Sentenza n. 88/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/05/1982 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 60legge 4/1929
- art. 21legge 4/1929
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle
violazioni delle leggi finanziarie) promosso con ordinanza emessa il 6
agosto 1975 dalla Corte d'Appello di Palermo, nel procedimento penale a
carico di De Maria Domenico, iscritta al n. 436 del registro ordinanze
1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del
19 novembre 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza in data 6 agosto 1975 la Corte di Appello di Palermo,
nel corso del procedimento penale a carico di De Maria Domenico,
imputato della contravvenzione di cui all'art. 243 del T.U. 19 gennaio
1958, n. 685, per avere omesso di presentare tempestivamente la
denunzia unica dei redditi da lui percepiti nell'anno 1969, sollevava
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 60 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, nella parte in cui detta norma vincolerebbe il giudizio
sulla sussistenza dei reati in materia di imposte dirette agli
accertamenti dell'autorità amministrativa, sì da impedire di fatto la
cognizione piena delle fattispecie costitutive della responsabilità
penale. Ciò comporterebbe menomazione delle garanzie di difesa degli
imputati nonché violazione dell'art. 3 della Costituzione "per cui
tutti i cittadini (nel caso tutti gli imputati di reati tributari,
riferiti a tributi diretti o indiretti) sono eguali davanti alla
legge".
Premesso che il De Maria era stato condannato dal primo giudice per
il reato di cui si è detto, la Corte remittente osservava che la
pratica amministrativa si era risolta mediante concordato intervenuto
tra il legale delegato dall'imputato e l'Ufficio, sul presupposto che i
redditi accertati fossero riferiti all'anno 1969.
Tanto in istruttoria quanto nel corso del giudizio di primo grado,
il De Maria aveva chiesto di provare che in realtà i redditi in
contestazione erano stati da lui percepiti nel 1970, richiesta questa
ribadita sia nell'atto di appello che nel dibattimento relativo.
La norma di cui all'art. 60 della legge n. 4 del 1929, soggiunge il
giudice a quo, esclude - come da costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione - che in materia di imposte dirette il giudice penale possa
conoscere dei fatti che hanno originato la controversia concernente il
tributo da cui dipende l'esistenza del reato, costituendo in tal modo
un vincolo tassativo ad ogni indagine della giurisdizione penale al
riguardo.
Il disposto di tale norma, secondo il collegio a quo, costituirebbe
deroga a due dei fondamentali principi che reggono la giustizia penale:
quello del libero convincimento del giudice in merito all'accertamento
dei fatti soggetti al suo esame e quello che ammette vincoli di
pregiudizialità in materia penale solo con riferimento a specifici
casi di decisioni di altri giudici.
Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, la Corte d'Appello
di Palermo ravvisa nella norma citata le remore che impediscono al
giudice penale un pieno accertamento dei fatti; ciò comporterebbe una
lesione della pienezza delle garanzie di difesa proprie del giudizio
penale, con conseguente violazione sia dell'art. 24 Cost. (limitata
possibilità di difesa dà parte dell'imputato in relazione agli
aspetti già oggetto del procedimento tributario), sia dell'art. 3
Cost., in quanto si sarebbe creata una situazione di disuguaglianza tra
gli imputati di reati tributari a seconda che si tratti di tributi
diretti o indiretti.
Affermata la rilevanza della questione di costituzionalità come
sopra indicata, la Corte d'Appello di Palermo sospendeva il giudizio in
corso ed inviava gli atti a questa Corte.
Non si aveva costituzione di parti; spiegava intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione fosse
dichiarata non fondata.
A sostegno di tale tesi l'Avvocatura osservava che nella specie non
esisterebbe alcuna menomazione dei diritti di difesa degli imputati di
reati tributari in materia di imposte dirette, i quali, avvalendosi di
un amplissimo sistema di ricorsi, amministrativi prima e
giurisdizionali poi, usufruiscono sia di diverse e collegate facoltà
difensive, sia del vantaggio di non essere esposti a denunce penali
prima della conclusione del contenzioso stesso.
Ricordava ancora l'Avvocatura che quando il sistema descritto venne
modificato con l'art. 35, ultimo comma, della legge n. 1 del 1956, al
fine di colpire tempestivamente i responsabili di frodi fiscali con una
disciplina più rigorosa avverso le evasioni, tale innovazione fu
legislativamente abolita in forza dell'art. 252 T.U. 29 gennaio 1958,
n. 645; e che questa ulteriore innovazione fu ritenuta
costituzionalmente legittima con la sentenza della Corte Costituzionale
n. 32/1968.
Né (e citava al riguardo la sentenza n. 8 del 1973 della Corte
Costituzionale la quale concerne il diverso termine di decorrenza della
prescrizione in materia di reati tributari) sarebbe fondato il dubbio
di costituzionalità riferito all'art. 3 della Costituzione, atteso
che la complessità tecnica degli accertamenti nonché la speciale
natura dei tributi diretti giustificherebbero ampiamente "le
particolarità della relativa disciplina" attinenti a tali reati e
perché "comunque, tali particolarità, proprio in funzione di quelle
caratteristiche, determinano una più intensa tutela dei relativi
imputati".
La causa fu discussa all'udienza del 19 marzo 1980 ma, per la
sopravvenuta scomparsa del giudice prof. Astuti, fu poi rimessa
all'udienza del 12 gennaio 1982. Considerato in diritto :
1. - Come si evince dalla narrativa, la Corte d'Appello di Palermo
doveva giudicare della responsabilità penale di un contribuente che
aveva denunciato nel 1971, con riferimento all'anno 1970, un reddito
che - secondo le risultanze di un concordato fra un mandatario dello
stesso contribuente e l'Ufficio delle Imposte - sarebbe stato invece
prodotto nell'anno 1969 e avrebbe dovuto quindi essere denunciato
nell'anno 1970. Il contribuente aveva chiesto in tribunale (dove era
stato condannato), e chiedeva in appello, di essere ammesso a provare
che il realtà il reddito era stato percepito nel 1970, e quindi la
denuncia era stata tempestiva. Ma la Corte d'Appello rilevava che
l'art. 60 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, (come interpretato dalla
Cassazione), escludendo l'applicabilità alla materia delle imposte
dirette dell'art. 22 della stessa legge, vincolava "tassativamente il
giudice penale all'esito di un procedimento amministrativo" e quindi,
nella specie, precludeva la prova invocata dal contribuente al fine di
escludere il fatto-reato imputatogli. La Corte dubitava quindi della
costituzionalità del detto vincolo che "costituisce deroga a due
principi fondamentali dell'ordinamento processuale penale: quello che
affida l'accertamento dei fatti al libero convincimento del giudice,
con esclusione assoluta, nel suo ambito, di prove legali; e quello che
ammette rispetto al giudizio penale vincoli di pregiudizialità solo in
rapporto a casi limitati di decisioni di altri giudici".
2. - La questione è fondata.
Occorre preliminarmente osservare che, pur avendo nel dispositivo
invocato quali parametri soltanto gli artt. 3 e 24 della Costituzione,
tutta l'impostazione dell'ordinanza, come espressamente risulta dalle
proposizioni sopra citate, nelle quali si denuncia la violazione del
principio del libero convincimento del giudice, chiama in causa anche
l'art. 101, 2 comma, della Costituzione. Pertanto, in conformità di
quanto già altre volte ritenuto dalla Corte (cfr. sent. n. 1 del
1971), la questione deve essere esaminata anche con riferimento
all'art. 101, 2 comma, della Costituzione.
Il fatto che il reddito del quale si discuteva fosse stato
percepito nel 1969 (non nel 1970, come sostenuto dal contribuente)
risultava da un "concordato al riguardo intervenuto il 17 febbraio 1972
tra l'ufficio impositore e un legale da lui (il contribuente)
incaricato".
Esattamente il giudice a quo ha attribuito al concordato il valore
di un atto amministrativo, contrapponendolo alle "decisioni di altri
giudici" rispetto alle quali sarebbero ipotizzabili "vincoli di
pregiudizialità" per il giudice penale.
In effetti la giurisprudenza della Cassazione e della Commissione
Centrale Tributaria e la prevalente dottrina, escludendo il carattere
transattivo del concordato, lo qualificano come un atto di accertamento
autoritativo cui il contribuente presti adesione; comunque, come "atto
amministrativo", che esclude ogni connotato del provvedimento
giurisdizionale.
Ora l'art. 60 della legge n. 4 del 1929, escludendo
l'applicabilità ai tributi diretti dell'art. 22 della stessa legge,
sostanzialmente conferma la disposizione del terzo comma dell'art. 21
("per i reati previsti dalla legge sui tributi diretti l'azione penale
ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta e della relativa
sovrimposta è divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti la
materia"), che, secondo la costante giurisprudenza, attribuisce a tale
accertamento, anche quando si sia verificato in fase amministrativa,
un'efficacia vincolante per il giudice penale, certamente incompatibile
con il principio del libero convincimento, tanto più rigoroso in sede
di giudizio penale. E anche l'art. 21, terzo comma, così interpretato
e applicato, deve perciò intendersi compreso nella questione
sollevata.
Tale evidente violazione dell'art. 101, secondo comma, della
Costituzione si combina con quella degli artt. 24 e 3. Il primo è
violato in quanto l'accertamento amministrativo che fa stato nel
giudizio penale impedisce l'esercizio del diritto inviolabile della
difesa. Il secondo perché la preclusione per il giudice penale, che
deriva dall'accertamento amministrativo in materia tributaria,
differenzia irrazionalmente la condizione degli imputati secondo che la
imputazione sia conseguente a un accertamento amministrativo tributario
o no e, nell'ambito degli accertamenti amministrativi tributari, sia
relativa a imposte dirette o indirette.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21,
terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui
prevedono che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta,
divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei
procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi
tributarie in materia di imposte dirette.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte