Sentenza n. 88/1973
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/06/1973 · relatore Vezio Crisafulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 7 e
11 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella
seduta del 21 marzo 1973, recante "Norme in materia sanitaria",
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, notificato il 29 marzo 1973, depositato in cancelleria il 6
aprile successivo ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1973.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il ricorrente, e l'avv. Silvio De Fina, per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto notificato il 29 marzo 1973 il Commissario dello
Stato per la Regione siciliana ricorre contro la legge approvata da
quella Assemblea regionale nella seduta del 21 marzo 1973, recante
"Norme in materia sanitaria", assumendo che essa è viziata per
contrasto con l'art. 17 dello Statuto speciale, in quanto non rispetta
il limite dei principi ed interessi generali cui si informa la
legislazione dello Stato, ed in particolare la legge 12 febbraio 1968,
n. 132, che concerne gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera.
Più precisamente, la legge impugnata all'art. 4 modifica la
composizione dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri,
sopprimendo la rappresentanza dei loro originari interessi in
conformità agli statuti ed alle tavole di fondazione e quella degli
enti cui originariamente appartenevano gli ospedali stessi, senza
ottemperare perciò al principio contenuto all'art. 9 nella
corrispondente legge statale innanzi ricordata. Inoltre, all'art. 5,
alterandosi la procedura di nomina e la natura della composizione dei
suddetti consigli di amministrazione, si violerebbe ancora sotto altro
profilo il medesimo articolo 9.
Il successivo art. 7 della legge regionale, non includendo nella
composizione del collegio dei revisori i rappresentanti dei Ministeri
della sanità e del lavoro, contrasterebbe a sua volta con un principio
di base fissato all'art. 12 della legge statale in esame e ripetuto,
con riferimento alle regioni a statuto ordinario, all'art. 3, comma
secondo, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, sul trasferimento delle
funzioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera: principio
ispirato all'esigenza connessa alla permanenza degli interventi
finanzari statali nel settore ed alla tutela degli interessi
corrispondenti all'incidenza delle rette di degenza sulla finanza degli
enti mutualistici sottratti alla competenza regionale.
Infine, l'art. 11 forma oggetto di impugnazione in riferimento al
principio desumibile dall'art. 13 della legge statale, alterando nella
composizione del consiglio sanitario centrale e del consiglio dei
sanitari la rappresentatività di questi ultimi ed aumentando in misura
eccessiva la partecipazione delle varie categorie del personale
ausiliario e tecnico.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione
siciliana con deduzioni depositate il 26 aprile 1973, nelle quali
chiede la reiezione del ricorso del Commissario dello Stato, sostenendo
l'infondatezza di tutte le censure proposte contro la legge regionale
impugnata.
In linea logicamente pregiudiziale, la difesa regionale sostiene
anzitutto che nella specie la legge impugnata non verterebbe in materia
di assistenza sanitaria, oggetto di competenza ripartita, ma si
occuperebbe esclusivamente dell'ordinamento degli enti ospedalieri,
settore cioè da considerare compreso nell'ambito della sua potestà
legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 14, lett. p, dello Statuto.
Anche a voler seguire, comunque, l'impostazione proposta nel
ricorso, vi sarebbe da osservare per quel che riguarda, in particolare,
le doglianze prospettate in riferimento all'art. 4, che la legge de qua
si è attenuata nel disciplinare la composizione del consiglio di
amministrazione al modulo fondamentale della rappresentanza, nella
visione che lo Stato stesso mostra di avere per l'ente ospedaliero di
nuova istituzione: modulo il quale esclude ogni rappresentanza esterna
all'ente regione ed al comune di insediamento. Tale sarebbe, pertanto,
il solo principio che può desumersi dalla normativa della legge
statale, senza lasciarsi fuorviare dalle eccezionali disposizioni
relative ai modelli "ibridi", costituiti dagli enti ospedalieri creati
mediante assorbimento degli ospedali appartenenti ad enti pubblici che
abbiano come scopo oltre l'assistenza ospedaliera finalità diverse.
Per quel che concerne le censure rivolte all'art. 5, si sostiene
che la nomina di nove membri da parte del Presidente della Regione,
essendo un atto amministrativo, è necessitata dalla circostanza -
tipica per la Regione siciliana - della impossibilità dello
svolgimento di un'attività amministrativa da parte dell'Assemblea, che
sarebbe come tale incompatibile con la fisionomia ad essa assegnata
dallo Statuto speciale, secondo quanto già affermato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 66 del 1964.
Relativamente all'art. 7, la mancata previsione dei rappresentanti
delle amministrazioni della sanità e del lavoro e previdenza sociale
nel collegio dei revisori viene giustificata in base alla circostanza
che in entrambe le materie lo Stato con d.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111,
e con d.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, avrebbe già attuato il passaggio
dei poteri, trasferendo ad organi della Regione siciliana le
corrispodenti attribuzioni di entrambi i ministeri.
Per l'art. 11, infine, la diversa composizione del consiglio dei
sanitari, rispetto a quella prevista nella legge statale, sarebbe
ispirata dalla considerazione che in essa riconosce una equipe di
specialisti, chiamata del resto a pronunziarsi anche e soprattutto su
materie che interessano la gran massa del personale, quali lo Statuto,
il regolamento del personale, la pianta organica del medesimo, i
servizi, i reparti, ecc.: da un lato, cioè, giocherebbero esigenze di
specializzazione dell'organo, dall'altro principi di democraticità
nell'amministrazione degli enti pubblici.
La difesa regionale conclude, pertanto, chiedendo la reiezione del
ricorso.
3. - Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle
rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Come esposto in narrativa, il ricorso del Commissario dello
Stato denuncia, per violazione dei principi della legge 12 febbraio
1968, n. 132 (cosiddetta legge ospedaliera), e conseguente contrasto
con l'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana, le disposizioni
degli artt. 4, 5, 7 e 11 della legge approvata dall'Assemblea regionale
nella seduta del 21 marzo 1973, recante "Norme in materia sanitaria".
Il primo, per avere escluso (salvo che in via transitoria) dai consigli
di amministrazione degli enti ospedalieri i rappresentanti degli
interessi originari degli enti di assistenza e beneficenza dai quali
derivano, o degli altri enti pubblici cui originariamente appartenevano
gli ospedali ad essi trasferiti; il secondo, per avere alterato la
procedura di nomina dei membri dei suddetti consigli di
amministrazione; il terzo, per la mancata inclusione nel collegio dei
revisori dei rappresentanti dei Ministeri della sanità e del lavoro;
l'ultimo, infine, per avere modificato la composizione del consiglio
sanitario centrale e dei consigli dei sanitari, in particolare dandovi
ingresso alla rappresentanza delle categorie del personale ausiliario e
tecnico.
2. - È da premettere che il ricorso muove dal presupposto, assunto
come pacifico, che tanto la legge statale quanto la legge regionale
incidano sulla materia di cui all'art. 17, lett. c, dello Statuto
("assistenza sanitaria"); onde il vincolo che alla disciplina dettata
dall'una deriverebbe dai principi contenuti nell'altra.
Al che oppone la difesa della Regione che, concernendo le
disposizioni oggetto di impugnativa particolari aspetti delle strutture
organizzative degli enti ospedalieri, dette disposizioni devono invece
considerarsi emesse in materia di "enti regionali" (art. 14, lett. p,
dello Statuto), cioè in materia sulla quale spetterebbe alla Regione
competenza legislativa primaria. Ed in quest'ordine di idee si trae
anche argomento dall'art. 67 della legge del 1968, a norma del quale le
regioni a statuto speciale, "ad eccezione di quelle che hanno in
materia sanitaria potestà legislativa primaria, devono adeguare la
propria legislazione nella materia predetta ai principi stabiliti dalla
presente legge e dalla legge di programmazione di cui al precedente
art. 26". Da tutto ciò discenderebbe, secondo la difesa regionale,
che, avendo la Regione siciliana competenza primaria in materia di enti
regionali, e quindi, stando all'assunto, di enti ospedalieri, essa non
sarebbe tenuta - per questa parte - a uniformarsi ai principi della
legge statale.
3. - Ma siffatta impostazione non può essere accolta. Anche se
fosse vero (ed è invece seriamente dubitabile) che la disciplina degli
enti ospedalieri sia astrattamente suscettibile di rientrare - in sé e
per sé - nella materia degli "enti regionali", è certo che essa non
può qui venire in concreta considerazione altro che nel suo intimo ed
inscindibile nesso con i fini e con l'intero contesto della legge n.
132 del 1968: la quale, innovando profondamente al preesistente
ordinamento dei soggetti ed organi esplicanti attività ospedaliera,
tende a realizzare una riforma di vasta portata di questo fondamentale
settore dell'assistenza sanitaria. L'istituzione degli enti ospedalieri
e la loro organizzazione su basi democratiche, in stretto collegamento
con le collettività locali direttamente interessate alla loro azione,
si configurano, perciò, come strumenti e condizioni necessarie per
realizzare, su piano nazionale e secondo linee direttrici che non
possono non essere unitarie, un nuovo sistema di assistenza ospedaliera
generalizzata, che trascenda gli angusti schemi dell'assistenza ai
poveri e della pubblica beneficenza, dando parziale attuazione al
principio del primo comma dell'art. 32 della Costituzione.
Non contrasta con quanto ora osservato l'art. 67, sul quale si
insiste dalla difesa della Regione, perché, quale che sia il valore da
riconoscersi alla autolimitazione da esso disposta della sfera di
efficacia dei principi della legge, non vi ha dubbio che lo stesso art.
67 si riferisce esclusivamente alla "materia sanitaria" e prescinde del
tutto dalle competenze legislative regionali in materia di enti
regionali (o "pararegionali" o "dipendenti dalla Regione"), che pure
sono previste da tutti gli statuti costituzionali delle regioni ad
autonomia speciale.
Mette conto di soggiungere che proprio in questo senso si è
correttamente orientata sin dall'inizio la stessa Regione siciliana, la
quale tuttavia aveva in epoca precedente (e precisamente con le leggi 5
luglio 1949, n. 23, e 14 ottobre 1965, n. 31), in qualche modo
parzialmente anticipando la riforma nazionale, dato vita nell'Isola,
alle "unità ospedaliere circoscrizionali". Ma, poco dopo l'entrata in
vigore della legge statale n. 132 del 1968, e precisamente nell'agosto
dell'anno successivo, il Governo regionale presentava all'Assemblea un
disegno di legge per l'applicazione di quest'ultima nel territorio
della Regione, mettendo in risalto, nella relazione che lo
accompagnava, il carattere di legge "che attua una fondamentale riforma
dei compiti e della struttura degli enti pubblici ospedalieri, nonché
dell'assistenza ospedaliera". È bensì vero che tale disegno di legge
non ebbe poi seguito, ma è anche vero che la stessa legge ora
impugnata dallo Stato (intitolantesi, si noti, "norme in materia
sanitaria", con letterale riferimento, cioè, alla materia di cui alla
lett. c dell'art. 17 dello Statuto), presuppone espressamente,
nell'art. 2, l'applicazione in Sicilia delle "disposizioni contenute
nella legge 12 febbraio 1968, n. 132, e nei relativi decreti delegati",
limitandosi ad apportarvi particolari modificazioni e adattamenti, per
lo più di modesta portata.
4. - Precisato così che l'attuale giudizio va deciso alla stregua
dell'art. 17 dello Statuto, può ora passarsi a verificare puntualmente
se le singole modifiche apportate alla legge statale dall'Assemblea
regionale siano compatibili con disposizioni della legge medesima che
enunciano principi inderogabili dalla legislazione regionale.
Tra queste rientra la disposizione dell'art. 9, laddove prescrive
che nei consigli di amministrazione siano inseriti i rappresentanti
degli interessi originari, quando si tratti di enti ospedalieri
derivanti da preesistenti istituzioni di beneficenza o di assistenza,
ovvero dagli enti pubblici da cui dipendevano gli ospedali ad essi
trasferiti mediante distacco.
Il principio, infatti, è che i detti consigli di amministrazione
sono organi di composizione di interessi eterogenei (che non vuol dire
necessariamente fra loro confliggenti), i quali devono perciò esservi
tutti rappresentati, nelle varie proporzioni stabilite dalla legge. E
che questo sia il principio, è confermato anche da quanto disposto con
riguardo alle collettività territoriali alle quali è funzionalmente
rivolta l'attività degli enti ospedalieri: risulta, infatti, dall'art.
9 che ai consigli di amministrazione degli enti che abbiano almeno un
ospedale regionale, oppure, rispettivamente, almeno un ospedale
provinciale, non partecipano soltanto membri eletti dal relativo
consiglio regionale o provinciale, ma anche rappresentanti del
consiglio comunale del comune dove l'ente ha sede; mentre, in ordine a
quelli che comprendono uno o più ospedali di zona, è prescritto che
del consiglio di amministrazione facciano parte rappresentanti di
ciascuno dei comuni nei quali gli ospedali sono situati, oltre ai
membri eletti dal consiglio provinciale e dal consiglio comunale del
luogo ove l'ente ha sede. Nel quadro di siffatta struttura variamente
articolata dei consigli di amministrazione, si chiariscono dunque il
significato ed il valore che assume la presenza dei rappresentanti
degli interessi originari e degli enti che sino alla riforma gestivano
i singoli ospedali, anche al fine di evitare una eccessiva
politicizzazione dell'amministrazione degli enti ospedalieri istituiti
dalla legge del 1968.
5. - Un altro principio sicuramente qualificante della legge del
1968 deve considerarsi quello dell'art. 9, limitatamente alla parte in
cui prescrive che i membri dei consigli di amministrazione degli enti
ospedalieri, che comprendano almeno un ospedale regionale, siano eletti
dai rispettivi consigli, in applicazione di un sistema che vale, in
generale, per l'ipotesi di organi collegiali formati, per dir così, da
"rappresentanti di rappresentanti": che si vuole, cioè, costituiscono
emanazione delle assemblee deliberanti degli enti territoriali di
pertinenza. Disporre che la nomina sia fatta, invece, dal Presidente
della Regione, sia pure "previa consultazione dei gruppi parlamentari
dell'Assemblea", come previsto nell'art. 5, è cosa formalmente e
sostanzialmente diversa, che non soddisfa le esigenze cui si informa
l'accennato principio.
Non vale addurre ad argomento la natura politica delle assemblee
regionali, le funzioni esercitate dalle quali non sarebbero mai
amministrative, poiché politica è, in ultima analisi, la scelta ad
esse affidata nei casi considerati, la quale appare perciò
perfettamente consona a quella loro affermata natura. Più largamente
del resto, e comunque si preferisca classificare la funzione
esplicantesi attraverso simili nomine e designazioni, che non sia
affatto incompatibile con i caratteri delle assemblee regionali di
procedervi, risulta, a tacer d'altro, dalla stessa Costituzione,
allorché ad esse attribuisce il potere di elezione dei delegati
regionali alla riunione comune delle due Camere chiamate ad eleggere il
Capo dello Stato. E sono del pari i consigli regionali, com'è noto ed
a semplice titolo di esempio, che designano i rappresentanti delle
regioni in seno alle commissioni paritetiche previste da apposite
disposizioni degli statuti speciali costituzionali per la formulazione
degli schemi delle relative norme di attuazione, senza che da alcuna
parte sia mai stata contestata la legittimità costituzionale di
siffatta attività consiliare per affermarne invece l'esclusiva
spettanza alla Giunta (o al Governo) regionale.
6. - Le censure del ricorso agli artt. 4 e 5 (quest'ultimo,
limitatamente al modo di nomina dei rappresentanti regionali nei
consigli di amministrazione) sono, pertanto, fondate. Non così,
invece, quelle mosse agli artt. 7 e 11.
Per quel che particolarmente concerne l'art. 7, che disciplina la
composizione del collegio dei revisori dei conti, chiamando a farne
parte - per le amministrazioni della sanità e del lavoro - due membri
nominati dai rispettivi assessori regionali, anziché, come dispone
l'art. 12 della legge statale, dall'uno e dall'altro Ministro, deve
osservarsi che gli interessi finanziari dello Stato, ai quali
giustamente si richiama il ricorso, sono sufficientemente tutelati
dalla presenza, per di più in qualità di presidente, di un
rappresentante del Ministro per il tesoro. Non è invece contrario al
sistema che siano gli Assessori regionali al lavoro e alla sanità a
nominare i propri rappresentanti, dal momento che la Regione siciliana
ha, su tali materie, competenza legislativa, e quindi amministrativa, e
le relative funzioni le furono già trasferite con le norme di
attuazione emanate con i decreti presidenziali del 25 giugno 1952, n.
1138, e del 9 agosto 1956, n. 1111.
Si aggiunga che gli enti ospedalieri, in quanto istituzioni
operanti senza dubbio nel territorio della Regione, sono dall'art. 16
della legge del 1968 sottoposti a vigilanza e tutela da parte della
Regione stessa. La situazione è, perciò, nettamente diversa da
quella, su cui ebbe a pronunciarsi questa Corte con la sentenza n. 220
del 1972, delle Casse mutue malattia per gli esercenti attività
commerciali, per gli artigiani e i coltivatori diretti, che sono invece
integrate entro organizzazioni federative di carattere nazionale.
Non può, d'altro canto, farsi assurgere alla dignità di principio
fondamentale l'intera disposizione dell'art. 12, né argomenti in
questo senso possono trarsi dalla particolare norma contenuta nell'art.
3 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, sul trasferimento alle regioni
delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza
sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici,
trattandosi di norma che non concerne le regioni a statuto speciale,
dettata da un atto avente forza di legge ordinaria, la portata e
validità della quale non vengono qui in considerazione.
7. - Infine, quanto all'art. 11, che, a differenza dell'articolo 13
della legge del 1968, include nel consiglio sanitario centrale e nei
consigli dei sanitari, rappresentanti del personale sanitario
ausiliario e del personale tecnico, deve egualmente dirsi che esso non
contravviene ad alcun principio della legislazione statale. Risulta,
infatti, dall'art. 39 della legge n. 132 del 1968, cui la disposizione
impugnata rinvia per la definizione di dette categorie, che esse
comprendono, rispettivamente, le ostetriche, le assistenti sanitarie
visitatrici, gli infermieri professionali, le vigilatrici
dell'infanzia, le assistenti sociali, i terapisti alla riabilitazione,
i dietisti, gli infermieri generici e le puericultrici, da un lato,
mentre i tecnici specializzati per i laboratori d'indagine e diagnosi e
di terapie speciali, dall'altro. Ora, è certamente un principio
fondamentale che i consigli sanitari (ai quali spetta esprimere pareri,
obbligatori e facoltativi, ed anche formulare proposte, sempre per
quanto riguarda gli aspetti sanitari dell'organizzazione ospedaliera),
siano organi tecnici e non organi di rappresentanza settoriale di tutte
le varie componenti del personale dipendente dagli enti ospedalieri; ma
tale principio permane integro pur con l'allargamento, disposto dalla
legge regionale, a categorie che variamente partecipano, anche se in
modi accessori ed in misura circoscritta, al funzionamento dei servizi
sanitari.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 4 della legge "Norme in materia sanitaria" approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 marzo 1973;
b) dell'art. 5 della stessa legge, limitatamente alle parole
"nominati dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale,
previa consultazione dei gruppi dell'Assemblea regionale".
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 7 e 11 della legge predetta, proposte, in riferimento
all'art. 17 dello Statuto siciliano, dal ricorso del Commissario dello
Stato presso la Regione, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte