Sentenza n. 89/1962
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/11/1962 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 18r.d.l. 334/1939
- art. 97r.d. 3270/1923
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del secondo
comma dell'art. 18 del R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, concernente
l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, e dell'art. 97 del R.D.
30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria sulle
successioni, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 giugno 1961 dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Catanese Teodoro e l'Amministrazione
delle finanze dello Stato, iscritta al n. 110 del Registro ordinanze
1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del
5 agosto 1961;
2) ordinanza emessa il 23 gennaio 1962 dalla Corte di appello di
Milano nel procedimento civile vertente tra il curatore dell'eredità
beneficiata di Fiorentini Adele e l'Amministrazione delle finanze dello
Stato, iscritta al n. 39 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1962;
3) ordinanza emessa il 13 febbraio 1962 dal Tribunale di Messina
nel procedimento civile vertente tra Maugeri Antonino e Genoveffa, La
Rosa Annunziata e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta
al n. 76 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 134 del 26 maggio 1962.
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione
delle finanze dello Stato, di Maugeri Antonino e Genoveffa e di La Rosa
Annunziata;
udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1962 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Traccanna,
per l'Amministrazione delle finanze dello Stato.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ingiunzione notificata il 27 novembre 1959 il Ricevitore
Capo della Dogana di Milano ordinò a Catanese Teodoro il pagamento di
lire 23.145.000 per imposta di fabbricazione su vari quantitativi di
prodotti petroliferi.
Avverso la detta ingiunzione propose opposizione il Catanese
innanzi al Tribunale di Milano, e l'Amministrazione finanziaria eccepì
l'inammissibilità dell'opposizione, a norma dell'art. 18 del D. L. 28
febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739,
perché l'opponente non aveva provveduto al pagamento preventivo della
somma richiesta. Essendo nel frattempo intervenuta la sentenza n. 21
del 31 marzo 1961 della Corte costituzionale, con cui era stato
dichiarato illegittimo il precetto del solve et repete, di cui al
secondo comma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
E, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, il
Catanese eccepì l'illegittimità costituzionale del citato art. 18 del
D. L. 28 febbraio 1939, quale ipotesi particolare del precetto
suddetto.
Il Tribunale di Milano, con ordinanza 9 giugno 1961, ritenuta
rilevante la detta eccezione di illegittimità costituzionale, la fece
propria, ponendo in evidenza che la norma impugnata, secondo cui l'atto
di opposizione all'ingiunzione di pagamento della somma dovuta a titolo
di imposta di fabbricazione degli olii minerali e prodotti derivati
"non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma
richiesta", sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione, per gli identici motivi su cui si fonda la dichiarazione
di illegittimità costituzionale del citato art. 6, secondo comma,
della legge 20 marzo 1865, n. 2248.
L'ordinanza, notificata il 1 luglio 1961 e comunicata ai Presidenti
dei due rami del Parlamento, è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 5 agosto 1961.
Avanti alla Corte costituzionale si è costituito il Ministro delle
finanze, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura
generale dello Stato, la quale, peraltro, nelle deduzioni depositate in
cancelleria il 14 luglio 1961, si è limitata a dichiarare di essersi
costituita "solo per scrupolo e compiutezza di difesa", essendo
intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale del
principio del solve et repete contenuto nel secondo comma dell'art. 6
della legge 20 marzo 1865, del quale la norma impugnata costituisce,
secondo la stessa Avvocatura, solo particolare applicazione all'imposta
di fabbricazione degli olii minerali.
Pertanto, ha concluso perché la Corte "provveda come di giustizia"
in merito alla sollevata questione di legittimità costituzionale.
2. - Con ingiunzione notificata il 1 luglio 1959 il Direttore
dell'uscio successioni presso l'Intendenza di finanza di Milano
ordinava al curatore dell'eredità beneficiata di Fiorentini Adele,
eredità rilasciata ai creditori, il pagamento di lire 163.255 a titolo
di imposta di successione.
Avverso la detta ingiunzione propose opposizione il curatore avanti
al Tribunale di Milano, che però la dichiarava improponibile per
inosservanza del principio del solve et repete.
Pendendo il procedimento in grado di appello avanti alla Corte di
Milano, il curatore sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 97 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, secondo cui non sono
ammesse in giudizio opposizioni contro le ingiunzioni di pagamento
dell'imposta di successione se non previo pagamento della medesima, ed
in base al quale principio l'Amministrazione finanziaria aveva chiesto
ed ottenuto la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione per
mancato pagamento dell'imposta.
La Corte, con ordinanza 23 gennaio 1962, ritenne la questione
rilevante e non manifestamente infondata, sotto il profilo della
violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, violazione già
riconosciuta dalla Corte costituzionale in relazione sia alla regola
generale del solve et repete sancita dall'art. 6, secondo comma, della
legge 20 marzo 1865 (sent. n. 21 del 1961), sia ad altre norme fiscali,
che pure imponevano tali regole specificamente per singoli tributi
(sent. n. 79 del 1961).
Ordinava, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale per l'ulteriore corso.
L'ordinanza, notificata il 15 febbraio 1962, è stata comunicata ai
Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 24 marzo 1962.
Nessuna delle parti si è costituita in questo secondo giudizio
avanti alla Corte costituzionale.
3. - Con ingiunzione 27 aprile 1959 il Direttore dell'Ufficio
successioni di Messina ordinava a Maugeri Antonino e Genoveffa e a La
Rosa Annunziata il pagamento di lire 7.604.033 a titolo di imposta di
successione.
I predetti proponevano opposizione avverso l'ingiunzione avanti al
Tribunale di Messina e l'Amministrazione finanziaria eccepiva,
preliminarmente, l'improponibilità dell'opposizione per inosservanza
del principio del solve et repete stabilito dall'art. 97 della legge
tributaria sulle successioni.
Il Tribunale, con ordinanza 13 febbraio 1962, richiamandosi alla
ricordata giurisprudenza della Corte costituzionale, disponeva la
trasmissione a questa Corte degli atti del giudizio.
L'ordinanza, notificata il 4 aprile 1962 e comunicata ai Presidenti
dei due rami del Parlamento, è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 134 del 26 maggio 1962.
Avanti alla Corte costituzionale si sono costituite, in questo
terzo giudizio, le sole parti private, rappresentate e difese dagli
avvocati Massimo Severo Giannini e Angelo Falzea, che hanno depositato
le deduzioni in cancelleria il 17 maggio 1962.
In queste deduzioni si fa richiamo alle considerazioni svolte nella
sentenza n. 21 del 1961 della Corte costituzionale riguardo al
contrasto esistente fra il principio del solve et repete e le garanzie
costituzionali dell'eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione,
e della tutela giurisdizionale contro i privati e contro la pubblica
Amministrazione, di cui, rispettivamente, agli artt. 24 e 113 della
Costituzione.
Si sostiene, inoltre, che la riconosciuta incostituzionalità del
principio generale del solve et repete implica la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma impugnata, la quale
costituisce un'applicazione particolare del detto principio generale.
Ciò che tuttavia non escluderebbe la necessità di una pronuncia ad
hoc della Corte costituzionale, dato che la norma in questione ha una
propria ed autonoma vita giuridica nel sistema tributario.
In conseguenza, la difesa delle parti private conclude chiedendo
dichiararsi la illegittimità costituzionale della norma impugnata. Considerato in diritto :
1. - Le tre cause, avendo ad oggetto una identica questione, vanno
riunite e decise con unica sentenza.
2. - Non vi è dubbio che sia l'art. 18 del D. L. 28 febbraio 1939,
che l'art. 97 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, sono in contrasto con
gli artt. 3, 24, primo comma, e 113 della Costituzione.
Le norme contenute negli indicati articoli sono, infatti, in
formate al principio del solve et repete, subordinando l'ammissibilità
dei ricorsi per opposizione alle ingiunzioni di pagamento delle
imposte, cui rispettivamente si riferiscono, alla previa dimostrazione
del pagamento delle imposte medesime.
Ora questa Corte occupandosi, in via generale, con la sentenza n.
21 del 24 marzo 1961, del principio del solve et repete, contenuto nel
secondo comma dell'art. 6 della legge sull'abolizione del contenzioso
amministrativo, 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, ebbe già a rilevare
che l'imposizione dell'onere del pagamento del tributo, quale
presupposto imprescindibile dell'esperimento dell'azione giudiziaria
promossa per la tutela del diritto del contribuente mediante
l'accertamento giudiziale della illegittimità del tributo, è in
contrasto con i citati artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Tale principio è stato poi confermato in relazione a varie leggi
tributarie contenenti appunto lo stesso principio del solve et repete
(legge di registro, legge sull'imposta generale sull'entrata, legge
doganale: v. sentenza 22 dicembre 1961, n. 79), o che estendevano il
principio del solve et repete per l'ammissione dei ricorsi innanzi alle
Commissioni tributarie (sentenza 22 giugno 1962, n. 75), o che
applicavano lo stesso principio in analoghi rapporti di obblighi
contributivi (sentenza 29 maggio 1962, n. 45, con la quale è stata
dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma sesto,
e 17, comma quinto, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, che estendeva il
principio del solve et repete in materia di assicurazione obbligatoria
degli infortuni sul lavoro).
Anche in riferimento alle leggi in questione, e cioè alla legge
sull'imposta di fabbricazione degli olii minerali e alla legge
sull'imposta di successione, si deve rilevare, in conformità
dell'originaria pronuncia di questa Corte, innanzi ricordata, che il
principio del solve et repete, contenuto in queste leggi, viola l'art.
3 della Costituzione, perché è evidente la differenza di trattamento
che ne consegue fra il contribuente che non abbia i mezzi sufficienti
per fare il pagamento, al quale perciò è resa difficile e talvolta
impossibile la facoltà di adire il giudice, e il contribuente che di
tali mezzi disponga; e che il principio stesso elude, ancora, le norme
contenute nel primo comma dell'art. 24 e nell'art. 113 della
Costituzione, che hanno lo scopo di garantire a tutti i cittadini la
tutela giurisdizionale dei loro diritti ed interessi.
3. - Ritiene la Corte che sia necessaria una sua pronuncia
specifica in relazione alle norme delle leggi sopra citate, che hanno
dato luogo ai presenti giudizi, così come è stato richiesto dalla
difesa delle parti private.
La dichiarazione, infatti, da parte della Corte della
illegittimità costituzionale di una norma di carattere generale, che
si è avuta con la sentenza n. 21 del 24 marzo 1961 in relazione
all'art. 6 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo,
non può significare, indipendentemente dall'accertamento da parte
della Corte medesima, l'illegittimità costituzionale di singole
disposizioni derivanti dal medesimo principio.
In questo senso è la giurisprudenza che si è formata in seno alla
Corte costituzionale con le sentenze innanzi citate, che hanno
espressamente dichiarato la illegittimità costituzionale del principio
del solve et repete contenuto in varie leggi tributarie, pei ricorsi
amministrativi alle Commissioni di imposta e in caso di rapporti
analoghi.
A questa risoluzione si è uniformata la Magistratura ordinaria
che, rimandando a questa Corte le relative questioni, ha chiesto, come
nei casi in esame, la dichiarazione espressa di illegittimità
costituzionale di singole norme che riproducono il principio del solve
et repete contenute in leggi particolari.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i tre giudizi sopra indicati in epigrafe;
dichiara la illegittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 18 del R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, concernente
l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, e dell'art. 97 del R.D.
30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria sulle
successioni, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1962:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte