Corte costituzionale

Ordinanza n. 89/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1985 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3,

58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni

degli immobili urbani), promossi con ordinanze emesse il 14 dicembre

1983 dal Pretore di Milano, il 6 febbraio 1984 dal Tribunale di Roma,

il 5 aprile 1984 dal Pretore di Maglie, il 14 e 15 febbraio 1984 dal

Pretore di Brindisi, il 17 e il 26 aprile 1984 dal Pretore di Potenza,

il 17 maggio 1984 dal Pretore di Recco e il 29 marzo 1984 dal Tribunale

di La Spezia, iscritte ai nn. 410, 454, 572, 800, 801, 852, 853, 866 e

877 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 266, 294 dell'anno 1984 e n. 7 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile vertente tra Buo

Nunzia Maria e Pedroni Ernesta ed avente ad oggetto licenza per finita

locazione di un immobile abitativo, il Pretore di Milano con ordinanza

del 14 dicembre 1983 (reg. ord. n. 410 del 1984) sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 58 l. 27 luglio 1978 n. 392, in

quanto, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della

stessa legge e soggetti a proroga secondo la legislazione precedente,

esso non prevede il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza

della previa disdetta del locatore di cui al precedente art. 3, che è

invece richiamato dall'art. 65 st.l. per i contratti non soggetti a

proroga;

che la differenza di trattamento sembrava a detto giudice dar luogo

a contrasto con l'art. 3 Cost.;

che infatti il Pretore riteneva che entrambe le categorie di

rapporti di locazione - quelli prorogati dell'art. 58, e quelli non

prorogati dell'art. 65 cit. - dovevano ritenersi analogamente

sottoposti ad ulteriore proroga per effetto della stessa legge n. 392

del 1978;

che la stessa questione veniva sollevata dal Tribunale di Roma (n.

454 del 1984), e dai Pretori di Maglie (n. 572 del 1984), di Brindisi

(nn. 800 e 801 del 1984), di Potenza (nn. 852 e 853 del 1984), di Recco

(n. 866 del 1984) e di La Spezia (n. 887 del 1984), con le ordinanze

meglio indicate in epigrafe;

che i Pretori di Maglie, di Brindisi, di Recco e di La Spezia

indicavano, quale oggetto della impugnativa, "il combinato disposto

degli artt. 58 e 65", ed il Pretore di Recco, anzi, vi aggiungeva anche

l'art. 3 l. cit.;

che i Pretori di Maglie e di La Spezia sostenevano la piena

assimilabilità dei rapporti di cui agli; artt. 58 e 65 citt. anche

richiamando la sentenza di questa Corte n. 22 del 1980;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle

cause nn. 454, 572, 800, 801, 852, 853, 866 e 887 chiedendo che fosse

dichiarata la non fondatezza della questione.

Considerato che tutti i giudizi, per l'identità del loro oggetto,

debbono essere riuniti;

che la questione è stata già decisa da questa Corte con sentenza

6 febbraio 1985 n. 33;

che in essa la Corte ha osservato come la diversità della

disciplina, ritenuta dai giudici a quibus, relativamente alla

necessità della disdetta prima della cessazione del rapporto, tra le

due categorie di contratti, "prorogati" e "non prorogati", di cui agli

artt. 58 e 65 l. n. 392 del 1978, non risulta irrazionale in base alla

sostanziale diversità delle categorie stesse;

che, infatti, i rapporti locativi di cui all'art. 58 cit., già

soggetti a proroga in base alla precedente legislazione vincolistica,

sono stati ulteriormente protratti dalla legge n. 392 del 1978, venendo

così a risultare una normativa particolarmente favorevole per il

conduttore; ciò non si verifica invece, per i rapporti di cui all'art.

65, che sono stati soltanto ricondotti alla nuova disciplina con una

protrazione meramente eventuale e comunque spesso di minima entità;

che su detta diversità delle due categorie non incide minimamente

la sent. n. 22 del 1980, con cui questa Corte ha soltanto esteso ai

contratti di cui all'art. 65 una causa giustificativa del recesso

anticipato del locatore prevista dall'art. 59 l. cit. (per le altre

cause di recesso v. sent. n. 250 del 1983);

che in conclusione la questione, in quanto già decisa, deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392,

sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Roma e dai

Pretori di Milano, di Maglie, di Brindisi, di Potenza, di Recco e di La

Spezia con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa con

sent. n. 33 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte