Sentenza n. 88/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1976 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 152/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, lett. b, della legge 22 maggio 1975, n. 152 (disposizioni a
tutela dell'ordine pubblico), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio
1975 dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di Bologna nel
procedimento penale a carico di Di Leva Angela ed altri, iscritta al n.
379 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975.
Visti gli atti di costituzione di Di Leva Angela e d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice
relatore Guido Astuti;
uditi l'avv. Giancarlo Ghidoni, per Di Leva Angela, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Di Leva Angela, la
sezione istruttoria della Corte di appello di Bologna, accogliendo
l'eccezione proposta dalla difesa dell'imputata, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, lett. b,
della legge 22 maggio 1975, n. 152 ("disposizioni a tutela dell'ordine
pubblico") in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
La norma impugnata, vietando la concessione della libertà
provvisoria agli imputati di determinati reati sottoposti ad altro
procedimento, nonostante l'assenza di un definitivo accertamento di
responsabilità, si porrebbe in contrasto con i principi di eguaglianza
e di non colpevolezza.
Si è costituita in giudizio Di Leva Angela, sostenendo la
fondatezza della questione proposta.
È, altresì, intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, che, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha
dedotto la infodantezza della questione medesima. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata, in riferimento
agli artt. 27, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art.
1, secondo comma, lett. b, della legge 22 maggio 1975, n. 152,
"Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", in base alla quale la
libertà provvisoria non può essere concessa "se l'imputato di uno dei
delitti previsti dagli artt. 582, primo comma, 583, 588, secondo comma,
e 610 del codice penale è sottoposto ad altro procedimento per
violazione di una o più delle suddette disposizioni di legge".
Secondo il giudice a quo, la norma confliggerebbe con l'art. 27
perché, "in contrasto con principio di presunzione d'innocenza
dell'imputato, dà al procedimento in corso lo stesso valore di una
affermazione definitiva di responsabilità"; e con l'art. 3, perché
"pone nella stessa posizione sia colui che ha riportato per i predetti
reati una precedente condanna, sia chi essendo ancora in corso il
procedimento potrebbe in tesi essere assolto".
2. - La questione non è fondata. Questa Corte ha già avuto
occasione di dichiarare che con l'art. 27 il costituente "non ha
sancito una presunzione di innocenza" - che, intesa in senso assoluto,
sarebbe incompatibile con ogni misura di carcerazione preventiva -, ma
ha voluto asserire che "durante il processo non esiste un colpevole,
bensì soltanto un imputato" (sentenza n. 124 del 1972).
Sono universalmente note le gravi ragioni che hanno determinato il
legislatore a ripristinare un sistema di limitazioni alla concessione
della libertà provvisoria, dopo aver constatato gli effetti della
riforma attuata con la legge 15 dicembre 1972, n. 733. Secondo la
relazione delle commissioni riunite della Camera dei deputati, le
disposizioni dell'art. 1 della nuova legge per la tutela dell'ordine
pubblico sono state precisamente dettate "al fine di fronteggiare
l'allarmante recrudescenza del fenomeno della criminalità successiva
all'emanazione della legge 15 dicembre 1972, n. 733, e quindi
certamente o molto probabilmente favorita dalle libertà provvisorie
accordate ad imputati assai pericolosi e proclivi alla recidiva"
(seduta 8 aprile 1975).
In questa prospettiva deve essere valutata la denunciata
disposizione dell'art. 1, secondo comma, lett. b, con la quale sono
stati esclusi dal beneficio della liberazione provvisoria, quando già
risultino sottoposti ad altro procedimento per gli stessi reati, coloro
che siano imputati di lesioni personali volontarie (escluse quelle
lievissime), lesioni gravi o gravissime, rissa aggravata da omicidio o
lesioni, violenza privata. Reati tutti la cui iterazione costituisce
indice di probabile inclinazione alla violenza fisica e morale, e
quindi di pericolosità per la vita, l'incolumità e la sicurezza dei
cittadini.
Si obbietta che la semplice imputazione di uno di questi reati non
comporta presunzione di colpevolezza. ma è ovvio replicare che il
diniego della libertà provvisoria non implica una siffatta
presunzione, perché la detenzione preventiva non ha la funzione di
anticipare la pena, applicabile solo dopo l'accertamento della
colpevolezza, ma ben può legittimamente essere predisposta "in vista
della soddisfazione di esigenze di carattere cautelare o strettamente
inerenti al processo" (sentenza n. 64 del 1970). Ed è anche inesatto
asserire che la disposizione denunciata "dà al procedimento in corso
lo stesso valore di una affermazione definitiva di responsabilità"
perché, nella specie, il legislatore ha semplicemente assunto a
criterio la esistenza d'una precedente imputazione per reati della
stessa natura e gravità, per escludere la concessione del beneficio
della liberazione all'imputato detenuto, nella ragionevole presunzione
che possano essere pregiudicate le finalità cautelari sopra indicate.
Al riguardo, deve rilevarsi che la disposizione di cui trattasi
richiede che l'imputato sia già "sottoposto ad altro procedimento
penale", ossia che non sia un semplice indiziato, a cui sia stata
inviata comunicazione giudiziaria, ma che nei suoi confronti già sia
intervenuta la formulazione dell'accusa, talché egli abbia assunto la
qualità di imputato a norma di legge, sulla base di sufficienti indizi
di colpevolezza.
Non sussiste nemmeno violazione del principio di eguaglianza,
perché l'esclusione dal beneficio della liberazione provvisoria è
disposta dalla norma in questione, per le ragioni già dette, proprio e
soltanto con riguardo all'attuale posizione dell'imputato, in quanto
già sottoposto ad altro giudizio per uno dei reati ivi previsti, e non
già sulla base di una inammissibile equiparazione alla posizione di un
condannato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, lett. b, della legge 22 maggio 1975, n. 152
(Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), sollevata con l'ordinanza
in epigrafe in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 3, primo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte