Sentenza n. 887/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13d.l. 271/1957
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.13, primo comma,
del D.L. 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito
in legge 2 luglio 1957, n. 474 (Conversione in legge, con
modicazioni, del D.L. 5 maggio 1957 n. 271), promosso con ordinanza
emessa il 12 novembre 1987 dal Tribunale di Catania nel procedimento
penale a carico di Ferrara Carmelo, iscritta al n. 864 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 12 novembre 1987, il Tribunale di Catania,
chiamato a giudicare di un caso di esercizio abusivo di deposito di
oli minerali, sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art.13, primo comma, del d.l. 5 maggio 1957, n. 271, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Osservava al riguardo che la norma impugnata, nel prevedere e
punire il reato di omessa denunzia di un deposito di oli minerali, fa
riferimento (per quanto riguarda la sanzione) all'imposta relativa ai
"prodotti trovati nel deposito". A tale espressione, secondo il
giudice a quo, non potrebbe essere attribuito altro significato se
non quello di aver riguardo ai prodotti rinvenuti all'atto di
accertamento e non a quelli in precedenza introdotti ma non trovati.
Senonché in questo modo la norma verrebbe a far dipendere la
sanzione non dalla gravità del fatto ma dalla circostanza meramente
casuale dell'accidentale presenza di una maggiore o minore quantità
di prodotto al momento dell'accertamento, con palese violazione del
principio d'eguaglianza.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. L'Avvocatura dello Stato,
intervenuta per il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha chiesto
gradatamente che la questione sia dichiarata manifestamente
inammissibile, venendosi in sostanza a chiedere una decisione
manipolativa additiva che modifichi il criterio adottato dal
legislatore, ovvero non fondata in considerazione della costante
giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui l'art.13 del
d.l. n. 271 del 1957 si riferisce a tutti i prodotti immessi nel
deposito e non solo a quelli esistenti al momento dell'accertamento
del reato. Considerato in diritto Come ricorda l'Avvocatura dello Stato, la giurisprudenza della
Corte di Cassazione afferma in maniera costante che l'espressione
"prodotti trovati nel deposito", contenuta nel denunziato art.13 d.l.
n. 271 del 1957, si riferisce a tutti i prodotti ivi immessi e non
soltanto a quelli esistenti al momento dell'accertamento del reato. A
simile risultato interpretativo si perviene considerando, da un lato,
che il reato di omessa denunzia di deposito ha natura permanente con
conseguente punibilità di tutta la condotta mantenuta nel corso
della situazione illecita e, dall'altro, che l'accertamento (il
"trovare") può essere espletato anche attraverso riscontri contabili
e non solo con la misurazione delle giacenze.
Ulteriore argomento atto a coonestare questo indirizzo consolidato
lo offre lo stesso Tribunale di Catania, quando mostra le conseguenze
assurde e palesemente contrastanti con il principio d'eguaglianza cui
dà luogo un'interpretazione basata sul puro dato letterale impiegato
nell'art.13.
In tal modo la coincidenza del diritto vivente con
l'interpretazione della norma conforme a Costituzione, conduce questa
Corte ad una decisione interpretativa di rigetto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art.13, primo comma, del d.l. 5
maggio 1957 n. 271, convertito in l. 2 luglio 1957, n. 474
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.l. 5 maggio 1957 n.
271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione
delle frodi nel settore degli oli minerali), promossa dal Tribunale
di Catania, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:887 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte