Sentenza n. 89/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1968 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 128/1966
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 11r.d.l. 981/1931
- art. 1legge 311/1966
- art. 4r.d.l. 981/1931
- art. 5r.d.l. 981/1931
- art. 6r.d.l. 981/1931
- art. 7r.d.l. 981/1931
citata
- art. 1r.d.l. 981/1931
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo
comma, del D.L. 29 marzo 1966, n. 128, e della relativa legge di
conversione 26 maggio 1966, n. 311, concernente la proroga
dell'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano
regolatore di Roma, promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1968
dal Collegio arbitrale costituito presso la Corte d'appello di Roma per
la determinazione delle indennità di espropriazione in esecuzione del
piano regolatore, su ricorso di Di Fani Tosca ed altri contro il Comune
di Roma, iscritta al n. 25 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 9 marzo 1968.
Visti gli atti di costituzione di Di Fani Tosca ed altri e del
Comune di Roma, nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1968 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi gli avvocati Antonio Sorrentino e Giuseppe Sammartino, per la
Di Fani ed altri, l'avv. Angelo Rago, per il Comune di Roma, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Prima di decidere su quattro ricorsi proposti per la
determinazione dell'indennità di espropriazione di terreni compresi
nel piano regolatore di Roma, il Collegio costituito presso la Corte
d'appello ai sensi dell'art. 11, quarto comma, del R.D.L. 6 luglio
1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva
quel piano regolatore e le norme per la sua attuazione, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del
successivo D.L. 29 marzo 1966, n. 128, convertito con modificazioni
nella legge 26 maggio 1966, n. 311, relativo alla efficacia dei piani
particolareggiati di esecuzione dello stesso piano generale e di alcune
norme contenute nel citato R.D.L. 6 luglio 1931, n. 981. Ha pure
promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico
della predetta legge di conversione 26 maggio 1966, n. 311 (ordinanza
10 gennaio 1968).
Le questioni predette sono state proposte:
a) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con riguardo
all'art. 1, terzo comma, del citato D.L. 29 marzo 1966, n. 128, nella
parte in cui questo rende applicabili gli artt. 4, 5, 6 e 7 del
richiamato R.D.L. 6 luglio 1931, n. 981, alle espropriazioni connesse
all'esecuzione dei piani particolareggiati indicati nel primo comma
dello stesso art. 1;
b) in riferimento all'art. 102 della Costituzione e alla VI
disposizione transitoria della medesima, con riguardo all'articolo
unico della suddetta legge 26 maggio 1966, n. 311, nella parte in cui
estende l'applicazione dell'art. 2, del sopraindicato R.D.L. 6 luglio
1931, n. 981, alle espropriazioni di cui si è fatta parola.
L'ordinanza ha rilevato che il D.L. 29 marzo 1966, n. 128, ha
recepito nell'ambito del nuovo piano regolatore di Roma, nei limiti
della conformità ad esso, quelli particolareggiati di esecuzione del
piano regolatore di cui al R.D.L. 6 luglio 1931, n. 981, e così ha
attribuito al Collegio speciale, che è giudice delle controversie
sulla indennità dovuta per le espropriazioni connesse al piano
regolatore del 1931, anche la cognizione di analoghe controversie
connesse all'attuazione del piano regolatore vigente, e se pure potesse
ritenersi che il D.L. 29 marzo 1966, n. 128, abbia semplicemente
prorogato l'efficacia del piano regolatore del 1931, si ha sempre la
proroga di una giurisdizione speciale, il cui crisma di legittimità
costituzionale è ancorato alla data di scadenza del piano regolatore
suddetto. Il Collegio ha soggiunto che si profila una disparità di
trattamento perché è diversamente determinata l'indennità di
espropriazione, a seconda che questa avvenga in esecuzione di piani
particolareggiati recepiti dal nuovo piano o in esecuzione di piani
particolareggiati nuovi.
L'ordinanza è stata notificata al Comune di Roma e al Presidente
del Consiglio dei Ministri il 7 febbraio 1968; alle parti private il
giorno 8 successivo. È stata comunicata ai Presidenti delle due Camere
il giorno 6 dello stesso mese ed è stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 9 marzo 1968 n. 65.
Si sono costituite tutte le parti dei giudizi di merito; è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. - Nelle deduzioni depositate il 9 marzo 1968, i proprietari
espropriati hanno osservato che, sebbene la rubrica del decreto legge
in esame parli di proroga di disposizioni anteriori, il primo ed il
secondo comma del suo articolo unico stabiliscono che le previsioni dei
piani particolareggiati esistenti hanno efficacia fino all'approvazione
di quelli del nuovo piano ed in ogni caso per non oltre tre anni dalla
sua approvazione, limitatamente alle parti conformi alle linee e alle
prescrizioni di zona del nuovo piano regolatore e, per le zone A e C,
per quanto riguarda le previsioni e i vincoli attinenti alle opere
pubbliche. Ciò vuol dire che i piani particolareggiati del cessato
piano regolatore, quando sono coincidenti con le previsioni del nuovo
piano, e nelle parti in cui tale coincidenza si verifica, hanno
efficacia nell'ambito di questo, con decorrenza dalla data della sua
approvazione; ed è perciò chiaro che i piani particolareggiati
anteriori sono stati assunti nel piano regolatore nuovo come strumento
della sua attuazione. Ma è anche chiaro che, essendosi stabilito
(terzo comma di detto articolo unico) che, per le espropriazioni
occorrenti all'attuazione dei piani particolareggiati esistenti e per
l'imposizione dei relativi contributi di miglioria, si applicano gli
artt. 4, 5, 6 e 7 del R.D.L. 6 luglio 1931, n. 981, dalla sua data di
approvazione e fino a tre anni da essa, il nuovo piano regolatore è
assoggettato a due distinte disciplina legislative, l'una per le
espropriazioni attuative dei piani esistenti, che è quella del
predetto R.D.L. 6 luglio 1931, n. 981, e l'altra per le espropriazioni
inerenti ai piani nuovi, che è quella prevista. nell'art. 37 della
legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e nella legge 25 giugno
1865, n. 2359. Ora i due sistemi hanno adottato criteri notevolmente
differenti per la determinazione della indennità di espropriazione; e
così il proprietario di un fondo compreso nel perimetro del cessato
piano che sia espropriato in attuazione del piano nuovo, sarà
grandemente favorito, pure essendo in identica situazione del
proprietario di fondi compresi nel perimetro del cessato piano,
espropriato in base a piani esistenti. Inoltre, proprietari di immobili
compresi nel medesimo piano particolareggiato, con identica
destinazione ed assoggettati al medesimo vincolo, forse anche
limitrofi, subiranno un trattamento diverso, a seconda che la
espropriazione sia pronunciata prima o dopo la scadenza del triennio; e
non si tratta di un effetto della successione di leggi nel tempo,
perché le due norme coesistono fin dal momento dell'approvazione del
nuovo piano. l'una essendo applicabile subito e l'altra essendo
applicabile alla scadenza del triennio. La diversità dei criteri è
evidente. L'art. 37 della legge urbanistica rimanda all'art. 39 della
legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità, nel quale si
impone il pagamento del giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto in
una libera trattativa di compravendita; l'art. 4 del R.D.L. 6 luglio
1931, n. 981, invece, per le espropriazioni di aree con caratteristiche
di fabbricabilità comprese nel piano del 1909 e per gli edifici e le
aree annesse e pertinenti anche se esterni al detto piano, prevede il
criterio della media tra il valore venale e l'imponibile netto alla
data della pubblicazione del decreto, capitalizzato dal 3,50 al 7 per
cento, e, considerato il secondo termine della media, che si riporta ad
un tempo assai lontano, in modo da scinderlo dalla data di
espropriazione, essa comporta un dimezzamento effettivo del valore
venale, ulteriormente ridotto per il fatto che non devesi tener conto
di incrementi di valore dipendenti dal piano; per le aree destinate a
strade, piazze o spazi di uso pubblico esterne al piano del 1909 o da
queste vincolate, è poi dovuto il puro valore venale indipendentemente
dall'edificabilità, divenuto di efficacia falcidiatrice dei valori.
Ven gono fatte esemplificazioni a dimostrazione dello assunto di
disparità.
Quanto alla violazione dell'art. 102 della Costituzione e della VI
disposizione transitoria, affermato che il Collegio speciale non può
dirsi una sezione specializzata della giurisdizione ordinaria, i
proprietari espropriati osservano che, con 'approvazione del nuovo
piano regolatore, avvenuta il 16 dicembre 1966, quello del 1931 era
automaticamente venuto meno, con tutte le relative implicazioni, fra le
quali il ripristino della competenza ordinaria per il giudizio sulle
opposizioni alle indennità di espropriazione; tanto vero che, per la
sopravvivenza del vecchio piano regolatore è dovuto interveire il
legislatore e che, in sede di conversione del decreto legge, si ritenne
di chiarire espressamente il dubbio: la proroga o il conferimento di
un'altra attività ad un organo speciale di giurisdizione è
istituzione ex novo di esso. Essendo i vecchi piani recepiti
nell'ambito di quello nuovo, l'espropriazione di cui si contende è
avvenuta in applicazione di quest'ultimo e quindi non si tratterebbe di
una perpetuazione della speciale giurisdizione; già per altro di per
sé illegittima.
3. - Le deduzioni del Comune di Roma, depositate il 28 marzo 1968,
affermano anzitutto che il nuovo piano regolatore di Roma, approvato
con decreto del Capo dello Stato 16 dicembre 1965, registrato alla
Corte dei conti il 2 febbraio 1966, è entrato in vigore con la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 1966, n. 36, il
deposito alla casa comunale, la pubblicazione sul foglio degli annunzi
legali e l'affissione dei manifesti (art. 10 della legge urbanistica).
Il Comune rileva inoltre che le disposizioni impugnate hanno natura
transitoria e sono rivolte a regolare quelle situazioni pregiudizievoli
che si creano inevitabilmente a seguito di un mutamento di regime
giuridico; è da escludere pertanto ogni ipotesi di recezione o di
inserimento dei piani particolareggiati anteriori in quello nuovo.
La disparità di trattamento non sussiste. Non si può porre a
confronto colui che sia stato espropriato in forza del piano regolatore
del 1931 con colui che sarà espropriato in forza del piano regolatore
del 1935. La valutazione della rilevanza della diversità di situazione
non può non essere riservata alla discrezionalità del legislatore, e
la parità deve ritenersi osservata quando tutti i cittadini siano
trattati alla stessa stregua.
Al giudice speciale, dopo l'entrata in vigore del nuovo piano
regolatore, continuano ad essere devolute le stesse vertenze che erano
nella sua competenza, per effetto della proroga della validità dei
piani particolareggiati del 1931. La giurisdizione speciale non può
dirsi cessata con l'entrata in vigore del nuovo piano perché, oltre
alle numerose vertenze tuttora pendenti, di cui il collegio è
investito, questo è, in ogni caso, tenuto a pronunziarsi, sia sulle
opposizioni alle espropriazioni disposte prima dell'entrata in vigore
del nuovo piano, sia sulle opposizioni ai contributi di migliorie
accertati, a norma dell'art. 1 della legge 4 giugno 1936, n. 1310,
entro i cinque anni dall'ultimazione delle opere pubbliche eseguite in
attuazione del piano del 1931. La nuova legge urbanistica, che è
successiva a quella sul piano regolatore di Roma, troverà applicazione
soltanto quando si darà attuazione al nuovo piano regolatore con i
piani particolareggiati emanati in base alla legge predetta. Il
funzionamento delle giurisdizioni speciali anteriori alla Costituzione
è legittimo, perché il divieto costituzionale relativo ai giudici
speciali vale soltanto per impedire che ne vengano creati nuovi, e il
termine di cui alla disposizione VI non è perentorio.
4. - Il Presidente del Consiglio, nelle sue deduzioni depositate il
29 marzo 1968, rileva, prima di tutto, che l'ordinanza di rimessione
non è immune da perplessità, perché ha proposto le questioni oggi in
esame, dichiarandole non manifestamente infondate soltanto ove si
ritenga che le norme impugnate abbiano recepito nel nuovo piano
regolatore i piani particolareggiati elaborati in precedenza. Detti
piani vengono presi in considerazione dalla nuova legge come piani di
attuazione, non di quello nuovo, ma di quello del 1931, e di essi è
semplicemente prorogata l'efficacia per un periodo transitorio e
determinato; le opere cui si dà attuazione sono quelle previste dal
piano del 1931, attuabile ancora adesso in base all'accertata
compatibilità con le previsioni del nuovo piano, e, secondo le nuove
disposizioni, il nuovo piano regolatore ha soltanto il carattere di
limite per l'accertamento dell'incompatibilità. Ciò basta ad esaurire
il fondamento dell'ordinanza di rimessione.
La disparità non sussiste. Per quanto concerne i piani
particolareggiati esistenti, l'incidenza della previsione urbanistica
sulla proprietà privata si è prodotta fin dal 1931, là dove per i
piani futuri detta incidenza prenderà grado dal 1965.
Non sussiste nemmeno la violazione dell'art. 102 della
Costituzione: le controversie che si fondano sull'applicazione della
legge impugnata non riguardano l'esecuzione del nuovo piano regolatore
del 1965, ma sibbene l'esecuzione del piano del 1931. La giurisdizione
dello speciale collegio è determinata in relazione all'oggetto, che è
costituito dalle controversie nascenti dagli espropri per l'esecuzione
del 1931, e tale giurisdizione il collegio conserva fino al momento in
cui dette controversie vengono decise; pertanto il richiamo fatto dalla
legge impugnata all'art. 11 del R.D.L. del 1931 ha valore di una mera
precisazione.
5. - Nella memoria del 29 maggio 1968 i proprietari espropriati
hanno osservato che, anche se fossero esatte le ragioni esposte dal
Comune e dal Presidente del Consiglio in tema di rapporto fra piano del
1931 e piano del 1965, non è ammissibile che in una stessa città,
nello stesso tempo, per una medesima finalità, si abbia un trattamento
diverso. Il potere discrezionale del legislatore nell'apprezzamento
della eguaglianza e della differenza delle situazioni non è senza
limiti; ed è arbitrario un trattamento così fortemente differenziato.
Non è il piano regolatore del 1931 che ha dato una determinata
destinazione alla proprietà, ma i piani particolareggiati successivi.
Viene ribadito che l'attribuzione di efficacia ai piani
particolareggiati del 1931 per le parti conformi al nuovo piano non
può essere intesa che nell'ambito del nuovo piano: se il legislatore
ha dato quell'efficacia, vuol dire che era venuto meno il titolo del
piano del 1931, e, se esso ha limitato quell'efficacia alle parti
conformi al nuovo piano, vuol dire che i piani preesistenti sono stati
assunti come strumenti di attuazione del nuovo piano. L'art. 18 della
legge impugnata, nel regolare il passaggio dal piano regolatore del
1909 a quello del 1931, mantenne in vigore per due anni il piano
generale, non quelli particolareggiati, non potendosi concepire questi
senza quello, e assoggettò il periodo di proroga alla nuova disciplina
per evitare le sperequazioni che oggi si lamentano; la legge impugnata
peraltro non conferisce efficacia ai piani particolareggiati, ma alle
previsioni di essi. Il carattere transitorio delle norme poteva
esonerare dall'obbligo di rispettare i precetti costituzionali.
Quanto alla lesione del principio che fa divieto di istituire
giudici speciali, si osserva che la disposizione VI non permette di
prorogare la durata della legge anteriore relativa all'istituzione del
collegio, e non vale in contrario il fatto che questo deve sopravvivere
per le controversie in corso.
Si riconferma l'assunto che la legge impugnata non è di proroga,
osservandosi che, se si fosse trattato di una proroga, non sarebbe
stato necessario disporre espressamente l'applicazione degli artt. 4,
5, 6, 7 e il del decreto del 1931.
6. - Anche il Comune e il Presidente del Consiglio dei Ministri
hanno presentato memorie, in data 29 maggio 1968.
Il Comune insiste nella tesi del carattere transitorio della legge
impugnata; afferma che non vi è identità fra la situazione di cui ai
piani particolareggiati e quella relativa al piano regolatore nuovo,
essendo le espropriazioni che possono essere disposte in base ad esso,
subordinate all'adozione di nuovi piani particolareggiati, la cui
approvazione equivale a dichiarazioni di pubblica utilità e determina
il vincolo; contesta la pertinenza degli esempi fatti dai proprietari
espropriati, e deduce che, secondo la relazione alla legge di
conversione del decreto legge del 1966, le norme con esso emanate erano
destinate ad eliminare qualsiasi disparità di trattamento nell'ambito
dello stesso piano regolatore; considera che è insostenibile l'assunto
per cui, con la proroga, si sia devoluta al collegio speciale una
materia nuova, essendo le nuove controversie connesse a vincoli sorti
prima dell'entrata in vigore del nuovo piano regolatore. Il Comune
insiste inoltre nel ritenere che la giurisdizione speciale non è
cessata e afferma che, se con una norma costituzionale si è
riconosciuta la possibilità della proroga delle giurisdizioni speciali
esistenti, e se il termine previsto da tale norma non è perentorio,
non è configurabile l'illegittimità di una norma che si è limitata a
mantenere in vita temporaneamente il collegio.
Il Presidente del Consiglio riconferma la tesi del carattere
transitorio della legge e quindi dell'indipendenza dei piani del 1931
da quello del 1965; rileva che le situazioni da comparare non sono
quelle relative ai soggetti interessati dai piani prorogati rispetto a
quelli interessati dalla prescrizione del nuovo piano regolatore,
sibbene rispetto agli interessati al piano regolatore del 1931; e
soggiunge che è proprio della normativa transitoria assoggettare a
disciplina particolare le situazioni non ancora esaurite all'atto del
passaggio da un ordinamento ad un altro.
7. - All'udienza dell'11 giugno 1968 le parti hanno illustrato le
relative deduzioni; il Comune ha altresì sostenuto che il collegio
speciale è una sezione specializzata della Corte di appello di Roma. Considerato in diritto :
1. - Non sussiste, nell'ordinanza di rimessione, quella
perplessità che ha creduto di ravvisarvi la Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
L'asserto si basa sul rilievo che l'ordinanza uso' la forma
ipotetica nel delineare i presupposti delle questioni prospettate,
osservando che esse non apparivano manifestamente infondate "ove" si
fosse ritenuto che il decreto-legge 26 marzo 1966, n. 128, avesse
recepito, nel nuovo piano regolatore di Roma, quelli particolareggiati
redatti in base al decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981; ma, da tutto il
complesso dei motivi adottati dal giudice a quo, si arguisce che egli
uso' quella forma, per riportarsi al carattere non preclusivo degli
argomenti ai quali viene affidata ogni denuncia di illegittimità
costituzionale. Essi, nella sede della definitiva pronuncia di merito,
potrebbero infatti essere disattesi per una diversa impostazione della
controversia.
2. - Il dubbio esposto nell'ordinanza prese corpo perché il
collegio speciale non intese congruamente la lettera e la sostanza del
decreto-legge denunciato.
Questo altro non fece che determinare l'influenza del nuovo piano
regolatore su quelli particolareggiati ancora in pendenza di
esecuzione. Ora, regolare l'incidenza di un sistema normativo nuovo su
una nuova situazione giuridica costituitasi in precedenza, non vuol
dire distaccare la stessa dal suo nesso di derivazione, neanche se alla
medesima viene estesa l'applicazione della legge nuova. Tanto più in
quanto, come nella specie, la situazione è mantenuta in collegamento
con la legge anteriore, sia pure entro certi limiti, come risulta dal
terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge in esame, che ha lasciato
sotto il regime di quello del 1931 i piani particolareggiati suddetti,
nelle parti non difformi da alcune prescrizioni del nuovo piano. In tal
modo l'ordinamento ha rivelato la volontà di non novare la fonte
giuridica dei piani, pur riducendone il contenuto; e ha escluso che
l'approvazione del nuovo piano regolatore abbia causato la caducazione
di quello precedente, salva la più ristretta efficacia dei piani
particolareggiati che vi si appoggiavano.
Il piano generale del 1965 trovò in fase avanzata di esecuzione
quello del 1931; sul fondamento di quest'ultimo già da tempo si erano
costituiti vincoli alla proprietà privata, e il decreto-legge del 1966
non poteva non tenerli fermi fino al massimo possibile, ad evitare il
pregiudizio che avrebbe potuto derivare, all'interesse pubblico, dal
vuoto giuridico che, nel caso in cui i piani particolareggiati pendenti
fossero divenuti in tutto inefficaci, si sarebbe prodotto fino a quando
non avessero avuto effetto quelli nuovi: di regola, del resto, ogni
situazione giuridica è governata dalla legge del tempo in cui ebbe a
costituirsi.
Non è sostenibile, come invece si è sostenuto, che il
decreto-legge impugnato ha inteso negare efficacia a tali piani per il
fatto di essersi riferito unicamente ad alcune e non a tutte le loro
previsioni, o che esso ha voluto estinguere gli effetti del precedente
piano regolatore generale non avendo nominato questo piano, come in
altra occasione aveva fatto l'art. 18 del decreto-legge del 1931. Il
richiamo solo ad una parte del contenuto dei piani esecutivi ben si
spiega: essi venivano parzialmente tenuti in vita, e comunque era
sostanzialmente richiamo a tali piani, tanto vero che ai medesimi il
decreto-legge impugnato ritorna a riferirsi nel terzo comma del suo
art. 1. L'affermazione della persistente efficacia del piano regolatore
del 1909, invece che dei suoi piani esecutivi, contiene per implicito
l'enunciazione del continuato effetto dei piani medesimi; senza dire
che, attorno al 1909, i piani regolatori erano soltanto
particolareggiati.
3. - Così essendo, non si può discorrere di estensione della
giurisdizione del collegio speciale a controversie nuove, a parte il
decidere se controversie nuove possono ritenersi, a tal fine, quelle
che potessero proporsi a proposito del piano regolatore nuovo. Le
controversie che il decreto-legge denunciato mantiene nella sfera della
potestà giurisdizionale del collegio riguardano sempre gli indennizzi
per le espropriazioni disposte in dipendenza del piano regolatore del
1931; tanto più che ogni contesa circa i limiti ditale riduzione non
rientra nella competenza del collegio speciale, non avendo per oggetto
una questione di indennità. Inutilmente perciò il comune ha sollevato
il dubbio sulla natura del collegio speciale; dubbio, del resto,
infondato, perché non basta a fare ritenere che quell'organo
giurisdizionale sia stato inserito nella struttura della Corte
d'appello di Roma la circostanza che esso è "funzionante presso" la
medesima e che il suo presidente è "designato" dal primo presidente
della stessa.
Le indennità poi che, secondo la legge di conversione, devono
essere liquidate sulla base delle regole stabilite nel decreto-legge
del 1931, riguardano ugualmente le espropriazioni disposte in forma dei
piani particolareggiati dipendenti da quello regolatore approvato con
detto decreto, perché il terzo comma del decreto-legge del 1966, nel
testo modificato in sede di conversione, applica gli artt. 4, 5, 6, 7 e
11 del decreto del 1931 "alle espropriazioni occorrenti alle attuazioni
dei piani particolareggiati di cui ai commi precedenti", e quindi ai
piani del 1931 rimasti in vigore o ridotti di effetto, non a quelli che
derivano dal piano nuovo. Il quale entra in giuoco unicamente come
misura dell'effetto ulteriore dei primi, per la relation che si fa ad
esso entro un ambito determinato.
Al postutto, se pure i piani particolareggiati del 1931 fossero
stati attratti in quello generale del 1965, vi starebbero in posizione
a sé stante, tanto che, non solo le previsioni conformi al piano nuovo
vi rimarrebbero, ma anche le altre che, pur contrastando con questo,
non sarebbero 'fra quelle alle quali il primo comma del decreto-legge
denunciato ha tolto valore. E non è, d'altronde, in sé assurdo che,
per uno stesso piano regolatore generale, si contemplino trattamenti
differenziati in corrispondenza a situazioni ritenute diverse: nella
specie non sarebbe assurdo che i piani particolareggiati pendenti al
tempo dell'approvazione di quello generale del 1965, fossero ritenuti
in esso innestati con l'intero assetto che ricevevano secondo il
decreto-legge del 1931, perché l'inserzione si dovrebbe ravvisare
rivolta a porre i piani pendenti nella cornice dei limiti ai quali si
intendeva farli sottostare, e non altro che a questo. Cosicché pure
sotto questo profilo l'inserzione stessa, né farebbe divenire materia
relativa al nuovo piano quella che ha per oggetto le controversie
sull'indennità dovuta per le espropriazioni di immobili compresi nel
piano antico, perché nessuna norma dettata per il piano nuovo regola
la liquidazione delle indennità, né differenzierebbe irrazionalmente
i criteri stabiliti per tale liquidazione, se diverso è il tempo al
quale si deve far risalire l'imposizione dei vincoli di piano
esecutivo, a seconda che essi si sorreggano su quello generale del 1931
e sull'altro del 1965.
La deduzione dei proprietari espropriati circa una pretesa
irrisorietà dell'indennizzo previsto dal decreto- legge del 1931, non
solo in se stesso, ma anche nel confronto con i criteri applicabili al
piano del 1965, non forma oggetto dei profili prospettati dal collegio
speciale, e non può essere discussa nell'odierno giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
proposta con ordinanza 10 gennaio 1968 dal collegio costituito presso
la Corte d'appello di Roma ai sensi dell'art. 11, quarto comma, del
R.D.L. 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n.
355, che approva il piano regolatore di tale città e le norme per la
sua attuazione:
a) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con riguardo
all'art. 1, terzo comma, del decreto-legge presidenziale 29 marzo 1966,
n. 128, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1966, n.
311, per la parte in cui rende applicabili gli artt. 4, 5, 6, 7 del
citato R.D.L. 6 luglio 1931, n. 981, alle espropriazioni connesse alle
esecuzioni dei piani particolareggiati indicati nel primo comma del
suddetto art. 1;
b) in riferimento all'art. 102 della Costituzione e alla VI
disposizione transitoria della medesima, con riguardo all'articolo
unico della suddetta legge 26 maggio 1966, n. 311, per la parte in cui
estende, alle espropriazioni di cui è parola, l'applicazione dell'art.
11 del sopra indicato R.D. L. 6 luglio 1931, n. 981.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
ECLI:IT:COST:1968:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte