Sentenza n. 89/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1966 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 1162/1964
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo
comma, della legge 15 novembre 1964, n. 1162, recante "Istituzione di
una addizionale all'imposta generale sull'entrata", promosso con
ordinanza emessa il 5 aprile 1965 dal Giudice conciliatore di
Genova-Voltri nel procedimento civile vertente tra Assereto Mario e
Barisone Ivo, iscritta al n. 90 del Registro ordinanze 1965 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 5
giugno 1965.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione di Barisone Ivo;
udita nell'udienza pubblica del 17 maggio 1966 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
uditi gli avvocati Victor Uckmar ed Enrico Allorio, per il
Barisone, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto
Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento civile instaurato innanzi al
Giudice conciliatore di Genova-Voltri da Mario Assereto contro Ivo
Barisone il convenuto ha eccepito l'illegittimità costituzionale
dell'art. 5, primo comma, della legge 15 novembre 1964, n. 1162, con il
quale si stabilisce che l'addizionale straordinaria del venti per cento
sulle aliquote dell'imposta generale sull'entrata di cui all'art. 1
della stessa legge si applica anche agli atti economici effettuati nel
periodo intercorso dal 31 agosto al 24 settembre 1964.
2. - Con ordinanza del 5 aprile 1965 il Giudice conciliatore, dopo
aver rigettato per manifesta infondatezza l'eccezione relativa alla
pretesa violazione degli artt. 64 e 72 della Costituzione, ha ritenuto
rilevante e non manifestatamente infondata la questione sollevata in
riferimento agli artt. 23, 3 e 53 della Costituzione.
Il giudice a quo osserva che l'art. 23 della Costituzione,
interpretato alla luce dei principi enunciati negli artt. 3 e 53,
esclude la legittimità di norme che siano prive del carattere di
astrattezza: e tale è, a suo parere, quella impugnata, giacché
l'individuazione dei destinatari è operata in riferimento a situazioni
concrete "irripetibili nella loro storicità". Il denunziato art. 5
violerebbe altresì l'art. 3 della Costituzione, giacché esso dà
luogo ad una disparità di trattamento tra coloro che hanno posto in
essere atti economici nel periodo 31 agosto-24 settembre 1964 e coloro
che identici atti hanno effettuato dopo tale data e prima dell'entrata
in vigore della legge. A fondamento della qual disparità non sarebbe
sufficiente invocare le ragioni addotte dal legislatore, e, cioè, che
il rimborso dell'imposta già pagata in quel periodo per effetto del
decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705, poi non convertito avrebbe
implicato una diminuzione del gettito previsto ed avrebbe di
conseguenza resi necessari altri inasprimenti fiscali: il giudice a
quo, richiamando la sentenza n. 155 del 1963 di questa Corte, rileva in
proposito che i bisogni finanziari dello Stato non possono mai
legittimare la imposizione di un obbligo tributario diverso tra due
soggetti, ad entrambi i quali sia da riconoscere una pari capacità
contributiva. L'ordinanza, infine, denunzia anche la violazione
dell'art. 53 della Costituzione, perché la norma impugnata assumerebbe
ad elemento costitutivo della fattispecie impositiva un fatto - vale a
dire il periodo di tempo che va dal 31 agosto al 24 settembre 1964 -
che di per sé non può essere indice di maggiore o di minore
ricchezza.
3. - L'ordinanza è stata notificata alle parti ed al Presidente
del Consiglio dei Ministri; è stata comunicata ai Presidenti delle due
Camere ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 5
giugno 1965.
Nel presente giudizio si è costituito il signor Ivo Barisone (atto
depositato il 24 giugno 1965), rappresentato e difeso dagli avvocati
Victor Uckmar e Guido Guidi, ed è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato (atto depositato il 16 giugno 1965),
4. - Nell'atto di costituzione la difesa del signor Barisone
osserva che il principio della riserva di legge in materia di
prestazioni personali e patrimoniali (art. 23 della Costituzione) non
può essere inteso nella sua reale portata se non attraverso il
collegamento con gli artt. 3 e 53 della Costituzione: la riserva di
legge, cioè, è strumentale rispetto al principio della capacità
contributiva ed è garanzia di una imposizione tributaria senza
discriminazioni. L'art. 53, infatti, con la locuzione "tutti sono
tenuti" richiama un dovere valido per una serie tendenzialmente
indefinita di soggetti, ed in tal modo si collega col principio di
eguaglianza. La legge tributaria, perciò, non può avere che un
contenuto astratto e generale, e sono di conseguenza illegittime le
leggi di imposizione per il caso singolo, le leggi-provvedimento e le
leggi autoapplicative. Non è dubbio che la norma impugnata detta una
disciplina relativa ad accadimenti già verificatisi e, pertanto, manca
di astrattezza: né è invocabile il disposto dell'art. 77, perché fra
le regolamentazioni possibili il legislatore è tenuto ad evitare
quelle che contrastino con principi costituzionali.
La difesa del signor Barisone rileva altresì che la ragione
addotta dal legislatore a giustificazione dell'art. 5 è del tutto
insufficiente, perché i bisogni finanziari dello Stato non possono
legittimare la violazione del principio della riserva di legge: e,
d'altra parte, la norma impugnata, la quale ha il solo scopo di
impedire la restituzione delle somme riscosse, crea una disparità di
trattamento che, in mancanza di una ragione idonea, non può non essere
giudicata, secondo i principi che emergono dalla costante
giurisprudenza della Corte, costituzionalmente illegittima. Se infatti
si prescinde dai bisogni finanziari dello Stato, non è possibile
rinvenire alcuna circostanza idonea a giustificare la creazione, fra il
31 agosto ed il 24 settembre 1964, di un'assurda "isola impositiva".
La parte conclude chiedendo che la norma denunziata venga
dichiarata costituzionalmente illegittima.
5. - L'Avvocatura dello Stato ritiene che nessun precetto
costituzionale configuri l'elemento dell'astrattezza come requisito
indefettibile della legge e, quanto al preteso contrasto della norma
impugnata con l'art. 3 della Costituzione, sostiene che la
discriminazione fra atti economici effettuati nel periodo preso in
considerazione dall'art. 5 ed atti economici posti in essere dopo il 24
settembre 1964 non si fonda su un elemento meramente temporale, ma su
una circostanza obiettiva, giacché vengono colpiti gli atti compiuti
nell'arco di tempo in cui era concretamente operante il D.L. 31 agosto
1964, n. 705, istitutivo di un'analoga maggiorazione di i.g.e. Dopo
aver ricordato la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 77 della
Costituzione, l'Avvocatura afferma che l'esigenza di tutelare la
stabilità dei già sorti rapporti giuridici può essere tenuta
presente dal legislatore non solo quando si abbia successione di leggi
nel tempo ma anche quando si tratti di regolare i rapporti sorti sulla
base di decreti non convertiti. Aggiunge che la mancata previsione
dell'efficacia retroattiva delle norme emanate con la legge n. 1162
avrebbe determinato gravi inconvenienti: si sarebbero infatti
verificate sperequazioni fra i contribuenti a seconda che il tributo
fosse stato versato attraverso marche o a mezzo del servizio di conto
corrente (e fosse, quindi, ripetibile nel primo caso, irripetibile nel
secondo); sarebbe stato necessario procedere a complesse operazioni di
rimborso, complicate dalla difficoltà di individuare gli aventi
diritto; e, infine, i contribuenti i quali non avessero ottemperato
agli obblighi sanciti dal decreto legge, non avendo necessità di
esperire alcuna pratica di rimborso sarebbero risultati avvantaggiati.
Quanto al contrasto della norma impugnata con l'art. 53 della
Costituzione, l'Avvocatura rileva che il principio della commisurazione
degli oneri fiscali alla capacità contributiva del cittadino
condiziona il sistema nel suo complesso e che, comunque, anche se lo si
volesse riferire ad una singola imposta, bisognerebbe concludere che
esso ubbidisce agli stessi criteri desumibili dall'art. 3: con la
conseguenza che la discriminazione è da ritenere legittima tutte le
volte in cui, come nella specie, sia sorretta da considerazioni
obiettive. L'Avvocatura conclude chiedendo che la questione venga
dichiarata non fondata.
6. - In un'ampia memoria depositata il 4 maggio 1966 la difesa del
Barisone ribadisce le tesi già esposte nell'atto di costituzione e
contesta la validità delle singole argomentazioni esposte
dall'Avvocatura dello Stato. In particolare sui vari profili della
questione di legittimità costituzionale osserva:
1) L'art. 5 della legge 15 novembre 1964, n. 1162, sottopone gli
atti economici compiuti nel periodo durante il quale fu operativo il
D.L. 31 agosto 1964, n. 705, allo stesso regime tributario introdotto
da quel decreto successivamente non convertito in legge (e non ha
rilevanza alcuna la circostanza che ivi si parli di aumento dell'i.g.e.
e nella legge n. 1162, invece, di addizionale): la norma, perciò, non
ha altra portata che quella di estinguere una serie finita di
obbligazioni di rimborso, nei confronti di una individuata serie di
contribuenti.
Non si contesta, in generale, la legittimità di leggi prive del
carattere di astrattezza; ma è da escludere che leggi siffatte siano
compatibili con la presenza di una riserva di legge, quale è quella
disposta dall'art. 23 della Costituzione. La riserva di legge, come è
sostenuto da una autorevole dottrina, impone al legislatore di dettare
discipline generali ed astratte in settori normativi nei quali si
reputa indispensabile infrenare l'arbitrio; nel caso di specie, sotto
l'aspetto di una disciplina generale, non si è fatto altro che
introdurre un privilegio odioso ai danni di quei contribuenti ai quali
capitò di pagare l'I.G.E. nel periodo compreso fra il 31 agosto ed il
24 settembre 1964.
2) La discriminazione fra coloro che hanno compiuto atti economici
nel periodo indicato e coloro che hanno posto in essere atti identici
dopo il 24 settembre e prima dell'entrata in vigore della legge n. 1162
non può trovare giustificazione nella circostanza che il periodo al
quale la norma impugnata si riferisce coincide col periodo di
operatività del decreto legge: il legislatore, infatti, non può
muovere dal presupposto che si debba ridar vigore retroattivo ad una
disciplina normativa che tale vigore ha retroattivamente perduto. È
indubbio che a seguito della mancata conversione del decreto-legge i
rapporti sulla base di esso instaurati sono automaticamente invalidati,
e perciò è inaccettabile la tesi dell'Avvocatura che muove da
un'assurda analogia con la successione delle leggi nel tempo: nel caso
di specie il rapporto di imposta non può accostarsi alla figura del
diritto quesito meritevole di salvaguardia, giacché, se mai,
meritevole di tutela era il diritto al rimborso dell'imposta, sorto a
seguito della mancata conversione.
L'art. 77 della Costituzione postula che le Camere attuino il
regolamento dei rapporti nati sulla base del decreto non convertito
contestualmente alla non conversione, mentre nel caso in esame il
legislatore non solo ha provveduto a distanza di tempo, ma non ha fatto
il minimo riferimento all'art. 77 della Costituzione. La norma
impugnata deve essere quindi valutata come una qualsiasi legge
retroattiva, e non può pertanto trovare nell'art. 77 della
Costituzione la sua legittimità. Va comunque aggiunto, che anche se
il legislatore avesse inteso esercitare la facoltà conferitagli da
quella norma costituzionale, è escluso che potesse dettare un
regolamento che si tradurrebbe nella convalida del decreto del quale fu
rifiutata la conversione. La norma impugnata non può pertanto trovare
valida giustificazione nell'intento di attuare un regolamento dei
rapporti sorti sotto il decreto-legge non convertito. Né un logico
fondamento potrebbe esser rinvenuto, come sostiene l'Avvocatura, negli
inconvenienti ai quali il rimborso del maggior tributo avrebbe dato
luogo. Ed infatti: a) la disparità fra il contribuente che avesse
corrisposto il tributo a mezzo marche ed il contribuente che avesse,
invece, adempiuto a mezzo del conto corrente non è idonea a
giustificare la legge. La tesi dell'Avvocatura si basa sul disposto
dell'art. 47 del D.L. 9 gennaio 1940, n. 2 (convertito nella legge 29
giugno 1940, n. 762), che esclude il rimborso dell'imposta erroneamente
corrisposta a mezzo di marche applicate dal contribuente: ma, a
prescindere dalla considerazione che l'imposta pagata in virtù di un
decreto-legge in vigore non può definirsi erroneamente pagata, non
può negarsi che un dubbio di illegittimità costituzionale può
investire lo stesso art. 47, proprio perché esso produce una
sperequazione fra i contribuenti; b) l'individuazione degli aventi
diritto a rimborso non incontra le gravissime difficoltà supposte
dall'Avvocatura: peraltro la legge avrebbe potuto legittimamente
disporre un modico compenso all'amministrazione per le relative
operazioni; c) non ha infine rilevanza il vantaggio che sarebbe
derivato ai contribuenti non osservanti, i quali si sarebbero trovati
in una situazione più vantaggiosa per il fatto di non dover esperire
alcuna pratica per il rimborso: si tratta infatti di una
discriminazione accidentale che ha riscontro in altri casi (ad es. in
quello dell'amnistia fiscale).
3) Circa la capacità contributiva, è evidente che nel periodo
compreso fra il 31 agosto ed il 24 settembre 1964 non si rilevava in
coloro che ponevano in essere atti economici una capacità contributiva
maggiore di quella che era rivelata da atti identici effettuati in un
periodo immediatamente anteriore o immediatamente posteriore.
7. - Nella memoria depositata il 29 aprile 1966 l'Avvocatura dello
Stato ribadisce l'infondatezza della questione di legittimità
costituzionale ed osserva che in forza dell'art. 77 della Costituzione
non vi è dubbio che a seguito della mancata conversione di un
decreto-legge il Parlamento può disporre per il passato, tanto più
che la Costituzione sancisce il principio della irretroattività solo
per le leggi penali. L'art. 5 della legge 15 novembre 1964 n. 1162,
lungi dal contraddire agli artt. 3 e 53 della Costituzione, ha
precisamente lo scopo di impedire la violazione dei principi sanciti
nelle due disposizioni: ed infatti, tenuta presente la particolare
struttura dell'I.G.E., gravi sperequazioni fra i vari contribuenti si
sarebbero verificate in occasione del rimborso e illeciti arricchimenti
si sarebbero determinati a vantaggio di quei contribuenti che avessero
già trasferito sui privati consumatori il maggior tributo versato nel
periodo di operatività del decreto. Quanto al profilo relativo alla
capacità contributiva, l'Avvocatura afferma che presupposto
dell'imposizione restano esclusivamente gli atti economici presi in
considerazione dalla legge e non già il periodo temporale nel quale
essi furono posti in essere: periodo che assume rilevanza solo come
mezzo tecnico per delimitare la validità della regolamentazione degli
effetti prodotti dal decaduto decreto-legge.
8. - Nella discussione orale la difesa del Barisone e l'Avvocatura
dello Stato hanno illustrato le tesi già esposte negli scritti
difensivi ed hanno insistito nelle rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - A seguito del voto negativo espresso dal Senato nella seduta
del 24 settembre 1964 il D.L. 31 agosto 1964, n. 705, col quale le
aliquote dell'imposta generale sull'entrata erano state aumentate del
20 per cento, non venne convertito in legge e di conseguenza perdette
efficacia sin dall'inizio.
La successiva legge 15 novembre 1964, n. 1162, istitutiva di
un'addizionale del 20 per cento sulle stesse aliquote, ha stabilito
(art. 5, primo comma) che tale addizionale si applichi anche agli atti
economici compiuti dal 31 agosto al 24 settembre 1964. L'ordinanza di
rimessione prospetta il dubbio che questa norma violi la riserva di
legge disposta per l'imposizione di prestazioni patrimoniali (art. 23
della Costituzione) leda il principio di eguaglianza (art. 3 della
Costituzione) e contrasti con quello relativo alla capacità
contributiva (art. 53 della Costituzione).
2. - La Corte ritiene che per un'esatta valutazione del fondamento
delle questioni sottoposte al suo esame si debba tener conto della
circostanza che la norma impugnata venne emanata dal Parlamento
nell'esercizio del potere di regolare con legge i rapporti sorti sulla
base del non convertito D.L. 31 agosto 1964, n. 705.
Non appaiono fondate le obiezioni formulate in proposito dalla
difesa del Barisone, secondo la quale il Parlamento avrebbe avuto
l'onere di provvedere contestualmente al rifiuto di conversione del
decreto, avrebbe dovuto far espresso riferimento all'art. 77 della
Costituzione e non avrebbe potuto, comunque, ridar sostanziale vigore
al decreto legge del quale era stata rifiutata la conversione. Su
questi singoli punti è sufficiente osservare:
a) poiché la non conversione consegue ipso iure ad un evento
negativo (inutile decorso di sessanta giorni dalla pubblicazione del
decreto) o, come nel caso in esame, al voto contrario espresso anche da
una sola delle assemblee legislative, è da escludere perfino la
possibilità che la regolamentazione dei rapporti sorti sulla base del
decreto sia contestuale alla non conversione;
b) un formale riferimento all'art. 77 della Costituzione è del
tutto superfluo quando da obiettivi dati sostanziali risulti in modo
non equivoco che il Parlamento abbia esercitato il potere da quella
norma costituzionale previsto. Nel caso oggetto del presente giudizio
è certo che la legge intese regolare quei rapporti fra Stato e
contribuenti che erano stati invalidati a seguito della mancata
conversione del D.L. 31 agosto 1964, n. 705: lo dimostrano i lavori
preparatori, nel corso dei quali le dichiarazioni del Governo
proponente, le relazioni e i dibattiti parlamentari partirono dal
presupposto che l'art. 5 della nuova legge intendesse disciplinare
precisamente quelle fattispecie che già erano state regolate dal
Governo attraverso la decretazione di urgenza; e lo conferma
perentoriamente la circostanza che il periodo intercorso fra il 31
agosto e il 24 settembre 1964 è esattamente corrispondente a quello
durante il quale aveva spiegato effetti il decreto successivamente non
convertito;
c) l'identità della misura di aumento dell'imposta, dell'elenco
dei prodotti esentati e delle disposizioni relative all'esercizio del
credito ed alle esportazioni dimostra, senza dubbio, che la norma
impugnata assoggetta gli atti economici compiuti nel predetto periodo
ad una disciplina che ha lo stesso contenuto di quella adottata col
decreto legge non convertito. Ma ciò non significa che il Parlamento
abbia agito al di là e al di fuori del potere conferitogli dall'art.
77 della Costituzione. La norma costituzionale, infatti, stabilendo
che i decreti non convertiti "perdono efficacia sin dall'inizio" non si
propone altro scopo che non sia quello di regolare le conseguenze della
mancata conversione, e nulla consente di ravvisare in essa, nello
stesso tempo, un limite alla facoltà del legislatore, nella stessa
disposizione riconosciuta, di disciplinare, secondo una scelta
demandata alla sua valutazione politica, i rapporti sorti sulla base
dei decreti non convertiti.
3. - È tuttavia chiaro che, se il terzo comma dell'art. 77 della
Costituzione abilita il legislatore a dettare una regolamentazione
retroattiva dei rapporti, la relativa disciplina non può in alcun modo
prescindere dal pieno rispetto delle norme costituzionali. Con questa
premessa occorre quindi procedere all'esame delle censure mosse
dall'ordinanza di rimessione alla norma impugnata.
La prima questione trarrebbe fondamento, secondo il giudice a quo,
dal fatto che l'individuazione dei destinatari dell'art. 5, primo
comma, della legge 15 novembre 1964, n. 1162, "è operata in
riferimento a situazioni concrete irripetibili nella loro storicità":
alla norma mancherebbe, quindi, quel carattere di astrattezza
necessario "al fine del rispetto dell'art. 23 della Costituzione".
È evidente che tale motivazione fa discendere l'illegittimità
costituzionale della disposizione dal suo carattere retroattivo, dal
momento che ogni disciplina retroattiva inevitabilmente si riferisce ad
una serie definita di casi già verificatisi: sicché la censura mossa
dall'ordinanza di rimessione alla norma in esame, come bene è stato
messo in luce dalla difesa privata, parte dal presupposto che la
retroattività sia di per sé incompatibile con la riserva di legge.
Tale tesi non appare fondata. Lo dimostra inequivocabilmente il
secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, nel quale espressamente
si pone il divieto di retroattività nella materia penale, per la quale
pur vige un rigoroso principio di riserva di legge: dal che sembra
doversi desumere che in via di principio la riserva non esclude affatto
la legittimità costituzionale di una disciplina retroattiva dei
rapporti. A ciò va aggiunto che con giurisprudenza assolutamente
costante (cfr. sentenze n. 45 del 4 giugno 1964; n. 44 del 4 maggio
1966) questa Corte ha sempre ritenuto che nella materia tributaria,
coperta dalla riserva di legge in forza dell'art. 23 della
Costituzione, la retroattività non costituisce di per sé ragione di
illegittimità costituzionale della norma.
4. - La questione è infondata anche in riferimento agli articoli 3
e 53 della Costituzione.
La circostanza che all'addizionale dell'aliquota dell'imposta
generale sull'entrata soggiacciano solo gli atti economici posti in
essere fra il 31 agosto ed il 24 settembre 1964 e non anche gli
analoghi atti compiuti dopo tale data e prima dell'entrata in vigore
della legge 15 novembre 1964, n. 1162, trova il suo fondamento
razionale nello scopo perseguito dal legislatore che, come si è detto,
è quello di dettare una disciplina idonea a regolare i rapporti sorti
a seguito del non convertito D.L. 31 agosto 1964, n. 705. E ciò
dimostra che la scelta di quel periodo di tempo non è frutto di una
valutazione arbitraria e perciò sindacabile. Va ancora rilevato che
il legislatore ha provveduto nel modo descritto tenendo presenti, come
risulta dai lavori preparatori, le difficoltà e le sperequazioni alle
quali si sarebbe andati incontro ove si fosse provveduto, a seguito
della mancata conversione del decreto, al rimborso delle maggiori somme
versate a titolo di imposta generale sull'entrata: ed assume
particolare rilevanza la ragionevole preoccupazione che, a causa del
già verificatosi trasferimento del maggior onere sui consumatori dei
beni e dei servizi, il rimborso potesse esser causa di ingiusti
arricchimenti. Non si può dire, perciò, che il legislatore ha
dettato discipline diverse per situazioni sostanzialmente eguali, ma si
deve invece riconoscere che la legge ragionevolmente ha preso in
considerazione i fatti intervenuti tra il 31 agosto e il 24 settembre
1964 come aventi proprie peculiarità e caratteristiche, atte a
giustificare un trattamento differenziato.
È anche da escludere che la norma impugnata violi l'art. 53 della
Costituzione. Gli atti economici regolati dall'art. 5, primo comma,
della legge 15 novembre 1964, n. 1162, sono stati e sono pur sempre
assoggettati, prima e dopo il 24 settembre 1964, all'imposta generale
sull'entrata e sono quindi costantemente assunti dal legislatore come
indici di capacità contributiva. Quel che varia nel periodo preso in
considerazione dalla norma è solo l'entità del tributo. In proposito
va osservato che la capacità contributiva, presupposto di una
legittima imposizione, condiziona certo la misura massima del tributo,
nel senso che questa non può mai essere fissata ad un livello
superiore alla capacità dimostrata dall'atto o dal fatto economico, ma
non esclude, purché tale limite sia rispettato, che gli stessi atti o
fatti possano in tempi diversi dar luogo a prelievi tributari di
diversa entità, secondo gli obiettivi di politica fiscale di volta in
volta perseguiti dal legislatore. È ovvio che tali variazioni non
possano e non debbano essere arbitrarie, perché in tal caso verrebbe
ad essere compromesso il principio di eguaglianza: ma sotto tale
profilo la norma impugnata, per le ragioni già esposte, risulta immune
da ogni censura.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, primo comma, della legge 15 novembre 1964, n. 1162,
("Istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata"),
sollevata con ordinanza 5 aprile 1965 del Giudice conciliatore di
Genova-Voltri in riferimento agli artt. 23, 3 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte