Corte costituzionale

Ordinanza n. 889/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 598 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1987 dal Pretore

di Milano nel procedimento penale a carico di Conte Raffaele ed

altri, iscritta al n.148 del registro ordinanze 1987 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.19, prima serie speciale,

dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Milano ha sollevato questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 598 c.p. nella

parte in cui non consente che l'esimente ivi prevista sia applicabile

all'ipotesi di offese contenute nell'atto di citazione, per preteso

contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Considerato che l'esimente in parola, nonostante che le

espressioni offensive rappresentino pur sempre un abuso del diritto

di difesa con possibili conseguenze processuali, disciplinari e

civili, trova una sua ragion d'essere nel contesto del dibattito

giudiziario, assicurando immunità per le offese recate nella fase di

trattazione della causa, allorché tollerabile, nella

contrapposizione dialettica della contesa, può essere l'ardore

polemico il cui eccessivo controllo potrebbe risolversi in

pregiudizio per l'efficacia delle difese;

che simile ragione evidentemente non sussiste per l'atto di

citazione redatto prima dell'instaurazione del contraddittorio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 598 c.p., nella parte in cui non consente

che l'esimente ivi prevista sia applicabile alle offese contenute

nell'atto di citazione, promossa dal Pretore di Milano, con

l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:889 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte