Sentenza n. 88/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/03/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 406/1968
usata come parametro
- art. 8legge 66/1962
- art. 14-septieslegge 33/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
28 marzo 1968, n. 406 (Norme per la concessione di una indennità di
accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale
ciechi civili), in riferimento all'art. 8 della legge 10 febbraio
1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i
ciechi civili) ed all'art. 14 septies della legge 29 febbraio 1980,
n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30
dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il
contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti
stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1°
giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), promosso con
ordinanza emessa il 24 gennaio 1992 dalla Corte di cassazione sui
ricorsi proposti dal Ministero dell'Interno contro Buffa Giuseppe ed
altra e da Buffa Giuseppe ed altra contro il Ministero dell'Interno,
iscritta al n. 384 del registro ordinanze 1992;
Visto l'atto di costituzione di Buffa Giuseppe ed altra nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Uditi l'avv. Luciano Ventura per Buffa Giuseppe ed altra e
l'avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di cassazione solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406, "in
riferimento all'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 ed
all'art. 14 septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte
in cui la suddetta norma non ha attribuito l'indennità di
accompagnamento ai ciechi assoluti minori degli anni diciotto".
2. - In particolare la Corte, premesso che la corretta
interpretazione delle norme sopra indicate esclude che l'indennità
di accompagnamento possa essere attribuita ai ciechi assoluti anche
prima del compimento del 18° anno di età, e che la questione è
circoscritta al periodo di tempo anteriore all'applicabilità della
non retroattiva legge 21 novembre 1988 n. 508 (la quale ha poi
attribuito una indennità di accompagnamento, di nuovo genere, anche
ai minori ciechi assoluti), ritiene che l'esclusione di un tale
diritto nei riguardi degli infradiciottenni evidenzi profili
d'illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 31 e 38,
primo e terzo comma, della Costituzione.
3. - Rileva il giudice remittente che l'indennità di
accompagnamento introdotta a far data dal 1° gennaio 1968 a favore
delle persone affette da cecità assoluta dall'art. 1 della legge 28
marzo 1968 n. 406 rispondeva - nell'ambito di fondamentali precetti
della Costituzione e, in particolare, di quelli di cui agli artt. 3 e
38 - all'esigenza di sopperire a bisogni primari di soggetti colpiti
dalla totale privazione della vista e, perciò, in condizioni di
gravissima menomazione nello svolgimento della vita quotidiana e dei
rapporti sociali. Istituto giuridico avente quindi funzione e
caratteri peculiari, attinenti ad un aspetto non tanto immediatamente
economico ma piuttosto di natura tipicamente "sociale". Ma, mentre
per far fronte alle necessità di natura strettamente economica, di
sostentamento, sussisteva la pensione non reversibile già istituita
dalla legge 10 febbraio 1962 n. 66, alle necessità definibili come
"sociali" era indirizzata l'indennità di accompagnamento.
Orbene, tra tali necessità "sociali", prosegue la Corte
remittente, debbono includersi tutte quelle attinenti alla vita di
relazione, che presuppongono primariamente la possibilità, per il
soggetto, di effettuare gli opportuni spostamenti nell'ambito della
propria dimora nonché - e soprattutto - al di fuori di essa, con
tutte le relative esplicazioni afferenti alla vita interpersonale ed
agli aspetti della cultura, del lavoro e della formazione
professionale, dell'uso del tempo libero e così via, vale a dire di
tutto ciò che - richiamando il precetto dell'art. 3, secondo comma,
della Costituzione - consente un più completo sviluppo della
personalità. E tutto questo, per il soggetto colpito da una
menomazione così grave come la cecità, non è ovviamente possibile
allo stesso modo delle altre persone, il che evidenzia per il
soggetto stesso una limitazione della libertà e delle condizioni di
eguaglianza rispetto agli altri consociati, limitazione che, in base
alla suddetta norma costituzionale, è invece dovere della Repubblica
rimuovere, così com'è suo dovere rimuoverla in relazione alle
esigenze dell'educazione e dell'avviamento professionale dell'inabile
in generale, e ciò anche alla luce dell'art. 38, primo e terzo
comma, della Costituzione.
Proprio in relazione a tale profilo, nei confronti del minore
degli anni diciotto (il quale peraltro soggiace all'obbligo
scolastico e acquista la capacità giuridica lavorativa già al
compimento del quindicesimo anno di età e al quattordicesimo per i
lavori nell'agricoltura e nei servizi familiari: ex art. 3 della
legge 17 ottobre 1967 n. 977) la particolare forma di aiuto e di
tutela cui è preordinata l'indennità di accompagnamento
rivestirebbe - pur nei limiti della sua misura economica - una
specifica valenza anche superiore che nei confronti del maggiorenne
talché può ritenersi privo di giustificazione il diverso
trattamento.
Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della norma
sarebbe ravvisabile in riferimento all'art. 31 della Costituzione che
fa obbligo alla Repubblica di agevolare con misure economiche ed
altre provvidenze l'adempimento dei compiti familiari e protegge
l'infanzia e la gioventù favorendone gli istituti necessari a tale
scopo. Orbene, far gravare completamente sui componenti della
famiglia i compiti relativi alle particolari esigenze del minore
affetto da cecità significherebbe, ad avviso della Corte di
cassazione, negare alla famiglia stessa quell'aiuto necessario anche
per realizzare i fini che i menzionati artt. 3, secondo comma, e 38,
primo e terzo comma, della Costituzione perseguono. Inoltre, rileva
il remittente, è un dato rientrante nella comune esperienza che il
minore affetto da cecità ha bisogno di una forma di assistenza
continuativa e diversa alla quale i genitori sovente non possono
essere in grado di provvedere, ove si consideri che la situazione
economica delle famiglie e l'evoluzione sociale e civile rendono
sempre più diffuso lo svolgimento di lavoro esterno da parte di
entrambi i genitori.
Viene infine posto in evidenza come, integrando la cecità
assoluta una menomazione di massima gravità che di per sé limita il
pieno sviluppo della personalità, non appaia giustificata la
negazione ai minori degli anni diciotto dell'indennità di
accompagnamento che invece, sul piano generale, la legge 11 febbraio
1980 n. 18 (art. 1, secondo comma) già garantiva agli altri invalidi
benché minorenni.
4. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza,
della sollevata questione.
Sostiene la difesa del Governo che la disciplina previgente -
della cui legittimità costituzionale la Corte di cassazione dubita -
aveva dato luogo ad un sistema certo perfettibile ma non in contrasto
con le norme costituzionali invocate, le cui esigenze fondamentali
già salvaguardava ove si consideri il trattamento complessivo che
(indipendentemente dalle categorie usate) veniva attribuito.
Su questa linea, ritiene l'Avvocatura, si sarebbe posta questa
Corte con la sentenza 20 gennaio 1992 n. 3 - coeva all'ordinanza di
rimessione - nella quale si conclude, pur dando atto di
differenziazioni verificatesi nella purtroppo numerosa casistica, che
"Nell'arco temporale considerato, tuttavia, l'affermata adeguatezza
dell'indennità, nel quadro della complessiva razionalizzazione del
sistema, e la dipendenza del diverso trattamento da circostanze di
fatto (quali il limite di reddito per godere della pensione),
escludono l'asserita violazione degli invocati parametri
costituzionali".
5. - Si sono costituiti in giudizio Giuseppe Buffa e Ivonne
Gardini, nella qualità di legali rappresentanti della figlia minore
Isabella Buffa, parte del giudizio a quo .
Dopo aver svolto considerazioni totalmente adesive a quanto
rilevato dalla Corte remittente sul punto della non manifesta
infondatezza della questione, la parte privata sostiene che il quadro
normativo che regola la materia è comunque suscettibile di
interpretazione diversa da quella fatta propria dal provvedimento di
rimessione; interpretazione che, da sola, potrebbe consentire di
riconoscere l'indennità di accompagnamento anche ai minori ciechi
assoluti. Considerato in diritto
1. - La Corte di Cassazione solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406, in
riferimento all'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 ed
all'art. 14 septies della legge 25 febbraio 1980, n. 33, nella parte
in cui la norma suddetta non ha attribuito l'indennità di
accompagnamento ai ciechi assoluti minori degli anni diciotto.
Ad avviso della Corte remittente - premesso che la questione è
circoscritta al periodo di tempo anteriore all'applicabilità della
legge 21 novembre 1988, n. 508 (la quale ha poi riconosciuto
l'indennità di accompagnamento anche ai minori ciechi assoluti) -
l'illegittimità della norma è ravvisabile, in primo luogo, nella
violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il duplice profilo
della ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei
ciechi assoluti maggiorenni, i quali, in forza della medesima norma,
percepiscono detta indennità, nonché della violazione dell'obbligo
di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che
impediscono il pieno sviluppo della persona umana in condizioni di
eguaglianza con gli altri cittadini; ulteriori censure sono dedotte
in riferimento ai principi sanciti dagli artt. 31 (agevolazioni alla
famiglia e protezione dell'infanzia) e 38 (tutela degli inabili)
della Costituzione.
2.1. - In riferimento al primo degli indicati parametri
costituzionali la questione è fondata.
Questa Corte ha già avuto occasione di esaminare più volte
l'articolata elaborazione normativa nella materia del trattamento
assistenziale e previdenziale delle varie categorie di inabili; in
particolare, giova qui richiamare quanto stabilito dalla sent. n. 346
del 1989 la quale, riconoscendo la possibilità di cumulo delle
prestazioni assistenziali connesse all'invalidità con l'indennità
di accompagnamento, rilevò il carattere autonomo ed aggiuntivo di
detta attribuzione, derivante da una funzione e da una natura del
tutto specifiche e consistente in una particolare provvidenza in
favore di soggetti non autosufficienti, al fine di porli in grado di
far fronte alle esigenze di accompagnamento e di assistenza che
quella condizione necessariamente comporta, consentendo loro
condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona
umana.
Tenuti fermi detti principi, e ritenuto quale dato rientrante
nella comune esperienza che il minore affetto da cecità assoluta ha
necessità di una forma di assistenza continuativa alla quale i
genitori sovente non possono essere in grado di provvedere, risulta
del tutto evidente che, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di
accompagnamento, il compimento o meno della maggiore età non
costituisce affatto un criterio razionale adeguato ma appare anzi un
incongruo elemento di discrimine tra coloro che si trovano ad essere
colpiti da una menomazione della massima gravità, qual è la cecità
assoluta.
2.2. - Proprio per il minore degli anni diciotto la particolare
forma di aiuto e tutela cui è preordinata l'indennità di
accompagnamento assume anzi una specifica valenza che, sotto alcuni
profili, si rivela finanche maggiore che per il maggiorenne, ove si
consideri - come esattamente osserva il giudice a quo - che nella
prima età si svolge la fase essenziale ed irripetibile della vita ai
fini della formazione della personalità umana, e che solo un
adeguato inizio e sviluppo di tale fase può poi garantire al minore
un appropriato inserimento nella vita sociale e nel lavoro.
Su quest'ultimo punto, inoltre, occorre considerare che sia
l'obbligo scolastico, con conseguente necessità di accompagnamento,
sia la capacità giuridica lavorativa, con pari esigenza, sussistono
prima del compimento degli anni diciotto.
Rilievi che, del resto, lo stesso legislatore ha mostrato di
condividere allorquando, con l'art. 5 della legge 21 novembre 1988,
n. 508, ha attribuito l'indennità di accompagnamento anche ai ciechi
assoluti di età inferiore agli anni diciotto.
3. - Né, infine, possono ritenersi ostative alle conclusioni
testé raggiunte alcune precedenti pronunce di questa Corte che
l'intervenuta Avvocatura dello Stato richiama in contrario avviso
(ord. n. 280 del 1990; ord. n. 210 del 1991; sent. n. 3 del 1992).
Trattasi invero di decisioni rese su questioni che non possono
ritenersi inerenti a quella in esame (in quanto venivano prospettati
dubbi di legittimità costituzionale su altre norme di legge e con
termini di raffronto del tutto differenti), le cui motivazioni
pertanto non offrono utili elementi di giudizio oltre quelli già
considerati, attesa l'enunciata specificità della questione
sollevata dalla Corte di Cassazione.
Restano assorbiti i riferimenti agli artt. 31 e 38 della
Costituzione, ulteriormente invocati dal remittente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 28
marzo 1968, n. 406 "Norme per la concessione di una indennità di
accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale
ciechi civili", nella parte in cui non prevede la corresponsione
dell'indennità di accompagnamento predetta, ai ciechi assoluti
minori degli anni diciotto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte