Sentenza n. 89/1977
Altra decisione · depositata il 30/05/1977 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
citata
- art. 5legge 426/1971
- art. 6legge 426/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorsi dei Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia, notificati rispettivamente l'8 e
il 22 agosto 1975, depositati in cancelleria il 26 agosto, il 4 e il 9
settembre 1975 ed iscritti ai nn. 26, 28 e 29 del registro 1975, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro per
l'industria 26 maggio 1975, recante "condizioni per il riconoscimento
dei corsi professionali abilitanti previsti dagli artt. 5 e 6 della
legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio".
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
uditi gli avvocati Francesco Galgano per la Regione Emilia-Romagna,
Enzo Cheli per la Regione Toscana, Umberto Pototschnig per la Regione
Lombardia ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio
Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreto in data 26 maggio 1975 (in G.U. 25 giugno 1975, n.
165), il Ministro per l'Industria, Commercio e Artigianato ha stabilito
"condizioni per il riconoscimento dei corsi professionali abilitanti,
la cui frequenza con esito positivo è prevista dagli artt. 5, n. 3, e
6, n. 3, della legge 11 giugno 1971, n. 426 (in alternativa al
superamento ed allo svolgimento di attività in proprio o prestazione
di opera per un dato periodo ed entro un certo tempo dalla domanda: ex
nn. I e 2 degli artt. 5 e 6 citati) come requisito per l'iscrizione nel
registro degli esercenti il commercio, di cui all'art. 1 della stessa
legge n. 426 del 1971.
2. - Avverso tale decreto hanno sollevato conflitto di attribuzione
le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia (con ricorsi notificati
l'8 ed il 22 agosto 1975), deducendo la violazione degli artt. 117 e
118 della Costituzione in relazione all'art. 1 del d.P.R. 15 gennaio
1972, n. 10 ("Trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle
funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e
professionale"), in quanto la disciplina dei corsi in questione
rientrerebbe tra le funzioni, appunto, trasferite, come risulterebbe
dalla lett. h dell'art. 1 in connessione all'art. 7 del d.P.R. 1972
citato.
3. - Nei giudizi innanzi alla Corte si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri ed ha preliminarmente dedotto la
inammissibilità dei ricorsi, sul rilievo che il d.m. 26 maggio 1975
denunziato sarebbe meramente esecutivo del precedente decreto dello
stesso Ministro 14 gennaio 1972 (contenente "regolamento di esecuzione
della legge 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio"), avverso il
quale le Regioni non avevano proposto impugnazione.
Nel merito ha contestato, comunque, che la regolamentazione dei
corsi per esercenti commerciali abbia attinenza alla materia
dell'istruzione artigiana e professionale, di competenza regionale.
4. - Con successive memorie, le Regioni hanno replicato alle
deduzioni dell'Avvocatura di Stato; ed, in particolare, la Lombardia ha
ribadito di aver, da parte sua, già provveduto a disciplinare i corsi
in discussione con proprie leggi n. 21 del 17 luglio 1972 e n. 93 del
16 giugno 1975. Considerato in diritto :
1. - In quanto i ricorsi hanno ad oggetto il medesimo provvedimento
governativo, può disporsi la riunione dei relativi giudizi al fine
della decisione con unica sentenza.
2. - Le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia sollevano -
come in narrativa detto - conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato, in relazione al decreto del Ministro per l'Industria e Commercio
in data 26 maggio 1975, che stabilisce "condizioni per il
riconoscimento dei corsi professionali previsti dagli artt. 5, n. 3, e
6, n. 3, della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del
commercio".
Motivo fondamentale a tutti i ricorsi è la violazione degli artt.
117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 1 del d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 10, che ha trasferito alle Regioni a Statuto ordinario
"le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello
Stato in materia di istruzione artigiana e professionale".
Sostengono, infatti, le ricorrenti che, tra le funzioni trasferite
(ex d.P.R. 1972 cit.), rientrano sicuramente anche quelle relative alla
disciplina dei corsi professionali per il commercio previsti dagli
artt. 5 e 6 della legge 1971, n. 426.
E ciò argomentano:
a) dalla dizione generica della lett. h dell'art. 1 del detto
d.P.R. che trasferisce, oltre a quelle esemplificativamente elencate
nelle precedenti lettere a-g, "ogni altra funzione in ordine alla
formazione ed addestramento professionale attualmente svolta dagli
organi centrali e periferici dello Stato" (e non da quelli soltanto
facenti capo al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale);
b) dalla lettera, inoltre, del successivo art. 7 dello stesso
decreto che, tra le competenze statuali mantenute "ferme", non include
la disciplina della formazione professionale degli esercenti il
commercio.
3. - È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità dei
ricorsi formulata dall'Avvocatura dello Stato, in base al rilievo che
il d.m. 26 maggio 1975 impugnato sia atto meramente esecutivo del
precedente d.m. 14 gennaio 1972, dalle Regioni, a suo tempo, non
impugnato.
L'eccezione è destituita di fondamento.
Il d.m. 14 gennaio 1972 (contenente regolamento di esecuzione della
legge 1971, n. 426), con l'unica disposizione concernente i corsi per
gli esercenti il commercio (art. 20) - prescindendo da qualsiasi
riferimento a competenze dello Stato o della Regione in ordine alla
istituzione ed organizzazione dei corsi predetti - si limitava,
infatti, ad enunciare (il che non contestano le ricorrenti che il
Governo potesse fare) il principio secondo cui "i corsi debbono avere
per oggetto materie idonee al conseguimento della qualificazione
professionale".
Il successivo d.m. 26 maggio 1975 ha introdotto, invece, una
compiuta ed analitica regolamentazione (con indicazione, tra l'altro,
diretta e tassativa delle "materie di insegnamento") dei corsi in
questione e soprattutto ha attribuito al Ministro il potere del
relativo riconoscimento.
L'autonomia (rispetto al precedente d.m. 14 gennaio 1972) e la
novità di contenuto del d.m. 26 maggio 1975 è, pertanto, innegabile:
onde i ricorsi avverso tale ultimo provvedimento proposti sono,
senz'altro, ammissibili.
4. - Nel merito l'Avvocatura contesta - come detto - che i corsi
previsti dalla legge 426 del 1971, ai fini della iscrizione nel
registro degli esercenti il commercio, possano rientrare nella materia,
di competenza regionale, della "istruzione artigiana e professionale".
L'affermazione non può essere condivisa.
Occorre, invero, considerare la portata della "materia" in
argomento, avendo riguardo al concetto di "istruzione professionale",
quale presente al legislatore all'atto del trasferimento alle Regioni
delle funzioni relative, in adempimento del precetto costituzionale.
Il nucleo essenziale di tale concetto emerge, con sufficiente
chiarezza, dal dibattito sviluppatosi in sede dottrinale e nelle varie
occasioni di progettazioni normative.
In sostanza, deve ritenersi che l'istruzione in parola superi
l'ambito del concetto comunemente accolto in precedenza, in quanto ora
si caratterizza per la diretta finalizzazione all'acquisizione di
nozioni necessarie sul piano operativo per l'immediato esercizio di
attività tecnico-pratiche, anche se non riconducibili ai concetti
tradizionali di arti e mestieri.
E sotto tale profilo si distingue dalla istruzione in senso lato,
attinente all'ordinamento scolastico e - tranne le limitate e
transitorie competenze regionali ex art. 4 d.P.R. 1972, n. 10 -, di
competenza statale; la quale, pur se impartisce conoscenze tecniche
utili per l'esercizio di una o più professioni, ha come scopo la
complessiva formazione della personalità.
Tale, dunque, essendo la portata della materia "istruzione
professionale" di competenza regionale, è evidente come non possa
considerarsi ad essa estranea la regolamentazione dei corsi ex lege
1971, n. 426; i quali, appunto, non risultano rivolti ad una formazione
culturale di tipo generale, sibbene a fornire precisamente quelle
cognizioni tecnico-pratiche (come le conoscenze merceologiche)
necessarie per l'esercizio dell'attività di commerciante.
Sotto altro profilo, non rileva, poi, che i corsi suddetti si
rivolgano a "soggetti che sono imprenditori autonomi": giacché la
tesi, sostenuta dalla Avvocatura dello Stato, che vuole accolta, dal
decreto di trasferimento 1972, n. 10, menzionato, una nozione
restrittiva della "istruzione professionale", nel senso che sia
riferibile ai soli lavoratori dipendenti, è smentita dalle
disposizioni del decreto stesso che testualmente attribuiscono alle
Regioni "ogni altra funzione in ordine alla formazione ed addestramento
professionale" (art. 1 lett. h) e comunque non includono, tra le
competenze mantenute ferme allo Stato (art. 7), la disciplina della
formazione professionale degli esercenti di commercio.
5. - Un limite alla competenza delle Regioni relativamente alla
regolamentazione dei corsi di che si discute, tuttavia, sussiste; ed
attiene precisamente alla fase della valutazione del risultato della
frequenza ai corsi stessi.
Tale valutazione, infatti, pur ponendosi come momento terminale del
procedimento formativo, esorbita dall'ambito della istruzione
professionale (analogamente a quanto è stato ritenuto per
l'accertamento di idoneità che conclude il tirocinio di conduttori di
generatori di vapore: cfr. sentenza Corte 1976, n. 216), inserendosi,
con carattere di diretta strumentalità, nell'ambito, invece, di
materia non compresa nell'art. 117 della Costituzione: in particolare,
nella specie, nella materia del "commercio", di competenza statuale.
Ciò in quanto la verifica dell'esito di positiva frequenza ai
corsi anzidetti si risolve nella attribuzione di un titolo, che (al
pari del superamento dell'esame presso le Camere di Commercio di cui al
n. 1 degli stessi artt. 5 e 6 della legge n. 426 del 1971) abilita -
per la via mediata dell'iscrizione nel registro (che non comporta, per
altro, ulteriori controlli) - all'esercizio dell'attività commerciale
nell'intero territorio dello Stato.
6. - Consegue dalle premesse innanzi poste che il decreto
ministeriale in discussione - in quanto, appunto (con la riserva allo
Stato del potere di riconoscimento dei corsi per esercenti il commercio
e la diretta disciplina della relativa organizzazione) incide sulla
materia della "istruzione professionale" di cui all'art. 117 della
Costituzione - debba essere annullato.
Eccezion fatta per le disposizioni che esorbitano dalla materia
sopradetta, per inserirsi in quella del "commercio": quali sono,
appunto, la disposizione, contenuta nell'art. 5, concernente la
composizione della commissione che deve procedere al colloquio finale
con il candidato, e quella contenuta nell'art. 2, relativa alla previa
comunicazione del programma di svolgimento dei corsi - con la facoltà
del Ministro di chiederne modifiche od integrazioni - la quale rende
possibile allo Stato di controllare preventivamente che le materie di
insegnamento, che spetta alle Regioni stabilire, siano, per quel che si
è in precedenza precisato, "idonee al conseguimento della
qualificazione professionale".
7. - Ciò vale, per altro, limitatamente alla Regione Lombardia; la
quale, dopo l'attuato trasferimento ex d.P.R. 1972, n. 10, citato, ha
concretamente legiferato nella materia della istruzione artigiana e
professionale, anche per quanto attiene ai corsi de quibus.
Nei confronti delle altre Regioni, che non hanno ancora esercitato
la potestà normativa, il decreto impugnato continua, invece, a
spiegare i suoi effetti, tranne che per il capoverso dell'art. 1,
concernente il potere amministrativo di istituzione e riconoscimento
dei corsi in oggetto: in relazione al quale la competenza dell'organo
regionale si sostituisce a quella dell'organo statale
(indipendentemente dall'emanazione di leggi, da parte della Regione)
per effetto del trasferimento di funzioni operato dal d.P.R. n. 10 del
1972 citato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alle Regioni ricorrenti la istituzione e il
riconoscimento dei corsi professionali di cui agli artt. 5, n. 3, e 6,
n. 3, della legge 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio; ed alla
Regione Lombardia, nei limiti di cui in motivazione, anche la
organizzazione dei detti corsi;
annulla, di conseguenza, il decreto del Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato in data 26 maggio 1975 ("Condizioni per il
riconoscimento dei Corsi abilitanti previsti dagli artt. 5 e 6 della
legge 11 giugno 1971, n. 426"), nei sensi e nei limiti di cui in
motivazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte