Sentenza n. 88/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1968 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 110, primo
comma, del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 23 novembre
1966 dal pretore di Imola nel procedimento penale a carico di Bettuzzi
Ercole e Capelli Teresa, iscritta al n. 12 del Registro ordinanze 1967
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25
febbraio 1967.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 30 maggio 1968 la relazione del
Giudice Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto penale in data 2 luglio 1966, il pretore di Imola
condannò Capelli Teresa e Bettuzzi Ercole alla pena dell'ammenda nella
misura di lire 25.000, per non avere esposto, nel loro esercizio di
trattoria, la tabella dei giuochi d'azzardo e di quelli vietati dal
questore, contravvenendo alle norme contenute nell'art. 110, primo
comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Nel giudizio conseguente all'opposizione, ritualmente proposto
dagli interessati, il pretore di Imola, su istanza del loro difensore,
con ordinanza del 23 novembre 1966, sollevò questione di legittimità
costituzionale della suindicata disposizione, in riferimento all'art.
25, secondo comma, della Costituzione, per violazione del principio
della riserva di legge in materia penale.
Sulla rilevanza della questione si deduce nell'ordinanza che l'atto
amministrativo del questore, contenente l'indicazione dei giuochi
proibiti, costituisce un'integrazione del precetto penale e che la
norma denunziata sarebbe privata del suo contenuto, se questa Corte
ritenesse violato il principio della riserva di legge, in quanto, non
potendosi tenere conto dell'indicazione dei giuochi proibiti, verrebbe
conseguentemente a cadere l'obbligo di esposizione della relativa
tabella.
Anche sulla non manifesta infondatezza della questione,
nell'ordinanza si ribadisce che l'atto amministrativo del questore,
sebbene in apparenza si presenti come un semplice presupposto della
norma incriminatrice, costituisce essenzialmente un'integrazione del
precetto penale. Si deduce al riguardo che la disposizione denunziata,
nel punire l'omessa esposizione della tabella, fa riferimento all'atto
amministrativo la cui esistenza è presupposto dell'obbligo di
esposizione; nel demandare, però, l'indicazione dei giuochi proibiti
all'autorità amministrativa, affiderebbe ad essa una regolamentazione
discrezionale, che si tradurrebbe, poi, nel contenuto di norme
punitive. E ciò sia direttamente - come nell'ipotesi dell'art. 723 del
Codice penale sulla repressione dell'esercizio abusivo dei giuochi non
d'azzardo vietati dall'autorità - sia indirettamente nel caso della
mancata esposizione della tabella prevista dalla norma denunziata.
Una tale situazione normativa, che trarrebbe le mosse dal principio
della punizione della generica disobbedienza alla legittima autorità,
ad avviso del pretore, non sarebbe conforme al precetto costituzionale
sopra richiamato; e, attribuendo all'autorità amministrativa un'ampia
e generica discrezionalità - come risulterebbe evidente dal testo
della norma denunziata, nella quale si parla di giuochi che
"l'autorità (...) ritenga di vietare nel pubblico interesse" - sarebbe
diversa da quelle fattispecie, per le quali questa Corte ha ritenuto
legittimo il riferimento in precetti penali ad atti amministrativi,
contenenti valutazioni di carattere contingente o qualificazioni
tecniche.
Per quanto, infine, concerne i giuochi d'azzardo, si deduce che
essi non sono enumerati nel codice penale, il quale si limita a
precisare gli elementi essenziali (art. 721) e che, pertanto, la loro
esplicita indicazione, rimessa dalla norma denunciata all'autorità
amministrativa, potrebbe dar luogo ad una situazione contradittoria, in
quanto un giuoco, compreso nella tabella fra quelli ritenuti d'azzardo,
potrebbe non essere considerato tale, sulla base dei criteri dell'art.
721 del Codice penale, dal magistrato chiamato a giudicare delle
contravvenzioni di cui agli artt. 718 e 720 dello stesso Codice.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 25 febbraio 1967.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, con deduzioni depositate il 17 marzo 1967, nelle
quali si chiede che la questione sia dichiarata non fondata.
L'Avvocatura generale esprime, anzitutto, delle perplessità sulla
rilevanza della questione, avanzando il dubbio che il pretore non abbia
assolto all'obbligo di pronunziarsi su di essa e, in ogni caso, che il
giudizio di rilevanza che appare formulato nell'ordinanza, in effetti
non concerne la questione sollevata. Precisa al riguardo l'Avvocatura
che il reato per cui si procede nel giudizio ordinario è previsto
dalla norma denunziata, ma è punito, come reato di natura omissiva e
contravvenzionale, dalla norma sanzionatoria contenuta nell'ultimo
comma dell'art. 665 del Codice penale. Quest'ultima disposizione, che
il giudice era stato chiamato ad applicare, non è stata denunziata né
appare in contrasto con la Costituzione. Il giudizio di rilevanza
dovrebbe, pertanto, riguardare soltanto la norma precettiva, contenuta
nel primo comma del citato art. 110 del T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza, che però si concreta esclusivamente nell'obbligo,
legislativa - mente sancito, di esporre una tabella con alcune
indicazioni, e, come tale, non sembra neppure esso in contrasto con il
principio costituzionale della riserva di legge.
Ciò premesso, osserva l'Avvocatura che l'argomento addotto dal
pretore sulla rilevanza della questione - e cioè che una volta
ritenuto violato il suddetto principio costituzionale, non si potrebbe
tenere conto dell'indicazione dei giuochi proibiti e verrebbe, di
conseguenza, a cadere l'obbligo di esposizione della relativa tabella -
si risolve in una petizione di principio, come lo stesso pretore
avrebbe mostrato di avvertire, facendosi carico di richiamare, nella
sua ordinanza, gli artt. 718, 720 e 723 del Codice penale, sulla
punizione dei giuochi vietati. Ad avviso dell'Avvocatura, il giudizio
di rilevanza espresso dal pretore potrebbe, infatti, essere riferito a
questi articoli del Codice penale o meglio al solo art. 723, e non alla
norma denunziata, il cui precetto non si sostanzierebbe nella
determinazione amministrativa che si assume violatrice del principio
della riserva di legge, ma in un comando legislativo avente diverso
contenuto.
Nel merito l'Avvocatura generale deduce che l'indicazione nella
tabella dei giuochi d'azzardo e di quelli proibiti nel pubblico
interesse costituisce soltanto un presupposto di fatto della norma
denunziata, la quale punisce esclusivamente il fatto-reato della
mancata esposizione della tabella. In proposito richiama la
giurisprudenza di questa Corte, nella quale si è statuito che gli atti
e i provvedimenti amministrativi aventi, ad esempio, ad oggetto
determinazione di prezzi, di prodotti, modificazioni a norme della
circolazione stradale e, in genere, specificazioni del contenuto di
singoli e definiti elementi di fattispecie, rispondenti a valutazioni
di carattere tecnico o contingente, sono da considerare legittime
manifestazioni dell'attività normativa, al di fuori del precetto
penale, il quale deve ritenersi integralmente costituito dalla generica
imposizione di obbedienza a quegli atti e provvedimenti.
Secondo l'Avvocatura, anche nel caso di specie, l'atto
amministrativo del questore si concreta in valutazioni di carattere
tecnico e contingente. Per quanto, in particolare, riguarda i giuochi
d'azzardo, la loro indicazione nella tabella è, infatti, meramente
esemplificativa e, seppure essi siano puniti dal Codice penale (art.
718) e non possono formare oggetto di licenze, ai sensi della norma
denunziata, debbono essere elencati senza alcun riferimento ad un
divieto. Pertanto, se nell'elenco dei giuochi d'azzardo, il questore
includesse qualche giuoco privo delle caratteristiche fissate dal
Codice penale (art. 721), una tale elencazione non sarebbe sufficiente
a far sorgere la fattispecie criminosa; il che confermerebbe il
carattere indicativo della tabella, che avrebbe lo scopo di facilitare
il compito dell'esercente, nella concreta individuazione dei singoli
giuochi d'azzardo.
Per quanto riguarda poi i giuochi proibiti nel pubblico interesse,
si osserva che non sarebbe stata possibile una loro elencazione in un
comando generale ed astratto del legislatore, tenuto conto che il
concetto di pubblico interesse, richiamato dalla norma denunziata, è
valutabile solo in concreto, per il suo contenuto di relatività e
contingenza, in rapporto sia al fattore cronologico (come nel caso di
ricorrenze festive o fiere e mercati) sia al fattore topografico (come
nel caso di giuochi nei pressi di chiese, scuole o cantieri) sia infine
alla diffusione del vizio del giuoco ed a particolari condizioni
ambientali.
Si deduce anche che per tale specie di giuochi la loro elencazione
risponde a valutazioni di carattere tecnico, essendo l'esercizio del
giuoco in apposite sale sottoposto a licenza dall'art. 86 del citato
T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, il che rende legittima
l'imposizione di prescrizione nel pubblico interesse, ai sensi
dell'art. 9 dello stesso T.U. Sotto questo punto di vista la norma
denunziata si limiterebbe ad attuare una specificazione concreta di
tali prescrizioni con una valutazione tecnica, in materia di giuoco, ai
fini del rilascio della licenza, a tutela di pubblici interessi.
Nella pubblica udienza del 30 maggio 1968, l'Avvocatura dello Stato
ha insistito nelle sue tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rimessione ha denunziato a questa Corte l'art.
110, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 25,
secondo comma, della Costituzione, per violazione del principio della
riserva di legge in materia penale, muovendo dal presupposto che la
tabella del questore, contenente l'indicazione dei giuochi proibiti,
prevista dalla norma denunziata, costituirebbe un'integrazione del
precetto penale; ed ha esattamente definito i termini della questione,
deducendo che l'eventuale dichiarazione di illegittimità
costituzionale della citata disposizione farebbe venire meno le
conseguenze penali, che, con il decreto di condanna, sono state poste a
carico degli imputati, per l'omessa esposizione della tabella.
Il presupposto da cui muove l'ordinanza attiene al merito del
giudizio a quo, e non può essere sindacato dalla Corte sotto il
profilo della rilevanza (sentenza n. 15 del 18 marzo 1966), neppure al
fine di accertare se il giudice, nel motivare su di essa, abbia
applicato inesattamente o violato la legge (sentenza n. 44 del 21
giugno 1960).
2. - Nel merito la questione è infondata.
La denunziata disposizione, infatti, impone all'esercente di una
sala da bigliardo o da giuoco di tenere esposta la tabella, vidimata
dal questore, con l'indicazione dei giuochi d'azzardo e di quelli
vietati nel pubblico interesse. Si tratta di un obbligo di fare che
prescinde dal contenuto (pur se fosse parzialmente illegittimo) della
tabella stessa.
Ne consegue che, ai fini del giudizio, non sorge il problema della
legittimità dell'attribuzione al questore del potere di compilare - in
un modo che è solo parzialmente discrezionale - la tabella dei giuochi
d'azzardo e di quelli vietati nel pubblico interesse.
D'altro canto, l'obbligo di esposizione della tabella - nella
quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 110 del T.U., deve essere
fatta espressa menzione del divieto delle scommesse - si risolve in una
garanzia sia per l'esercente che per il giuocatore, per lo meno per
quanto concerne l'avvertimento che taluni giuochi sono vietati.
Se, poi, la tabella del questore includa, illegittimamente, tra i
giuochi non consentiti, un giuoco che non possa essere considerato
tale, soccorre, in favore del trasgressore alle prescrizioni della
tabella, la garanzia giurisdizionale del sindacato dello stesso giudice
penale.
Quanto, poi, all'esercente, egli ha la possibilità di impugnare
l'indebita inclusione di un giuoco nella tabella, attraverso i normali
rimedi giurisdizionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 110, primo comma, del T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata con
ordinanza del 23 novembre 1966 del pretore di Imola, in riferimento
all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
ECLI:IT:COST:1968:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte