Sentenza n. 89/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/04/1986 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 50d.P.R. 382/1980
usata come parametro
citata
- art. 5legge 28/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 50, comma
primo, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica) e 5, comma terzo, della
legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento
della docenza universitaria) promossi con ordinanze emesse il 7 e il 17
dicembre 1984 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia -
Sezione staccata di Catania - sui ricorsi proposti da Falsaperla
Antonino ed altri, da Biondi Roberto, da Bonomo Virgilio, da Riggi
Francesco, da Sorge Giovanni, da Lattuada Marcello e da Filetti
Stefania contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritte ai nn.
da 374 a 380 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 208 bis del 1985.
Visto l'atto di costituzione di Pennisi Giovanni ed altri nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
udito l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Alcuni aiuti e assistenti della clinica neurologica
dell'Università di Catania - aventi anche la qualifica di ricercatori
universitari confermati - hanno impugnato presso il Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, i
provvedimenti ministeriali che li avevano esclusi dalla partecipazione
alla seconda tornata dei giudizi d'idoneità a professore associato. Il
Tribunale, con ordinanza 7 dicembre 1984 (n. 374, r.o. 1985), avendo
respinto nel merito la prima censura volta a negare il carattere
restrittivo dell'art. 50, n. 3, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e
l'applicazione di esso in via estensiva ed analogica ai ricorrenti, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma e
dell'art. 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 "nella
parte in cui non contemplano, tra le qualifiche da ammettere ai giudizi
d'idoneità a professore associato, gli aiuti e gli assistenti dei
policlinici e delle cliniche universitarie che di fatto abbiano svolto
attività triennale di ricerca e didattica".
Tale questione è stata sollevata sotto il profilo della violazione
dell'art. 3 della Costituzione, per avere le norme impugnate
irragionevolmente escluso dai giudizi d'idoneità le anzidette
categorie, ammettendo invece - tra gli altri - i tecnici laureati che
abbiano svolto attività didattica e scientifica. Secondo il giudice a
quo, l'irrazionalità della disciplina sarebbe tanto maggiore, in
quanto i tecnici laureati funzionalmente non avrebbero dovuto svolgere
attività didattica e scientifica, ma possono averla svolta solo di
fatto e contra jus, mentre gli aiuti e gli assistenti delle cliniche
universitarie funzionalmente svolgono la suddetta attività, ritenuta
discriminatoriamente solo nel primo caso requisito idoneo al
conseguimento dell'ammissione al giudizio di idoneità a professore
associato.
2. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata.
Nelle note depositate si osserva in proposito che la legge delega
21 febbraio 1980, n. 28, aveva, tra l'altro, il duplice scopo di
riordinare lo stato giuridico dei docenti di ruolo - inquadrandoli
nelle due figure di professori ordinari e straordinari e di professori
associati a seconda della posizione rivestita - e di far cessare il
cosiddetto precariato universitario, collocando tutte le varie
componenti non di ruolo (contrattisti, assegnisti, borsisti, ecc.) nel
ruolo dei ricercatori appositamente creato ex novo. Il decreto delegato
n. 382 dell'11 luglio 1980, negli artt. 50 e 58, ha dato attuazione a
tali principi ammettendo alla tornata dei giudizi di idoneità per
associato e per ricercatore, rispettivamente, solo i docenti di ruolo
(o stabilizzati) e solo il personale universitario non di ruolo.
3. - Si sono costituite anche le parti private, chiedendo che la
questione sia dichiarata fondata.
Nelle deduzioni depositate, a sostegno dell'illegittimità
costituzionale delle norme impugnate si osserva che il legislatore, nel
procedere al riordino della docenza universitaria, ha stimato di
prendere in considerazione la situazione di fatto del tutto particolare
dei tecnici laureati, i quali istituzionalmente sono chiamati a
svolgere attività strumentale e servente in favore del personale
docente universitario nell'esercizio della didattica e della ricerca
scientifica. Per detta categoria la legge di delega (art. 5, L. 21
febbraio 1980, n. 28) e, più estesamente, la legge delegata (art. 50,
n. 3, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382) consentono l'ammissione ai giudizi
d'idoneità a professore universitario di ruolo - fascia degli
associati - purché di fatto si sia svolta attività didattica e di
ricerca scientifica, debitamente comprovata dalla competente facoltà
universitaria. Viceversa - in violazione del principio di uguaglianza -
per gli assistenti e per gli aiuti dei ruoli dei policlinici e delle
cliniche universitarie, assunti per sopperire ai servizi di diagnosi e
cura - svolti in via strumentale per lo svolgimento della istituzionale
attività didattica e di ricerca scientifica - il legislatore ha
escluso lo stesso beneficio accordato ai tecnici laureati dagli artt.
5, L. 28/1980 e 50, n. 3, d.P.R. n. 382/1980, nonostante che i primi,
a differenza dei secondi, abbiano svolto in base alle mansioni inerenti
alla qualifica di assunzione attività didattica e di ricerca
scientifica oggettivamente più qualificata, dopo aver superato un
pubblico concorso di ammissione, del tutto pari a quello per la nomina
ad assistente ordinario.
4. - Identica questione è stata sollevata dal T.A.R. per la
Sicilia, sezione di Catania, con altre sei ordinanze in data 17
dicembre (nn. 375-380, r.o. 1985).
Anche nei giudizi Così promossi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate non
fondate.
Non si sono costituite, invece, parti private. Considerato in diritto :
5. - I giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe, data la
identità delle questioni dedotte, possono essere riuniti e decisi
congiuntamente.
6. - La questione prospettata nelle ordinanze consiste nello
stabilire se l'art. 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e l'art.
5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 contrastino
con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non contemplano, tra le
qualifiche da ammettere, in via transitoria, ai giudizi d'idoneità a
professore associato, gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e
delle cliniche universitarie, che di fatto abbiano svolto attività
triennale di ricerca e di didattica. Ciò per la differenza di
trattamento di dette categorie rispetto a quella dei tecnici laureati
(che abbiano svolto per pari periodo attività di ricerca e didattica),
i quali sono ammessi ai giudizi d'idoneità a professore associato.
In particolare, le fattispecie sottoposte all'esame del Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania (eccettuate
quelle relative ai giudizi iscritti sub i numeri 377, 379 e 380/85),
erano state determinate dalla esclusione di medici interni, aiuti e
assistenti di quel policlinico e della clinica universitaria di
neurologia, dalla partecipazione alla seconda tornata del giudizio di
idoneità a professore universitario di ruolo, fascia degli associati,
bandita con dd.mm. 26 aprile e 10 ottobre 1983.
Sulla prospettazione (e sulla sostanza) della questione non incide
l'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, che, interpretando
autenticamente l'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980, dichiara la
tassatività dell'indicazione di coloro che possono essere inquadrati,
a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori
associati e pone il divieto dell'assimilazione o dell'equiparazione di
altre categorie.
Questo precetto non altera, né modifica, infatti, i termini della
questione di costituzionalità, sollevata dal Tribunale amministrativo
regionale; anzi, li rafforza. Prescrivendo la non estensibilità delle
categorie ammesse ai giudizi di idoneità a professore associato, esso
dà alla formulazione ipotetica dei motivi di incostituzionalità del
giudice a quo il crisma della valutazione conforme della legge.
Non sorge, quindi, problema di restituzione degli atti a tale
giudice per un nuovo esame della rilevanza della questione in relazione
alla legge sopravvenuta.
7. - L'ammissione al giudizio di idoneità dei tecnici laureati non
era prevista nel disegno di legge di delegazione al governo per il
riordinamento della docenza universitaria; essa fu inserita con
emendamenti formulati in sede parlamentare, accolti con largo consenso
dalle parti politiche (cfr. Camera dei deputati, Atto n. 810, VIII
legislatura, pagg. 6264-6266).
Il progetto governativo si ispirava - secondo la presentazione del
Ministro della pubblica istruzione proponente - all'esigenza di colmare
il "prolungato vuoto di una normativa adeguata all'acutezza del
problema", caratterizzato anche dal blocco del corpo docente, blocco
che aveva determinato l'insorgere di un "imponente e multiforme
precariato", ammesso nelle strutture universitarie in base a titoli
diversi.
Alla lunga inerzia si intendeva provvedere dando una definitiva
configurazione alle molteplici situazioni: in questo quadro, gli
emendamenti che estendevano l'ammissione dei tecnici laureati ai
giudizi transitori di idoneità, venivano giustificati dalla identità
della loro figura con quella degli assistenti del ruolo ad esaurimento,
per l'attività didattica da essi svolta e per la nomina conseguita a
seguito di concorso (Atti cit. pag. 6266).
Nella discussione al Senato il ministro per la pubblica istruzione
si dichiarò contrario all'estensione, rilevando che il ruolo dei
tecnici laureati "è disciplinato normativamente come ruolo non
docente"; "né il riferimento al requisito dell'attività didattica e
scientifica risulta idoneo ad identificare condizioni oggettivamente
verificabili" (Senato della Repubblica, Giunte e commissioni, atto n.
77 del 31 gennaio 1980, pagg. 14 e 15).
In quella stessa sede, le "condizioni oggettive", furono subito
dopo fissate, in apposito emendamento, con la determinazione del
periodo di tempo (triennio) nel quale l'attività scientifica e
didattica doveva essere svolta e nella connessa documentazione,
affidata al preside della facoltà, con riferimento ad atti risalenti
al periodo dell'effettivo svolgimento dell'attività stessa.
8. - Siffatti requisiti, di ordine sostanziale, cronologico e
documentale, furono espressamente sanciti nell'art. 5, terzo comma, n.
3, della legge di delegazione (n. 28 del 1980), e nell'art. 50, n. 3
della legge delegata n. 382, che fissarono anche l'anno accademico
1979-80 come periodo di termine finale per lo svolgimento (triennale)
dell'attività didattica e scientifica.
Entrambe queste norme sono state sospettate di incostituzionalità
dalle ordinanze del Tribunale amministrativo siciliano, per violazione
del principio di uguaglianza e per irragionevolezza della disciplina
(art. 3 Cost.): l'accesso al giudizio di idoneità non poteva essere
negato ai medici interni (aiuti e assistenti) dei policlinici e delle
cliniche universitarie, dal momento che essi, proprio in ragione della
loro qualifica, erano chiamati a svolgere attività didattica e
scientifica, oltre che di diagnosi e di cura; mentre tali attività
erano svolte dai tecnici laureati, de facto et contra jus (non in
conformità, dunque, della qualifica e dei loro compiti istituzionali).
Osserva la Corte che, secondo la l. 3 novembre 1961, n. 1255
("Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle
Università"), - la quale istitul' presso il ministero della pubblica
istruzione il ruolo dei tecnici laureati -, questi erano destinati a
svolgere i loro compiti presso gli "istituti delle facoltà o scuole,
dotati di attrezzature scientifico-didattiche di particolare
complessità" e, prevalentemente, presso quelli, le cui attrezzature
servissero "alle attività didattiche e scientifiche di più cattedre".
Tale funzione strumentale e coadiuvante dell'attività dei tecnici
laureati, rispetto a quella didattica e scientifica svolta dal
personale docente, è confermata e precisata dal d.P.R. n. 382 del
1980 (art. 35).
9. - Alla stregua di questa normativa la censura di
incostituzionalità appare fondata: la "ratio", innanzi precisata,
della estensione del beneficio ai tecnici laureati (svolgimento di
attività scientifica e didattica assistita da specifici requisiti),
ricorre - e con puntuale legittimazione - nei confronti dei medici
interni dei policlinici e delle cliniche universitarie, i quali abbiano
conseguito la qualifica di assistente (alcuni di essi sono pervenuti a
quella di aiuto), a seguito di pubblico concorso, se, entro l'anno
accademico 1979/1980, abbiano svolto per un triennio attività
didattica e scientifica, da comprovare con le rigorose modalità già
indicate.
In sede parlamentare (cfr. Atti della Camera dei deputati cit.,
pag. 6265) fu posta in evidenza la posizione dei medici interni, con la
qualifica di assistente: figure "equiparate in ogni momento della loro
attività lavorativa agli assistenti universitari", anche per le
modalità della nomina, avvenuta dopo l'espletamento di procedura
concorsuale pubblica, "che ha ricalcato fedelmente quella prevista per
gli assistenti ordinari, sia come prova di esame, sia come composizione
delle commissioni". Dagli atti parlamentari non emerge alcun elemento
che illumini la mancata applicazione a questa categoria del beneficio
esteso ai tecnici laureati, pure per essa proposto: mentre, nella
discussione del progetto al Senato, il ministro per la pubblica
istruzione (Senato, Atto cit.) si dichiarò contrario all'emendamento
estensivo, assumendo peraltro l'impegno di affrontare la questione in
sede di riforma della facoltà di medicina.
10. - Questa Corte ha già avuto occasione di toccare il tema della
natura e della consistenza della categoria dei medici interni
universitari, anteriormente alla normativa posta dalla L. n. 28 e dal
d.P.R. n. 382 cit., che, rispettivamente nell'art. 7 lett. h) e
nell'art. 58, comma primo, lett. i), ne hanno previsto l'inquadramento,
previo giudizio di idoneità, nella fascia dei ricercatori
universitari. Nella sentenza 22 febbraio 1985, n. 46, è stato
individuato nell'"autodeterminazione discrezionale delle singole
università" il fondamento della disciplina delle diverse modalità di
reclutamento degli appartenenti a questa categoria, verificatesi nella
prassi di taluni atenei (delibera del consiglio di amministrazione
dell'Università o del consiglio di facoltà, ovvero pubblico concorso,
talora con l'intervento del consiglio di amministrazione).
Le carenze normative ed amministrative del settore, alle quali già
si è fatto cenno, e le conseguenti disfunzioni dell'apparato dettero
luogo, tra l'altro, anche a gravi deficienze di personale medico
qualificato, soprattutto a seguito della soppressione dell'assistentato
(1973), senza la contestuale previsione (ed attuazione) di una
alternativa fonte di provvista. Questa ed altre cause di disfunzione
del sistema, in bilico tra vecchio e nuovo, - che ebbero larga eco
nelle sedi governativa e parlamentare, in occasione dell'esame del
ricordato progetto di riordinamento della docenza - indussero le
autorità universitarie a misure organizzativi e funzionari di
emergenza, sviando i tecnici laureati verso attività ad essi non
proprie e delineando la figura del medico interno (assistente o aiuto).
Connotato qualificante di tale figura è l'attitudine ad esplicare
(accanto all'attività di diagnosi e cura) attività scientifica e
didattica proprio in base alla qualifica di aiuto od assistente,
conseguita per pubblico concorso da molti dei medici ricorrenti avanti
al Tribunale amministrativo regionale siciliano.
Tale figura, che, come si è detto, fu incrementata da ragioni
contingenti, finl' con l'inserirsi nella struttura, determinando talora
situazioni aberranti, come si rileva in taluni dei giudizi che hanno
dato luogo alle ordinanze di rimessione: Così, nel caso di un medico
interno, aiuto per concorso, che non fu ammesso al giudizio di
idoneità per professore associato, al quale invece parteciparono
assistenti (appartenenti al ruolo ad esaurimento), da lui diretti e
coordinati.
Riportando il discorso nei suoi termini generali, appare chiaro che
nella presenza delle circostanze del superamento del concorso e dello
svolgimento, entro l'anno accademico 1979-80, del triennio di attività
scientifica e didattica, l'esclusione dal giudizio di idoneità dei
medici interni (assistenti ed aiuti) risulta priva di qualsiasi
razionalità e determina, se raffrontata con quella dei tecnici
laureati, un ingiustificato diverso trattamento di una categoria,
rispetto alla quale ricorrono - quanto meno - gli stessi requisiti che
condussero ad attribuire il beneficio alla categoria di comparazione.
La Corte, pur consapevole che la ratio, giustificatrice del
precetto che consentl' l'ammissione dei tecnici laureati al giudizio di
idoneità, non può cessare di esplicarsi fino a quando non abbia
espresso tutta la sua energia operativa, esclude nella specie - come
bene ha fatto il giudice rimettente - l'applicazione estensiva od
analogica della normativa. Si tratta, infatti, di precetti tassativi,
riferibili a specifiche categorie, appositamente individuate ed
enumerate (nn. 3 degli artt. - 50 d.P.R. n. 382 e 5, terzo comma, l. n.
28 del 1980), distinte per particolari elementi propri di ciascuna di
esse. Tale tassatività, ispirata a ragioni di garanzia e certezza,
resa palese dalla struttura e dal contenuto della norma, espressamente
dichiarata dal legislatore (art. 9 l. 9 dicembre 1985, n. 705 cit.:
cfr. n. 6), non rende applicabili per analogia ai medici interni le
norme che regolano la situazione dei tecnici laureati, pur nel concorso
dell'eadem ratio. Necessita, di conseguenza, per riparare
all'ingiustificata sperequazione, la dichiarazione di
incostituzionalità delle disposizioni sospettate dal giudice a quo.
11. - Non appare idoneo a contrastare le conclusioni, alle quali si
è pervenuti, il rilievo del Presidente del Consiglio dei ministri,
secondo il quale la diversità di trattamento tra le due categorie dei
tecnici laureati e dei medici interni, in possesso degli anzidetti
requisiti, sarebbe giustificata dalla preesistenza (alla legge di
riordinamento della docenza universitaria) della categoria del
personale tecnico laureato e dell'appartenenza di esso ad apposito
ruolo. Preesistente, anche se mancante di una disciplina specifica
(cfr. sentenza di questa Corte n. 46 del 1985, già richiamata) era
anche la categoria dei medici interni, di quei medici che - nelle
fattispecie in esame - erano stati nominati per concorso aiuti o
assistenti di clinica universitaria.
Quanto all'appartenenza ad apposito ruolo che - secondo
l'affermazione del Presidente del Consiglio - giustificherebbe il
diverso trattamento dei tecnici laureati, osserva la Corte che essa non
può essere assunta ad elemento determinante, dato che la legge n. 28 e
il d.P.R. n. 382 prevedono l'ammissione al giudizio di idoneità di
personale non di ruolo, come si verifica rispetto a talune figure di
professore incaricato.
Né è esattamente invocata la decadenza, che deriverebbe
dall'ottenuto inquadramento dei medici interni nella categoria dei
ricercatori confermati, poiché tale inquadramento non può implicare
rinuncia o acquiescenza, preclusivi della pretesa a partecipare al
giudizio di idoneità ad associato. La qualifica di ricercatore
concretava una posizione, il cui conseguimento non pregiudicava
l'accesso alla categoria dei professori associati (quasi
contestualmente rivendicato).
Va quindi dichiarata fondata la censura di incostituzionalità,
sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
sezione di Catania, con le ordinanze nn. 374, 375, 376 e 378 (r.o.
1985), dell'art. 50, n. 3 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 5,
terzo comma, l. 21 febbraio 1980, n. 28, in relazione all'art. 3 Cost..
Va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la censura
di illegittimità costituzionale sollevata con le ordinanze nn. 377,
379 e 380 (dello stesso ruolo), in quanto non riguarda soggetti in
possesso della qualifica di aiuto o di assistente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara:
a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3
della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il
riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione e per la relativa sperimentazione organizzativa e
didattica"), e dell'art. 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"), in
riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non contemplano tra le
qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità gli aiuti e gli
assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in
base a pubblico concorso, che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano
svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima
comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della
facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle
attività medesime;
b) la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale delle norme indicate sub a), sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
sezione di Catania, con le ordinanze, iscritte sub nn. 377, 379 e 380,
r.o. 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte