prima o dopo il 4 febbraio 1962 (giorno
successivo a quello della pubblicazione della sentenza della Corte) i
Comuni e le Provincie hanno diritto di chiedere gli arretrati in base
alle tariffe in vigore alla data del 3 febbraio 1962. Tale norma,
secondo il giudice a quo, è formalmente nuova, ma al pari di quella
che venne dichiarata illegittima è in contrasto con l'art. 23 della
Costituzione perché, in sostanza, finisce col conferire nuovo vigore a
tariffe la cui determinazione venne effettuata nell'esercizio di un
potere amministrativo non limitato e non circoscritto dalla legge.
Il Tribunale osserva che il caso attuale è del tutto analogo a
quello deciso con la sentenza n. 73 del 1963, la quale dichiarò
l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 5 luglio 1961,
n. 641, che aveva ridato vigore transitorio alle tariffe in tema di
pubblicità emanato in forza di una legge poi dichiarata
costituzionalmente illegittima. Il Tribunale ricorda che in quella
occasione la Corte accertò l'illegittimità in riferimento
all'articolo 136 della Costituzione, ma espone l'avviso che il
contrasto con la Costituzione debba esser visto in riferimento all'art.
23, e ciò sia perché la norma impugnata non può essere considerata
come fonte di riviviscenza della precedente norma dichiarata
illegittima, sia perché il precetto contenuto nell'art. 136 sembra
rivolto agli organi che devono applicare la legge, non al legislatore.
Il Tribunale, tuttavia, in ossequio al precedente giurisprudenziale,
solleva la questione anche in riferimento all'art. 136.
2. - L'ordinanza è stata notificata alle parti ed al Presidente
del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 31 dicembre 1965.
Nel presente giudizio nessuna delle parti si è costituita e non è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. La causa,
pertanto, a norma del secondo comma dell'art. 26 della legge 11 marzo
1953, n. 87, viene decisa in camera di consiglio. Considerato in diritto :
1. - Con sentenza n. 2 del 23 gennaio 1962 questa Corte dichiarò
l'illegittimità costituzionale, per inosservanza della riserva di
legge disposta dall'art. 23 della Costituzione, dell'articolo 195 del
T.U. della finanza locale (R. D. 14 settembre 1931, n. 1175), relativo
alle tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
La successiva legge 18 aprile 1962, n. 208, ha apportato modifiche
alla materia ed ha fissato i criteri ed i limiti del potere di
imposizione attribuito alle autorità amministrative locali: nell'art.
7, tuttavia, la legge ha stabilito che, per l'ipotesi in cui non sia
stata pagata alcuna tassa per le occupazioni effettuate prima o dopo il
4 febbraio 1962, "i Comuni e le Provincie avranno diritto di chiedere
gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 3 febbraio
1962".
La Corte ritiene che la questione di legittimità costituzionale di
tale disposizione, sollevata dall'ordinanza di rimessione in
riferimento sia all'art. 23 che all'art. 136 della Costituzione, sia
fondata.
2. - L'opinione, sostanzialmente condivisa dal giudice a quo,
secondo la quale l'art. 136 della Costituzione, disponendo che la norma
di legge dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione,
avrebbe per destinatario solo chi è chiamato ad applicare la legge e
non anche il legislatore, appare priva di fondamento. La disposizione
costituzionale, invero, pone un divieto che non può non operare erga
omnes: essa, infatti, non solo comporta che la norma dichiarata
illegittima non venga assunta a criterio di qualificazione di fatti,
atti o situazioni, ma impedisce anche, e necessariamente, che
attraverso una legge si imponga che fatti, atti o situazioni siano
valutati come se la dichiarazione di illegittimità costituzionale non
fosse intervenuta. E come l'art. 136 sarebbe violato ove espressamente
si disponesse che una norma dichiarata illegittima conservi la sua
efficacia, del pari contrastante col precetto costituzionale deve
ritenersi una legge la quale, per il modo in cui provvede a regolare le
fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore, persegue e
raggiunge, anche se indirettamente, lo stesso risultato.
3. - Alla stregua di tale premessa - e per le stesse ragioni che,
in un caso del tutto analogo, la Corte pose a fondamento della
decisione n. 73 del 24 maggio 1963 - appare chiaro il vizio nel quale
la norma denunziata è incorsa.
L'art. 7 in esame prende in considerazione le occupazioni di spazi
ed aree pubbliche intervenute prima dell'entrata in vigore delle
tariffe deliberate in base alla nuova disciplina introdotta con gli
artt. 1 e 2 della legge: occupazioni alle quali, a partire dal 4
febbraio 1962 - e quale che fosse il momento (anteriore o posteriore a
tale data) al quale risalivano - non erano più applicabili quelle
tariffe che, adottate in base al precedente sistema, erano state
caducate dalla cessazione di efficacia dell'art. 195 T.U. della finanza
locale, conseguente alla sentenza (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 31 del 3 febbraio 1962) che dichiarò tale norma costituzionalmente
illegittima.
La legge ora impugnata ha regolato tali fattispecie sottoponendole,
come si è detto, alle "tariffe in vigore il 3 febbraio 1962"; a
tariffe, dunque, che, anche se vengono assunte ad immodificabile
parametro delle imposizioni transitorie, non sono il frutto di
un'autonoma valutazione del legislatore, ma vengono recepite così come
erano state determinate dagli enti locali nell'esercizio di un potere
illegittimo perché conferito senza limiti o direttive. È evidente che
in tale modo la norma denunziata, sotto l'aspetto di una diretta
disciplina dei rapporti, ha sottoposto questi agli effetti di
provvedimenti amministrativi adottati senza il rispetto di canoni
previamente fissati dalla legge e, così operando, non solo ha violato
l'art. 136 della Costituzione, ma ha anche eluso il disposto dell'art.
23 della Costituzione. Le tariffe ed il potere, assolutamente libero,
sul quale esse poggiavano si collegano, infatti, in un nesso
inscindibile, con la conseguenza che attraverso il richiamo alle
tariffe vigenti il 3 febbraio 1962 la legge non ha dato vita ad una
disciplina diversa e, perciò, autonoma rispetto a quella divenuta
inefficace, ma ha conferito rinnovato vigore al precedente sistema,
conservato nella stessa configurazione obiettiva, realizzando così un
risultato non diverso da quello che avrebbe raggiunto ove
esplicitamente avesse disposto la conservazione transitoria
dell'efficacia dell'art. 195 del T.U. della finanza locale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge
18 aprile 1962, n. 208, contenente "Modifiche alla tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte