Sentenza n. 88/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 424 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1992
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Verbania nel procedimento penale a carico di Botteselle Giuseppe ed
altro, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Verbania solleva, in riferimento agli artt. 3, 97 e 102 (recte: 112)
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 424 del
codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che il
G.I.P. possa, all'esito dell'udienza preliminare, trasmettere gli
atti al pubblico ministero per descrivere il fatto diversamente da
come ipotizzato nella richiesta di rinvio a giudizio".
2. - Il remittente, ritenuto di non poter pronunciare, ai sensi
dell'art. 424 del codice di procedura penale, all'esito della
discussione, altro provvedimento che sentenza di non luogo a
procedere o decreto che dispone il giudizio, sostiene che tale
limitazione di poteri, e la mancata previsione di un potere di
trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché descriva
diversamente il fatto, pone in dubbio la legittimità costituzionale
della norma in riferimento ai seguenti parametri:
a) art. 3 della Costituzione: in quanto sarebbe irragionevole,
pur in presenza di un processo di parti, vincolare il giudice, nella
definizione del fatto-reato, alla descrizione del pubblico ministero;
ed ancor più irragionevole ove si consideri che il G.I.P. in sede di
udienza preliminare è l'unico giudice che fisiologicamente nel corso
del processo prende cognizione di tutti gli atti di indagine, mentre
il giudice del dibattimento potrebbe non venire a conoscenza, in
relazione al comportamento processuale delle parti, di elementi
essenziali ed essere pertanto fuorviato per "ignoranza" da una
realtà meramente processuale: dal che discenderebbe la necessità
logica che all'esito dell'udienza preliminare il G.I.P. abbia i
necessari poteri propulsivi e sollecitativi per adeguare il thema
decidendum alla realtà storica emergente;
b) art. 97 della Costituzione: in quanto la mancanza di un
siffatto potere del G.I.P. contrasterebbe con il principio di
imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, dal momento che
l'erronea descrizione del fatto potrebbe portare ad una decisione
erronea del giudice del dibattimento;
c) art. 112 della Costituzione: atteso che le situazioni sopra
indicate potrebbero compromettere, in forza di un giudicato,
l'esercizio in concreto dell'azione penale. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Verbania solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.
424 del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede
che il G.I.P. possa, nell'esito dell'udienza preliminare, trasmettere
gli atti al pubblico ministero per descrivere il fatto diversamente
da come ipotizzato nella richiesta di rinvio a giudizio".
Il giudice remittente, premesso che la norma impugnata non
consente, a suo avviso, diversa alternativa all'esito della
discussione che quella della pronuncia della sentenza di non luogo a
procedere o del decreto che dispone il giudizio, rileva che la
mancata previsione del potere di trasmettere gli atti al pubblico
ministero affinché descriva diversamente il fatto contestato può
porsi in contrasto:
con l'art. 3 della Costituzione: in quanto il giudice sarebbe
irragionevolmente vincolato nella definizione del fatto-reato alla
decisione del pubblico ministero;
con l'art. 97 della Costituzione: poiché il principio di
imparzialità e buon andamento dell'amministrazione risulterebbe
compromesso dal momento che l'erronea descrizione del fatto potrebbe
portare ad una erronea decisione del giudice del dibattimento;
con l'art. 102 (recte: 112) della Costituzione: per la possibile
compromissione, in forza di un giudicato, dell'esercizio effettivo
dell'azione penale.
2. - La questione non è fondata.
Il dubbio di costituzionalità prospettato dal giudice a quo muove
dal presupposto che l'art. 424 del codice di procedura penale non sia
suscettibile di ricevere altra interpretazione al di fuori di quella
che impone al giudice per le indagini preliminari, anche a fronte
dell'esigenza di una diversa formulazione del fatto, di scegliere
soltanto tra sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone
il giudizio, senza possibilità di sollecitare il pubblico ministero
ad apportare adeguate modifiche, in fatto, al capo d'imputazione.
3. - In realtà, l'interpretazione della norma fatta propria dal
giudice remittente non risulta condivisa dalla prevalente
giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, che ha sinora
espresso diverse soluzioni interpretative sul punto.
Mentre alcuni giudici di merito hanno ritenuto possibile,
nell'udienza preliminare, l'applicazione analogica dell'art. 521,
secondo comma, che prevede, all'esito del dibattimento, la facoltà
del giudice di trasmettere gli atti al pubblico ministero ove accerti
che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il
giudizio, la Corte di cassazione, invece, ha recentemente avallato,
al medesimo fine, una soluzione fondata sull'interpretazione
estensiva dell'art. 423, comunque idonea ad evitare il dubbio di
costituzionalità prospettato dal giudice a quo.
4. - Non è compito di questa Corte indicare opzioni nell'ambito
delle varie soluzioni interpretative, ove queste siano tutte
egualmente legittime in raffronto al dettato costituzionale.
Nondimeno alcune considerazioni generali possono riassumere
brevemente taluni punti fermi nella disciplina dell'udienza
preliminare.
Nella situazione delineata dal giudice remittente, il principio
che viene in primo luogo in luce è, evidentemente, quello della
necessaria aderenza del fatto contestato all'imputazione formulata;
ove quindi il giudice per le indagini preliminari pronunci un
provvedimento caratterizzato dall'esigenza che il pubblico ministero
precisi ulteriormente, o modifichi, il fatto enunciato nella
richiesta di rinvio a giudizio (sia che ne individui la fonte
normativa nell'art. 521, ovvero nell'art. 423), detta decisione non
solo risulta pienamente coerente con la necessità di correlare
l'imputazione a quanto di diverso può emergere nel corso
dell'udienza preliminare, ma - come sottolinea la Corte di cassazione
- "deve ritenersi doverosa ai fini del rispetto del diritto di
difesa".
5. - Proprio quest'ultimo rilievo è suscettibile di ulteriori
approfondimenti e mostra come la riferita interpretazione degli artt.
423 e 521, con i suoi conseguenti riflessi sulla norma posta
dall'art. 424, può ritenersi, come si è detto, corretta sotto il
profilo costituzionale.
Dal principio generale della necessaria correlazione tra accusa e
sentenza, posto non solo a tutela del diritto di difesa dell'imputato
ed a garanzia del contraddittorio, ma anche al fine del controllo
giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale, può
desumersi che la costante corrispondenza dell'imputazione a quanto
emerge dagli atti è un'esigenza presente in ciascuna fase
processuale, e quindi anche nell'udienza preliminare, come
chiaramente lo stesso disposto dell'art. 423 dimostra.
Anche la successiva disposizione dell'art. 429, lett. d),
allorquando pone obbligo al giudice di enunciare, nel decreto che
dispone il giudizio, l'indicazione sommaria delle fonti di prova e
dei fatti cui esse si riferiscono, non può evidentemente intendere
(in aderenza anche al principio del libero convincimento del giudice)
null'altro che i fatti così come effettivamente emersi all'esito
dell'udienza preliminare ed apprezzati dall'organo giudicante
nell'autonomia delle sue funzioni giurisdizionali.
Se così non fosse, la norma obbligherebbe illegittimamente il
giudice ad operare un rinvio a giudizio contrario alle sue
convinzioni per una imputazione non riscontrabile negli atti
processuali che offrono fonti di prova che di essa non possono
costituire idoneo e specifico supporto.
6. - Rimane, invero, l'unica altra alternativa astrattamente
possibile, ove il giudice dell'udienza preliminare fosse vincolato al
fatto così come rubricato dal pubblico ministero; se infatti, per le
ragioni ora esposte, il giudice non può disporre il rinvio a
giudizio in relazione ad un'imputazione che egli ritiene priva di
concreto contenuto materiale, sarà conseguentemente obbligato al
proscioglimento dall'imputazione così come formalmente contestata,
mentre il pubblico ministero dovrà poi procedere ex novo per i fatti
realmente emersi.
Ma anche tale possibile esito dell'udienza preliminare - fondato
più sulla lettera dell'art. 424 che su approfondite ragioni di
ordine logico-sistematico - viene però escluso in base al riferito
orientamento giurisprudenziale sull'interpretazione degli artt. 423 e
521.
Se nell'udienza preliminare la modifica o l'integrazione
dell'imputazione, e persino l'introduzione di un fatto nuovo (con il
consenso dell'imputato), sono effettuate oralmente dal pubblico
ministero, anche con semplice comunicazione al difensore se
l'imputato non è presente, ciò avviene proprio al fine di portare a
conclusione nella medesima fase processuale l'attività di controllo
giurisdizionale volta a delibare il fondamento dell'accusa ed a
fissare il thema decidendum. Sono così evitate, anche mediante il
ricorso alle integrazioni probatorie previste dall'art. 422, le
situazioni di stallo decisorio, dovute all'impossibilità di decidere
allo stato degli atti, che, altrimenti, comporterebbero una
regressione del procedimento con il rinvio degli atti al pubblico
ministero perché inizi di nuovo l'azione penale.
A ciò si aggiunga che la novella legislativa introdotta con legge
8 aprile 1993, n. 105, recante, all'art. 1, la soppressione
dell'inciso "evidente" dal primo comma dell'art. 425, ha
sostanzialmente modificato la regola di giudizio sottesa alla
sentenza di non luogo a procedere, rafforzando chiaramente il potere
valutativo del giudice dell'udienza preliminare, così che
quest'ultima possa funzionare come filtro di maggior consistenza
rispetto al dibattimento.
7. - Se questa è quindi la funzione assegnata dal legislatore
all'udienza preliminare, nulla, nella lettera e nello spirito della
disciplina in esame, vieta che alle modifiche dell'imputazione
ritenute opportune il pubblico ministero possa essere sollecitato
mediante un provvedimento del giudice, il quale, ravvisando
l'emergere di fatti diversi da quelli contestati, lo inviti
espressamente a tali adempimenti.
È appena il caso di aggiungere, infine, che la stessa lettera
dell'art. 423 non esclude che detta facoltà del giudice possa essere
esercitata anche dopo la chiusura della discussione, purché "nel
corso dell'udienza", e cioè prima della pronuncia dei provvedimenti
previsti, sul merito della regiudicanda, dall'art. 424.
8. - Posto quindi che la norma impugnata, interpretata alla
stregua delle considerazioni ora esposte, non preclude al giudice per
le indagini preliminari il potere di ordinare la trasmissione degli
atti al pubblico ministero affinché descriva diversamente il fatto
contestato, la questione deve essere dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 424 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte