Sentenza n. 89/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1974 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 9 maggio
1961, n. 847, che ha reso efficace erga omnes il contratto collettivo
nazionale di lavoro 29 maggio 1958, per le industrie petrolifere, e del
d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, che ha reso efficace erga omnes il
contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per le aziende
commerciali, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1971 dal
tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Equizi Paolo e
la società Carburanti Lubrificanti Affini (CLASA), iscritta al n. 6
del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972.
Visti l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri
e di costituzione della società CLASA;
udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1974 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
uditi l'avv. Sergio Cersosimo, per la società CLASA, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Paolo Equizi chiamava in giudizio, dinanzi al tribunale di
Napoli, la s.p.a. Carburanti Lubrificanti Affini (CLASA) e ne chiedeva
la condanna al pagamento di differenze di retribuzioni, assumendo che,
durante il servizio prestato alle dipendenze di tale società, era
stato per errore inquadrato nel settore del commercio, anziché in
quello dell'industria petrolifera.
Il tribunale riteneva, nella specie, applicabili le norme
contrattuali di cui al d.P.R. 9 maggio 1961, n. 847, relative a tale
secondo settore. In particolare, osservava che il contratto collettivo
29 maggio 1958 - che, come risulta dalla sua intitolazione, disciplina
il rapporto di lavoro fra le aziende che eserciscono l'industria di
ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o la
distribuzione dei prodotti petroliferi e i lavoratori di ambo i sessi
da esse dipendenti (escluse la ricerca, l'estrazione ecc. delle rocce
asfaltiche e bituminose) aveva formato oggetto di precisazione in una
dichiarazione aggiuntiva (anch'essa resa efficace erga omnes con il
citato d.P.R.), che escludeva, fra l'altro, dalla dizione
"distribuzione dei prodotti petroliferi" le aziende che esercitano il
commercio di tali prodotti di produzione altrui, "ma non titolari di
depositi costieri".
Rilevato, da un lato, che la ditta convenuta, titolare di due
depositi costieri, era compresa nel suddetto contratto, e, dall'altro,
che, quale azienda commerciale, era sottoposta anche alla disciplina
del contratto collettivo per il settore del commercio 28 giugno 1958,
reso efficace erga otrines con d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, il
tribunale sollevava, con ordinanza del 15 giugno 1971, le seguenti
questioni di legittimità costituzionale:
- dei due citati d.P.R. (n. 847 del 1961 e n. 481 del 1962), in
quanto si applicano alla categoria dei lavoratori dipendenti da aziende
che esercitano il commercio di prodotti petroliferi di produzione
altrui e siano titolari di depositi costieri, in riferimento agli artt.
3, 39 e 76 Cost., nonché alla stregua dei principi affermati con
sentenza n. 106 del 1963 di questa Corte in analoga questione;
- del d.P.R. n. 847 del 1961 per l'industria petrolifera, nella
parte in cui, in contrasto con l'art. 3 Cost., avrebbe operato una
discriminazione ai fini dell'applicabilità del contratto - in
dipendenza di un dato puramente geografico tra imprese titolari di
depositi costieri e imprese titolari di depositi interni, non soggetti
a permanente sorveglianza doganale.
2. - Dinanzi a questa Corte, con atto depositato il 29 gennaio
1972, si è costituita la società, la quale chiede che le disposizioni
suddette siano dichiarate illegittime.
Pur escludendo che i contratti collettivi di cui ai due d.P.R. in
esame siano applicabili alla società, la difesa di questa osserva che,
in ossequio al principio dell'autonomia e della libertà sindacale,
riaffermati nella sentenza n. 106 del 1963 di questa Corte, il
legislatore non avrebbe potuto renderli entrambi efficaci erga omnes;
e, dopo aver richiamato la definizione di deposito costiero di cui
all'art. 44 del r.d. 20 luglio 1934, n. 1303 (c.d. legge petrolifera),
fa presente che il possesso di un deposito di tal genere non sarebbe
indice del carattere industriale di un'azienda.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto
depositato il 13 marzo 1972, solo per quanto riguarda la seconda
questione, concernente il d.P.R. n. 847 del 1961, chiedendo che la
medesima sia dichiarata non fondata.
Al riguardo l'Avvocatura osserva che stipulare contratti che
vincolino alcune aziende e non altre rientra nell'autonomia delle parti
contraenti; e che, comunque, nella dichiarazione aggiunta al contratto
de quo sarebbero stati manifestati i motivi dell'estensione di questo
alle aziende distributrici che, essendo titolari di depositi costieri,
avrebbero la tipica attrezzatura e organizzazione delle aziende
industriali del settore.
3. - Con memoria depositata il 18 gennaio 1974, la difesa della
società CLASA insiste nelle sue conclusioni e prende atto che
l'Avvocatura generale dello Stato ha limitato l'area del suo
intervento, sostenendo l'infondatezza della questione quanto alla
disparità di trattamento tra imprese titolari di depositi costieri e
quelle con depositi interni non soggetti a permanente sorveglianza
doganale. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza in epigrafe, il tribunale di Napoli, in una
causa per differenza di retribuzioni, promossa da un prestatore d'opera
che assumeva di essere stato per errore inquadrato nel settore del
commercio, anziché in quello dell'industria petrolifera, sollevava
questione di legittimità costituzionale dei d.P.R. 9 maggio 1961, n.
847, e 2 gennaio 1962, n. 481, che attribuiscono efficacia erga omnes,
rispettivamente, al contratto collettivo 29 maggio 1958 e al contratto
collettivo 28 giugno 1958: questo per attività commerciale, quello
per attività industriale e - allorché l'impresa disponga di depositi
costieri o di depositi interni sottoposti a permanente vigilanza
doganale - anche per attività di distribuzione.
Il giudice a quo, convinto che dovesse applicarsi il contratto
dell'industria, denunciava, per altro, la violazione degli artt. 3,39 e
76 della Costituzione, richiamandosi alla sentenza n. 106 del 1963 di
questa Corte.
Aveva ritenuto, allora, la Corte che vi fosse una parziale
sovrapposizione dei due contratti collettivi (e dei due corrispondenti
d.P.R.), relativi, il primo, alle centrali del latte e ai centri di
trattamento e confezionamento del latte alimentare, il secondo, alle
industrie lattiero - casearie.
E, così, premesso che il sistema accolto dalla legge di delega 14
luglio 1959, n. 741, è transitorio e del tutto eccezionale, aveva
dichiarato illegittimi i due d.P.R.: a) in quanto erano stati resi
obbligatori erga omnes contratti collettivi stipulati in difformità
dal procedimento stabilito dall'art. 39 Cost., cioè con la
compressione della libertà e dell'autonomia sindacali; b) in quanto
era stato violato l'art. 3 Cost. per diversità di trattamento
(economico e normativo) fatto ad appartenenti ad una stessa categoria;
c) in quanto, infine, erano stati violati i limiti della delega, che
non prevedeva il conferimento di efficacia erga omnes a "due contratti,
uno dei quali, il più ampio e comprensivo, regola anche i rapporti di
lavoro di una categoria regolata dall'altro: un'ipotesi particolare -
precisa la citata sentenza -, ma non diversa rispetto a quella di due o
più contratti che regolino i rapporti economici e normativi degli
appartenenti a una sola e medesima categoria".
Nel presente giudizio le norme di raffronto sono le stesse, ma la
situazione di fatto e i rapporti disciplinati dai due contratti
collettivi, resi validi erga omnes dai due decreti impugnati, sono
diversi.
2. - Non si tratta, nella specie, di un'unica categoria cui si
riferiscano (in parte) due contratti, bensì di due differenti
categorie: altro è la distribuzione commerciale di merci, ivi compresi
i prodotti petroliferi, sia pure ad opera di imprese o aziende con
depositi interni di modesta entità, tali da non richiedere la
vigilanza doganale permanente; altro è la distribuzione ad opera di
imprese o aziende che dispongano di depositi costieri od anche interni,
ma di tale consistenza da dover essere permanentemente vigilati ai fini
doganali. Un'attività di distribuzione, questa, equiparata (dal
contratto collettivo e dal decreto presidenziale) all'industria di
ricerca, estrazione, raffinazione e lavorazione e non compresa
nell'area del contratto collettivo del commercio, che concerne, nel
settore che ci occupa, soltanto "prodotti petroliferi in genere
(compreso il petrolio agricolo), carburanti con o senza distributori
automatici", nonché "combustibili solidi e liquidi".
Non ricorre, pertanto, la violazione dei precetti costituzionali
invocati.
Non dell'art. 3 Cost., perché trattasi di due categorie diverse
per dimensioni che modificano il tipo dell'attività svolta e ne
giustificano la distinta normativa.
Non dell'art. 39, perché non si è in presenza di una scelta e di
una preferenza ad organizzazioni di categoria stipulanti, fatte dal
legislatore: ché questo non si trova a dover fare alcuna scelta né ad
attribuire alcuna preferenza, non essendo i due contratti omologhi,
bensì relativi a due categorie sostanzialmente diverse tra loro, e
ciascuna con suo proprio contratto.
Non dell'art. 76, perché sono state separatamente recepite due
distinte discipline per aziende di tipo non coincidente, neppure in
parte.
3. - L'art. 3, poi, non è vulnerato neanche sotto il profilo del
differente trattamento per le imprese con depositi costieri e per
quelle con depositi interni non vigilati, in quanto - come rileva
l'Avvocatura generale dello Stato, rifacendosi al testo che fa parte
integrante del contratto collettivo 29 maggio 1958 e che, insieme a
questo, ha acquistato valore erga omnes (d.P.R. 847 del 1961) -
l'esistenza di depositi costieri (e, aggiungasi, di depositi interni
vigilati) rivela una attrezzatura e un'organizzazione tipicamente
industriali.
4. - L'accolta tesi, che s'impernia sulla differenza di situazioni,
è avvalorata da ulteriori elementi: a) i depositi costieri e quelli
interni permanentemente sorvegliati sono soggetti ad una particolare
disciplina di controllo fiscale, estranea agli altri depositi, e ciò a
mente dell'art. 4 del d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito con
modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474; b) la separazione e,
per così dire, lo stralcio dal commercio in generale della
distribuzione prevista nel contratto collettivo del 29 maggio 1958,
sono stati confermati ed accettati, in regime di libertà sindacale e
di contrattazione collettiva sottratta alla disciplina erga omnes,
dalle organizzazioni degli industriali e dai sindacati dei lavoratori
del settore: infatti, il contratto collettivo 7 luglio 1967 contiene
un "chiarimento a verbale", per cui "le parti stipulanti si danno
reciprocamente atto che con la dizione "o la distribuzione di prodotti
petroliferi" hanno inteso riferirsi alle aziende esercenti anche la
sola distribuzione dei prodotti stessi, mediante la tipica attrezzatura
ed organizzazione delle aziende industriali del settore; e nel quale si
è riprodotta alla lettera la dichiarazione del contratto
dell'industria petrolifera recepito nel denunziato d.P.R. n. 847 del
1961 con la specifica esclusione delle "aziende che esercitano il
commercio di prodotti petroliferi di produzione altrui (grossisti),
anche se titolari di depositi interni (purché non soggetti a
permanente vigilanza doganale), ma non titolari di depositi costieri"
(oltreché dei chioschi, dei distributori stradali e delle stazioni di
servizio che non siano direttamente gestiti da società soggette
all'applicazione del contratto stesso).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 847 (Norme sul trattamento economico e
normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la ricerca,
l'estrazione, la raffinazione, la lavorazione o la distribuzione di
prodotti petroliferi, esclusa la ricerca, l'estrazione, la raffinazione
e la lavorazione delle rocce asfaltiche e bituminose) e del d.P.R. 2
gennaio 1962, n. 481 (Norme sul trattamento economico e normativo dei
dipendenti da imprese commerciali), in quanto si riferiscano alla
categoria dei lavoratori dipendenti da aziende che esercitano il
commercio di prodotti petroliferi di produzione altrui e siano titolari
di depositi costieri; questione sollevata dal tribunale di Napoli con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 39 e 76 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte