Corte costituzionale

Ordinanza n. 888/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 116r.d. 1736/1933
  • art. 26r.d. 1736/1933

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto

comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 12 maggio,

il 7 e il 14 luglio 1987 dal Pretore di Palma di Montechiaro nei

procedimenti penali a carico di Frangiamone Diego, Cuffaro Salvatore

e Ernandez Giovanni, iscritte ai nn. 312, 574 e 575 del registro

ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 32 e 45, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Palma di Montechiaro, con ordinanze del

12 maggio 1987, del 7 luglio 1987 e del 14 luglio 1987, ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art.175, quarto comma, del codice penale, "nella

parte in cui fa divieto di concedere il beneficio della non menzione

della condanna nel certificato del casellario giudiziario spedito a

richiesta del privato, non per ragione di diritto elettorale, nel

caso di irrogazione della pena accessoria della pubblicazione della

sentenza di condanna per emissione aggravata di assegni a vuoto";

e che, secondo il giudice a quo, la norma censurata risulterebbe

"irragionevole... quando si raffrontino il limitato effetto temporale

della pubblicazione della sentenza (che può essere disposta una sola

volta...) e quello permanente della menzione della condanna nel

certificato anzidetto (salvo, ma è controverso, la riabilitazione)";

che in tutti e tre i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata;

Considerato che i giudizi concernono un'identica questione e

vanno, quindi, riuniti;

che la dedotta irragionevolezza non sussiste perché la pena

accessoria della pubblicazione della sentenza, rendendo meno agevole

il ripetersi di fatti criminosi dello stesso genere di quelli oggetto

della condanna, mira a reprimere più efficacemente un tipo di

comportamento, per un verso, ampiamente diffuso e, per un altro,

gravemente insidioso nei confronti dei terzi;

e che, quindi, la scelta legislativa di utilizzare un meccanismo

volto ad impedire che la pregressa attività criminosa del condannato

rimanga ignota ai terzi, lungi dall'essere irragionevole, appare

diretta a meglio salvaguardare gli interessi tutelati dall'art. 116

del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del codice penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Palma di Montechiaro con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:888 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte