Sentenza n. 89/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/04/1983 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d.l. 749/1920
- art. 2r.d.l. 749/1920
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2
r.d.l. 9 maggio 1920, n. 749 (Provvedimenti per il rinnovamento dei
servizi pregovernativi e fuori ruolo degli insegnanti delle scuole
medie e normali), promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1976 dal
Pretore di Arezzo, nel procedimento civile vertente tra Casini Dina
ved. Mazzoli e l'INPS, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 5
maggio 1976.
Visto l'atto di costituzione di Casini Dina;
udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1983 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso al Pretore di Arezzo, in funzione di giudice del
lavoro, depositato il 2 settembre 1975, Casini Dina ved. Mazzoli
chiese in tesi dichiarare che aveva diritto alla riversibilità della
pensione già in godimento del defunto marito Mazzoli Paolo con
decorrenza dalla morte del medesimo e, per l'effetto, condannare l'INPS
alle relative corresponsioni con gli interessi di legge, e in ipotesi
dichiarare comunque illegittimo l'annullamento della pensione di
vecchiaia n.3875299 goduta dal defunto Mazzoli Paolo, disposto con nota
INPS del 28 giugno 1973, con vittoria-in ogni caso-di spese ed onorari.
A sostegno di tali conclusioni esponeva la Casini che A) il marito era
titolare di pensione di vecchiaia INPS liquidatagli dalla sede di
Arezzo dell'Istituto per i contributi versati per i servizi prestati,
dal 1 gennaio 1927 al 30 settembre 1958 quale professore di ruolo non
statale, presso l'Istituto Tecnico Agrario pareggiato "A. Vegni" di
Cortona, eretto in ente morale con decorrenza dal 1958, B) alla morte
del Mazzoli in data 15 maggio 1968 essa ricorrente aveva presentato
domanda alla sede INPS di Arezzo per conseguire la pensione di
riversibilità, C) rivestendo il Mazzoli, all'epoca del decesso, la
qualifica di professore di ruolo statale e avendo maturato l'anzianità
utile per conseguire anche la pensione ordinaria a carico dello Stato,
essa ricorrente aveva inoltrato domanda al Ministero della Pubblica
Istruzione per la pensione normale indiretta quale vedova di dipendente
statale, chiedendo a tal fine il riconoscimento oneroso del servizio
reso dal defunto marito anteriormente alla sua nomina nei ruoli
statali, in base alla speciale normativa di cui al r.d.l. 9 maggio 1920
n. 749, D) il Ministero della Pubblica Istruzione, con decreto 18
novembre 1971, aveva liquidato la pensione indiretta statale previo
riconoscimento oneroso del servizio pre-ruolo, E) l'INPS aveva respinto
la domanda perché a) erano da considerarsi indebiti e rimborsabili su
domanda del datore di lavoro, che li aveva versati, i contributi
assicurativi attinenti al periodo 1 gennaio- 30 settembre 1958,
riscattati dalla Casini ai fini della pensione statale indiretta a
norma del r.d.l. 749/1920, b) dal momento che i contributi versati
dall'Istituto Tecnico Agrario pareggiato "A. Vegni" in tale periodo
erano stati riscattati ai fini del trattamento di quiescenza statale e,
quindi, da considerarsi indebiti, il defunto non risultava assicurato
obbligatoriamente, c) per la stessa ragione era stata indebitamente
percepita la pensione di vecchiaia INPS, F) i ricorsi amministrativi al
Comitato provinciale e al Comitato regionale dell'INPS erano stati
respinti, G) il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota del 1
luglio 1971, indirizzata il 10 ottobre 1972 all'INPS, aveva chiarito
che nessun rimborso di contributi sarebbe stato richiesto all'Istituto
perché "a differenza di quanto avviene nei casi di riscatto operato ai
sensi dell'art. 9 d.lgs. 262/1948, nel caso di specie il riscatto ai
fini della pensione statale è stato concesso in applicazione della
legge 749/1920", e che "... la posizione assicurativa del defunto prof.
Mazzoli presso l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS
resta immodificata con i conseguenti benefici che da tale situazione
potranno derivare alla vedova dell'ex docente". Sulla base di tali
premesse la Casini contestava la legittimità del provvedimento
dell'INPS a) per l'errata applicazione dell'art. 9 d.lgs. 262/1948 in
luogo degli artt. 1 e 2 r.d.l. 749/1920, b) per l'inesistenza-in base
alla normativa del 1920 e a differenza di quanto previsto nella
normativa del 1948-del potere di annullamento della contribuzione
versata all'INPS, c) per l'indebito arricchimento dell'INPS provocato
da ciò che alla contribuzione regolarmente versata non
corrisponderebbe alcun trattamento pensionistico, né i contributi
verrebbero rimborsati al lavoratore o al datore di lavoro per mancanza
della relativa domanda la quale, comunque, non troverebbe fondamento in
alcuna norma di legge.
2. - Nel contraddittorio dell'INPS, che nella memoria, depositata
il 20 novembre 1975, aveva chiesto respingersi le domande attrici,
l'adito Pretore, con ordinanza emessa il 21 gennaio 1976, comunicata il
27 e notificata il 28 dello stesso mese, pubblicata nella G. U. n. 118
del 5 maggio 1976 e iscritta al n. 214 R.O. 1976, sollevò d'ufficio la
questione di costituzionalità, in riferimento all'art. 3 Cost., degli
artt. 1 e 2 r.d.l. 9 maggio 1920 n. 749 nella parte in cui non è
previsto il rimborso agli interessati dei contributi per
l'assicurazione invalidità vecchiaia superstiti nei periodi riscattati
sul riflesso che, a sensi dell'art. 9 d.lgs. 262/1948, per il servizio
civile non di ruolo prestato nelle amministrazioni dello Stato
anteriormente alla nomina nei ruoli organici statali l'INPS rimborsa
agli interessati i contributi versati per l'assicurazione INPS nel
periodo riscattato. A giudizio del Pretore la disparità di trattamento
non sarebbe razionale ove si rifletta che gli insegnanti delle scuole
parificate successivamente passati all'insegnamento statale godrebbero
di due pensioni, la INPS e la statale, per l'identica prestazione
d'opere, mentre ciò è escluso per il personale che abbia prestato,
prima della nomina in organico, servizio civile non di ruolo in tutte
le amministrazioni dello Stato. Né - insisteva il Pretore - si
applicherebbe l'art. 9 d.lgs. 262/1948 perché il riconoscimento del
servizio prestato dal Mazzoli dal 1927 al 1958 era avvenuto in base
alle speciali disposizioni del r.d.l. 749/1920 che non sarebbero
integrabili con altre norme.
3.1. - Avanti la Corte si è costituito per la Casini, in virtù di
procura speciale autenticata per not. Gonnelli di Arezzo, l'avv.
Benedetto Bussi, che nelle deduzioni depositate il 25 maggio 1976 ha
concluso per la manifesta infondatezza della proposta questione
argomentando da ciò che la disparità di trattamento non si
risolverebbe in illegittima diseguaglianza per essere diverse le
situazioni poste a raffronto: mentre l'art. 9 d.lgs. 7 aprile 1948 n.
262 concerne il riscatto del servizio civile non di ruolo prestato
nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente alla nomina nei ruoli
speciali, l'art. 2 r.d.l. 9 maggio 1920 n. 749 riguarda il servizio di
ruolo prestato nelle scuole pareggiate da personale successivamente
passato in servizio governativo; a sostegno di tale argomentazione ha
la difesa della Casini richiamato la sent. 14 ottobre 1975 n. 3326, con
la quale la Corte di Cassazione ebbe a giudicare legittima la
coesistenza del diritto alla pensione a carico dell'INPS con il diritto
alla pensione a carico di altra cassa di previdenza. A seguito del
decesso dell'avv. Bussi si sono costituiti, in virtù di procura
speciale per notar P. Bucciarelli Ducci, rep. n. 8954 del 19 gennaio
1983, gli avv.ti Mattia Persiani e Paolo Borri, i quali, nella memoria
depositata il 4 febbraio 1983, hanno argomentato, sulla base dell'art.
38 Cost., nel senso che tutte le prestazioni previdenziali hanno natura
di erogazioni fatte nell'interesse pubblico alla liberazione dal
bisogno come mezzo per garantire l'effettivo godimento dei diritti
civili e politici, e concluso per la dichiarazione d'illegittimità
degli artt. 1 e 2 l. 9 maggio 1920 n. 749 nella parte in cui non
prevedono il rimborso agli interessati dei contributi per
l'assicurazione generale obbligatoria di invalidità, vecchiaia e
superstiti, versati nei periodi riscattati, per contrasto con l'art. 3
Cost..
Non si è costituito l'INPS, né ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri.
3.2. - Nel corso della pubblica udienza dell'8 febbraio 1983 il
giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :
4. - Dalla esposizione svolta sub 1. e 2. emerge a) che la Casini,
sol in via subordinata alla reiezione delle domande in tesi spiegate,
chiese dichiararsi illegittimo l'annullamento della pensione vecchiaia
goduta dal defunto marito prof. Paolo Mazzoli, disposto dall'INPS e
comunicato con nota 28 giugno 1973, b) che il Ministero della Pubblica
Istruzione, con nota del 1 luglio 1971 indirizzata il 10 ottobre 1972
all'INPS aveva chiarito che nessun rimborso di contributi sarebbe stato
da esso Ministero richiesto all'Istituto previdenziale, e c) che la
questione d'illegittimità, ex officio sollevata dal Pretore di Arezzo,
inciderebbe sull'oggetto delle domande subordinate della Casini.
Tale essendo la sostanza del giudizio di merito, è di tutta
evidenza che la mancata considerazione in alcun senso delle domande
principali da parte del Pretore rende irrilevante e, quindi,
inammissibile la proposta questione, a tacere che 1) la nota del
Ministero della Pubblica Istruzione priva di contenuto - sul piano dei
fatti - la obiezione, a favore dell'INPS prospettabile, che
l'erogazione della pensione di riversibilità finirebbe con essere
priva di controprestazione per essere l'Istituto tenuto a rimborsare al
Ministero i contributi, e II) anche di recente ha ricevuto conferma
l'orientamento giurisprudenziale per il quale è da dirsi legittima la
coesistenza del diritto alla pensione a carico dell'INPS con il diritto
alla pensione a carico di altra cassa di previdenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per irrilevanza, la questione
d'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 r.d.l. 9 maggio 1920
n. 749 (Provvedimenti per il rinnovamento dei servizi pregovernativi e
fuori ruolo degli insegnanti delle scuole medie e normali), sollevata,
nella parte in cui non è previsto il rimborso agli interessati dei
contributi per assicurazione invalidità vecchiaia superstiti versati
nei periodi riscattati, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di
Arezzo con ordinanza 21 gennaio 1976 (n. 214 R.O. 1976).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte