Sentenza n. 883/1988
Altra decisione · depositata il 26/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana il 9 aprile 1987, n. 224
recante "Nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei
servizi delle unità sanitarie locali", promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana notificato il 17
aprile 1987, depositato in cancelleria il 24 aprile 1987 successivo
ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1987;
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il ricorrente;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 17 aprile 1987, il Commissario
dello Stato per la regione Siciliana, ha impugnato davanti a questa
Corte gli artt. 2, 3, 5 quinto comma e 7 secondo comma, della legge
approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 9 aprile 1987,
recante "Nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei
servizi delle unità sanitarie locali", deducendone l'illegittimità
costituzionale alla stregua dell'art. 17 lett. b) dello Statuto
speciale e dell'art. 97, comma primo, della Costituzione.
Ad avviso dell'organo ricorrente le disposizioni censurate, nelle
parti in cui:
a) ammettono ad appositi concorsi riservati il personale
incaricato ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, (art.
3) o, comunque, in servizio ad una certa data presso il policlinico
universitario di Palermo (art. 5, quinto comma), prescindendo dal
possesso degli altri requisiti di ammissione stabiliti dalla
normativa statale, e in particolare, dal limite di età;
b) prevedono l'inquadramento automatico dei precari risultati
idonei in precedenti concorsi pubblici, senza porre alcun limite alla
validità temporale delle relative graduatorie (art. 2), ovvero del
personale proveniente dai disciolti enti mutualistici, sulla base
delle funzioni svolte e non già delle qualifiche effettivamente
rivestite negli ordinamenti di provenienza (art. 7, secondo comma),
violerebbero il limite dei "principi ed interessi generali cui si
informa la legislazione dello Stato" e al quale la potestà
legislativa regionale in materia di igiene e sanità deve sottostare,
ponendosi altresì in contrasto con il principio di buon andamento
della P.A.
2. - La regione Sicilia si è costituita, sostenendo
l'infondatezza delle censure formulate e concludendo per la reiezione
del ricorso. Considerato in diritto
1. - Oggetto della impugnativa da parte del Commissario dello
Stato per la regione siciliana sono gli artt. 2, 3, 5, quinto comma e
7, secondo comma, della legge approvata dalla Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 9 aprile 1987, recante "Nuove norme in
materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unità
sanitarie locali", di cui viene denunciata l'illegittimità
costituzionale alla stregua dell'art. 17 lett. b) dello Statuto
speciale e dell'art. 97, comma primo, della Costituzione.
2. - La legge comprendente le disposizioni censurate, promulgata
con la data del 27 maggio 1987, n. 32, è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 30 maggio 1987, n. 22,
nella quale è anche pubblicata la legge 27 maggio 1987, n. 33,
recante il titolo: "Modifiche alla legge regionale 27 maggio 1987, n.
32, concernente Nuove norme in materia di personale e di
organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali".
Orbene, la legge n. 33 citata, dispone all'art. 1 che "Alla legge
regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente Nuove norme in materia
di personale e di organizzazione dei servizi delle unità sanitarie
locali, sono apportate le seguenti modifiche: sono soppressi l'art.
2, l'art. 3, le parole "prescindendo dai limiti di età" contenute
nel quinto comma dell'art. 5, nonché il secondo comma dell'art. 7".
Con l'esplicita abrogazione contenuta nell'art. 1 della legge n.
33 sono perciò venute meno tutte le norme e le disposizioni
contenute nella coeva legge n. 32 che avevano costituito oggetto di
impugnativa da parte del Commissario dello Stato, le quali non hanno
potuto esplicare alcuna efficacia dal momento che la legge che le
abrogava è stata pubblicata nel medesimo numero della Gazzetta
Ufficiale, ed è entrata in vigore nello stesso giorno previsto per
l'inizio della loro vigenza.
In ordine alla proposta impugnativa deve perciò essere dichiarata
la cessazione della materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:883 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte