Sentenza n. 885/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 61/1987
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1, tredicesimo
comma, della legge 3 marzo 1987, n. 61 (Modificazioni
ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n.1084, per la
disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da
aziende private del gas), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre
1987 dal Pretore di Pavia nel procedimento civile vertente tra la
S.p.A. Cogegas e l'I.N.P.S., iscritta al n. 787 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 53, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore
Ettore Gallo;
Uditi l'avv. Paolo Boer per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato
Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza 16 ottobre 1987, il Pretore di Pavia sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art.1, tredicesimo co.,
della legge 3 marzo 1987, n. 61, con riferimento all'art. 3 Cost.
Riferiva il Pretore che la Soc. Cogegas, distributrice di gas alla
cittadinanza per usi civili, dopo avere vittoriosamente resistito per
tre gradi di giudizio all'ingiunzione dell'INPS per il pagamento di
contributi pretesi, in ordine al Fondo previdenza gas, per il periodo
1° giugno 1978- 30 aprile 1979, aveva a sua volta convenuto l'INPS
davanti al Pretore di Pavia per ottenere il rimborso di contributi
che era stata costretta a pagare in precedenza, dall'aprile '73 al
maggio '78 e dal maggio '79 al febbraio 1980.
In effetti, a seguito di reiterata e costante interpetrazione
della Corte di Cassazione, era ormai pacifico in giurisprudenza che
gli art.li 2 della legge 22 dicembre 1960 n.1593 e 8 della legge 6
dicembre 1971 n.1084 assoggettavano alla particolare disciplina del
cosidetto fondo gas soltanto le aziende private distributrici o
produttrici di "gas manufatto", vale a dire - secondo il dettato
della Corte di Cassazione e i principi della scienza naturale - di
gas che non esiste in natura ma è ottenuto mediante trasformazione
delle fonti di energia (carbon fossile, petrolio, propano liquido).
È, invece, certo negli atti che la Soc. Cogegas distribuisce gas
metano, così come esiste in natura, salvo operazioni di
decompressione o miscelazione con aria, ben diverse dal concetto
scientifico e merceologico di "manifattura".
Senonché, nella pendenza di quest'ultimo procedimento,
sopravveniva la legge 3 marzo 1987 n. 61 che, estendendo il "fondo
gas" a tutte le imprese produttrici e distributrici di gas, senza
più distinzioni, e pur prevedendo che le imprese siano tenute a
corrispondere i contributi a far epoca dall'entrata in vigore della
legge, stabiliva tuttavia nell'articolo impugnato che "restano
acquisite e sono valide a tutti gli effetti le contribuzioni versate
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge dalle
aziende private del gas...".
L'ordinanza di rimessione, dopo avere respinto varie eccezioni
hinc et inde, rileva, però, che la norma, attraverso questa specie
di retroattività impropria (perché non si riferisce all'obbligo, ma
fa salvi solo i versamenti effettuati), assegna sicuramente un
trattamento deteriore a coloro che furono costretti al versamento,
magari in forza di provvedimento provvisoriamente esecutivo, rispetto
a coloro che riuscirono comunque ad eludere il versamento. Mentre si
trattava di situazioni eguali (nessuno era tenuto al pagamento) che
si sarebbero dovute disciplinare nello stesso modo.
2. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza,
si è costituito nei termini innanzi a questa Corte l'I.N.P.S.,
rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Boer, Giuseppe Pansarella
e Giuseppe Gigante.
Secondo l'Istituto, non si tratterebbe, nella specie, di una sorta
di retroattività impropria della normativa, ma bensì di una
sanatoria ex lege delle situazioni contributive pregresse come
conseguenza di un rapporto giuridico esaurito. Il legislatore, in
altri termini, avrebbe utilizzato criteri di salvezza dei rapporti
definiti, nei sensi indicati dalla giurisprudenza per risolvere i
problemi derivanti dalla pronunzia d'incostituzionalità di una
legge. È stata così consolidata la contribuzione "spontaneamente"
versata al fondo anche da aziende che in allora non ne avrebbero
avuto l'obbligo giuridico: e ciò anche per non esporre gl'iscritti
all'annullamento di sedici anni di contribuzioni, e salvaguardando le
prestazioni già erogate a favore di soggetti che nell'intervallo
avevano maturato diritto a pensione e alle prestazioni di fine
rapporto.
Senza la norma impugnata, o se questa venisse dichiarata
costituzionalmente illegittima, tutti coloro sarebbero chiamati a
restituire l'indebito percetto. Né potrebbero invocare
l'irripetibilità dell'indebito percepito in buonafede, stante
l'inapplicabilità dell'art. 80 del r.d. n. 1422 del 1924
all'indebito conseguente all'annullamento della posizione
assicurativa.
D'altra parte, il legislatore non avrebbe avuto scelta: o
salvaguardava la parità di trattamento tra datori di lavoro o la
parità di tutela previdenziale fra i lavoratori. Non si potrebbe
ritenere contrario a Costituzione - afferma l'Istituto - l'aver
dato preminenza alla tutela previdenziale, limitatamente a quei casi
in cui i datori di lavoro avevano versato la contribuzione senza
nulla opporre, benché favoriti dalle previsioni delle leggi allora
vigenti.
In definitiva la nuova legge non avrebbe fatto altro che
consolidare un dato oggettivo praeter legem trasformandolo in una
situazione secundum legem.
L'Istituto, comunque, pur ritenendo la sollevata questione
manifestamente infondata, in ossequio alla sua posizione di Ente
gestore ritiene di doversi rimettere alla giustizia della Corte.
3. - È intervenuto altresì nel giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato.
Secondo l'Avvocatura Generale, il Pretore non avrebbe tenuto conto
che le due situazioni messe a raffronto, nell'area del parametro
invocato, non sarebbero omogenee. Infatti, le eseguite contribuzioni
da parte di taluni imprenditori comporta (o ha già comportato)
l'obbligo da parte dell'INPS alle corrispondenti prestazioni a favore
dei lavoratori così assicurati, nel momento in cui sono venute o
vengono a maturazione le condizioni di legge. In guisa che il
versamento già effettuato non è privo di causa, e trova
giustificazione nella legge attuale con la rilevanza di posizioni
assicurative coerenti con l'attuale disciplina.
Con questa disposizione transitoria, il legislatore, regolando
situazioni determinate da precedenti incertezze applicative, ha
attribuito ai versamenti già effettuati l'effetto di realizzare
comunque situazioni meritevoli di riconoscimento e conservazione,
proprio nello spirito che sta alla base della nuova disciplina.
Chiede, perciò, l'Avvocatura Generale che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata.
All'udienza la difesa dell'INPS insisteva su quanto esposto nelle
deduzioni scritte, facendo presente che aveva già disposto le
restituzioni per tutte quelle imprese che non avevano versato
"spontaneamente" le contribuzioni.
L'Avvocatura dello Stato, non condividendo tale opinione, si
richiamava alle conclusioni scritte. Considerato in diritto
1. - La questione va risolta sul piano interpetrativo.
Il comma tredicesimo dell'art.1 della l. n.61 del 1987 ha
convertito in situazioni giuridiche, conformi alla disciplina data
dalla nuova legge alla materia, quelle situazioni di fatto che si
erano formate già sotto la vigenza della precedente disciplina.
Si trattava di rapporti contributivo- assicurativi che talune
aziende, nonostante la normativa dell'epoca (art. 2 l. 22 dicembre
1960 n.1593 e art. 8 l. 6 dicembre 1971 n.1084) non le obbligasse,
giusta la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, hanno
tuttavia volontariamente posto in essere. E ciò sia perché
preoccupate di garantire comunque ai dipendenti quella modesta
integrazione pensionistica e di liquidazione che rendesse più
adeguato e dignitoso il trattamento di fine rapporto, sia perché
ritenessero di adempiere ad un obbligo giuridico. Certo si è che su
tali volontari versamenti si sono consolidate nel corso degli anni
posizioni assicurative in via di accumulo, o addirittura già
produttrici di effetti, attesa l'avvenuta corresponsione della
liquidazione, e della pensione integrativa in corso di erogazione. È
evidente che il legislatore ha inteso legittimare siffatte situazioni
che, formate in via di fatto al di fuori delle previsioni normative,
si sono però fondate su di un libero e volontario comportamento dei
datori di lavoro ed hanno prodotto effetti giuridici socialmente
apprezzabili, proprio nei sensi ora voluti dalla nuova legge.
Non senza ragione lo stesso Istituto interessato alla vicenda
(I.N.P.S.) allude nelle deduzioni scritte ed orali a versamenti
"spontaneamente effettuati": anche se deve rilevarsi che, per
verità, la norma non fa menzione della "spontaneità" dell'atto.
Vero è, però, che è nota la distinzione, sul piano giuridico, fra
spontaneità e semplice volontarietà del comportamento, che non
cessa di essere "volontario" anche se spontaneo non è. In realtà,
se la norma non richiede espressamente, a particolari effetti, che la
condotta derivi "sua sponte" dalla coscienza del soggetto agente, è
sufficiente che essa sia volontaria: e tale s'intende sempre il
comportamento previsto dal legislatore quando non vi sieno altre
specificazioni.
2. - Tutto questo, però, significa anche che dalla previsione
della norma impugnata restano esclusi i comportamenti "non
volontari". Vale a dire, i versamenti effettuati dietro perentorie
ingiunzioni dell'I.N.P.S., o sotto la coazione di procedure
giudiziarie o addirittura di atti esecutivi. Proprio in forza del
tacito requisito di "volontarietà" che va attribuito ad ogni
comportamento umano contemplato dalla legge, salvo che sia stato
definito come colposo e salvo le ipotesi espresse di responsabilità
obbiettiva, la menzione di "contribuzioni versate", nella
disposizione impugnata, null'altro può significare se non
"contribuzioni volontariamente versate".
Così interpetrata, la norma va esente da censure riferibili
all'art. 3 Costituzione, perché diversa è la situazione relativa
alle contribuzioni versate da chi vi fu costretto, e perciò mai ebbe
ad effettuare volontari versamenti. Mentre, poi, nemmeno entra nelle
situazioni comparabili quella di chi mai ebbe ad effettuare
versamenti di sorta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art.1, tredicesimo comma, della
l. 3 marzo 1987, n. 61 (Modificazioni ed integrazioni della l. 6
dicembre 1971 n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per
il personale dipendente da aziende private del gas), sollevata dal
Pretore di Pavia, con ordinanza 16 ottobre 1987, in riferimento
all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:885 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte