Sentenza n. 89/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1963 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 389d.P.R. 547/1955
usata come parametro
citata
- art. 4d.P.R. 547/1955
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 389, lett. c, del
D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547, promosso con ordinanza emessa il 18
luglio 1962 dal Pretore di Prato nel procedimento penale a carico di
Franchi Foresto, iscritta al n. 150 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13
ottobre 1962.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale contro Franchi Foresto, con
ordinanza del 18 luglio 1962 del Pretore di Prato, è stata sollevata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 389, lett. c, del
D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547, in relazione agli artt. 4 della legge
delegante 12 febbraio 1955, n. 51, e 26 del Codice penale, ed in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Si rileva in detta ordinanza che la norma impugnata - la quale
stabilisce la pena nella misura di lire 50.000 di ammenda nel minimo -
sarebbe in contrasto con l'art. 4 della legge delegante n. 51 del 1955,
che, fissando un limite soltanto per la misura massima dell'ammenda,
avrebbe inteso rinviare al minimo della stessa pena previsto dalla
legge generale e cioè dall'art. 26 del Codice penale.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13
ottobre 1962.
Nel presente giudizio, vi è stato soltanto l'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato. Nelle deduzioni depositate in cancelleria
l'Avvocatura dello Stato fa presente che l'articolo 26 del Codice
penale fissa il limite minimo e quello massimo dell'ammenda, ma non
vieta al legislatore di stabilire, per i singoli reati, minimi
superiori e massimi di pena inferiori a quelli generali, come del resto
è comprovato dalle pene stabilite nello stesso Codice penale per vari
reati, quali l'omicidio e le contravvenzioni prevedute negli artt. 658,
659, 667, ecc. Onde è da ritenere che il legislatore delegante,
preoccupato di stabilire soltanto il limite massimo per l'ammenda, ha
lasciato libero il legislatore delegato di fissare il minimo di pena,
adeguandosi in tal modo allo spirito della Costituzione, la quale
richiede che la legge delegante determini principi e criteri direttivi,
ma non intende limitare quantitativamente i poteri delegati. Considerato in diritto :
Questa Corte con la sentenza n. 62 del 7 maggio 1963 ha già
stabilito che la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che conferisce al
Governo la delega ad emanare norme generali e speciali in materia di
prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, con la disposizione
dell'art. 4, consente che l'ammenda per le violazioni alle varie norme
possa essere fissata in misura superiore nel massimo a quella preveduta
dal Codice penale (art. 26), ma, per quanto attiene al minimo, non
intende rinviare implicitamente a quello stabilito da detto Codice. E
ciò perché vuole lasciare libero il legislatore delegato di fissare
una pena in misura idonea anche nel minimo a raggiungere le finalità
che si intendono perseguire.
Le ragioni suesposte valgono anche per la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 389, lettera c, del D. P. R. 27 aprile
1955, n. 547, sollevata dal Pretore di Prato con l'ordinanza 18 luglio
1962.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 389, lett. c, del D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547, proposta
dall'ordinanza del Pretore di Prato del 18 luglio 1962, in relazione
all'art. 4 della legge delegante 12 febbraio 1955, n. 51, ed
all'articolo 26 del Codice penale, ed in riferimento agli artt. 76 e 77
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte