Sentenza n. 881/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 190, secondo
comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), promosso
con ordinanza emessa il 18 luglio 1987 dal Tribunale di Catania sul
reclamo proposto da Gallenti Giovanni contro la S.p.A. Realizzazioni
Turistiche Alberghiere, iscritta al n. 716 del registro ordinanze
1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51,
prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione di Gallenti Giovanni;
Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Uditi gli avv.ti Francesco Magnano e Gaetano Tafuri per Gallenti
Giovanni.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con provvedimento del 19 giugno 1987 il giudice delegato del
Tribunale di Catania dichiarava cessati gli effetti del decreto in
data 20 novembre 1986 con il quale Giovanni Gallenti era stato
ammesso alla procedura di amministrazione controllata.
Contro detto decreto il Gallenti proponeva reclamo in data 2
luglio 1987, cioè oltre il termine di dieci giorni previsto
dall'art. 190, u.c., della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n.
267).
La S.p.A. R.T.A. eccepiva la inammissibilità del reclamo perché
tardivo.
Il Gallenti, nel replicare all'eccezione di inammissibilità
sollevata dalla controparte, osservava che il provvedimento del
giudice delegato, oggetto del reclamo, non gli era stato comunicato,
per cui sollevava espressamente questione di legittimità
costituzionale dell'art. 190, u.c., l. f., nella parte in cui fa
decorrere il termine di dieci giorni, per il reclamo stesso, dalla
data del provvedimento, e ciò per violazione dell'art. 24 Cost.
Il Tribunale di Catania - Sez. Fallimentare, con ordinanza emessa
il 18 luglio 1987 (R.O. n. 716/87), ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità di cui sopra.
All'uopo ha considerato che la norma dell'art. 190, u.c., l.f.,
così come formulata, non sembra garantire in modo adeguato
l'effettivo esercizio dell'azione in giudizio, sopratutto perché il
dies a quo per la proposizione del reclamo viene fatto decorrere
dalla data della pronuncia del provvedimento e non già dalla sua
comunicazione eseguita secondo le vigenti disposizioni procedurali.
Il giudice a quo ha rilevato, inoltre, che una questione del tutto
analoga, cioè quella relativa al termine previsto dall'art. 26,
primo comma, della legge fallimentare, è stata già decisa dalla
Corte costituzionale (sent. 22 novembre 1985, n. 303) proprio nel
senso che il dies a quo decorre non dalla data del provvedimento,
bensì da quello della comunicazione.
Il giudice a quo ha osservato ancora che la Corte costituzionale,
con numerose altre sentenze (nn. 151, 152 e 153/80; 42/81; 55 e
156/86), ha dichiarato illegittime altre disposizioni della legge
fallimentare che prevedevano forme di pubblicità non ricettizia del
provvedimento e non erano idonee, come tali, ad assicurare
l'effettiva conoscenza del provvedimento.
2. - Nel giudizio introdotto con l'ordinanza di rimessione si è
costituito Giovanni Gallenti per sostenere la rilevanza e la
fondatezza della denunziata illegittimità costituzionale. Al
riguardo il Gallenti si è richiamato a tutte le argomentazioni
svolte dal giudice a quo ed in particolare ha puntualizzato che
questa Corte, con le decisioni n. 42 del 1981, n. 53 del 1986 e n.
303 del 1986 (recte del 1985), nell'esaminare l'analoga questione
avente ad oggetto il momento iniziale del termine previsto dall'art.
26 della legge fallimentare, ha affermato che tale decorrenza deve
essere ancorata al momento della comunicazione.
3. - Non si è costituita la società R.T.A., né ha svolto
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Catania dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 190, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942,
n. 267 (Legge fallimentare), nella parte in cui prevede che il
termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso il decreto del
giudice delegato che dichiara cessati gli effetti del provvedimento
di ammissione alla procedura di amministrazione controllata (art. 189
del r.d. 267/1942) decorra dalla data del decreto anziché dalla
comunicazione dello stesso decreto, ritualmente eseguita, in quanto
risulterebbe leso il diritto di difesa costituzionalmente garantito
(art. 24 Cost.).
2. - La questione è fondata.
Questa Corte ha già ritenuto (sentt. nn. 255 del 1974; 120 del
1986; 156 del 1986) che del diritto di difesa fa parte integrante il
diritto dei soggetti interessati ad impugnare determinati atti
processuali di essere posti in grado di averne tempestiva conoscenza,
in modo da potere utilizzare, nella loro interezza, i termini legali
di decadenza, di volta in volta prestabiliti dalla legge per
l'esperimento del gravame.
Ha anche affermato che alle stesse esigenze, ora assunte e
tutelate a livello costituzionale, è informato il codice di
procedura civile che contiene il principio di ordine generale (artt.
133 e 136 c.p.c.) per cui i termini previsti per le impugnazioni
decorrono dalla notificazione all'interessato del provvedimento da
impugnare ed, in determinati casi, dalla sua comunicazione.
In altri termini, l'effettivo esercizio del diritto di difesa
costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) postula che il termine
di decadenza previsto per le impugnazioni decorra solo dal momento in
cui l'interessato abbia avuto notizia dell'atto da impugnare o,
quanto meno, abbia attinto detta notizia ad un livello di
conoscibilità.
Invece, nel procedimento che si dovrebbe instaurare, secondo il
giudice a quo, ex art. 190, secondo comma, r.d. n. 267/1942, di
impugnazione del decreto del giudice delegato con il quale, a norma
dell'art. 189 s.l., si dichiarano cessati gli effetti della procedura
di amministrazione controllata con successivo inizio della procedura
fallimentare, l'interessato non è posto in condizione di utilizzare
nella sua interezza il termine di decadenza di dieci giorni, previsto
per la proposizione del necessario reclamo al Tribunale, perché esso
è fatto decorrere dalla data del provvedimento anziché dalla sua
comunicazione rituale allo stesso interessato, che solo così può
averne notizia; tanto più se, come nella specie, il detto
provvedimento è emesso dal giudice a scioglimento di una riserva e,
quindi, in assenza delle parti interessate.
Pertanto, per la evidente lesione del diritto di difesa, va
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 190 del r.d. n.
267 del 1942 nella parte in cui il termine di decadenza di dieci
giorni previsto per il reclamo avverso il provvedimento del giudice
delegato è fatto decorrere dalla data del decreto anziché dalla sua
rituale comunicazione agli interessati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 190, secondo
comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) nella
parte in cui fa decorrere il termine di decadenza di dieci giorni per
il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di
cessazione degli effetti dell'amministrazione controllata, dalla data
del decreto anziché dalla sua rituale comunicazione all'interessato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:881 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte