Sentenza n. 89/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/03/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 97, terzo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa
il 19 dicembre 1990 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile
vertente tra la s.p.a. Cliniche Riunite, in persona del liquidatore,
e l'Esattoria del Comune di Roma ed altro, iscritta al n. 375 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione del Monte dei Paschi di Siena
(Esattoria del Comune di Roma) e della s.p.a. Cliniche Riunite,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi l'avvocato Saverio Casulli per il Monte dei Paschi di Siena
e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Roma, in data 27 maggio 1983 dichiarava, ai
sensi dell'art. 97, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, il
fallimento della Società per azioni Cliniche Riunite per debito di
imposte, iscritto a ruolo provvisoriamente, siccome pendenti i
ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie.
La fallita proponeva opposizione sostenendo, tra l'altro, la
inesistenza del debito e comunque la provvisorietà
dell'accertamento.
Il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della detta disposizione, nella parte in cui consente ed impone la
richiesta e la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore
commerciale per il mancato pagamento di tutte o della unica rata di
un medesimo ruolo, quando il relativo ammontare sia superiore a lire
500.000, sia che il debito risulti da una iscrizione a ruolo a titolo
definitivo sia che la iscrizione sia stata operata in via provvisoria
a seguito di accertamento non definitivo; nonché nella parte in cui
non consente, dopo la emanazione della sentenza di fallimento, allo
stesso imprenditore, di coltivare il ricorso dinanzi alle competenti
Commissioni tributarie e sopratutto di ottenere una decisione
rilevante nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di
fallimento.
A parere del remittente, sarebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione, in quanto il fatto che consente
la richiesta e la dichiarazione di fallimento sarebbe sia
l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo sia quella provvisoria a
seguito dell'accertamento non definitivo che rimarrebbe produttivo di
effetti anche in caso di accoglimento del ricorso pendente dinanzi
alla Commissione tributaria, mentre in ogni altro caso il giudice
fallimentare può accertare la fondatezza del titolo provvisoriamente
esecutivo;
b) l'art. 24 della Costituzione, in quanto l'imprenditore
dichiarato fallito non ha alcuna difesa contro l'operato
dell'Intendenza di Finanza anche nel caso di accoglimento del suo
ricorso, mentre ogni altro imprenditore può provare la inesistenza
del debito;
c) l'art. 101 della Costituzione, in quanto il giudice
fallimentare non può sindacare la legittimità della pretesa
fiscale, riservata alla competenza esclusiva delle Commissioni
tributarie e si deve limitare ad accertare solo il mancato pagamento
del tributo.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2.1. - Nel giudizio si sono costituiti la s.p.a. Cliniche Riunite
e il Monte dei Paschi di Siena, gestore della Esattoria comunale di
Roma.
La prima si è sostanzialmente riportata alle argomentazioni
svolte dal giudice remittente.
Il Monte dei Paschi di Siena ha sostenuto la irrilevanza della
questione, perché persiste la morosità almeno per uno dei debiti
tributari.
È intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ha premesso che il fallimento fiscale costituisce una sanzione per
la morosità del debito di imposta e un efficace mezzo per la
realizzazione coattiva dei relativi crediti di imposta e che la
morosità deve essere unitariamente considerata qualunque sia il tipo
di iscrizione a ruolo.
Ha poi eccepito la inammissibilità della questione per mancanza
di rilevanza in quanto la riconosciuta inesistenza del debito di
imposta avrebbe determinato la revoca del fallimento.
Nel merito ha sostenuto la infondatezza della questione alla
stregua della giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 195 del 1971,
e 215 del 1975), rilevando che l'interessato può far valere dinanzi
al giudice fallimentare la inesistenza dei presupposti (soggettivi ed
oggettivi) richiesti per la dichiarazione di fallimento tra cui la
inesistenza del debito di imposta.
La questione è stata fissata in un primo tempo per la trattazione
in camera di consiglio.
Nella imminenza di quella hanno presentato memorie la difesa del
Monte dei Paschi di Siena e l'Avvocatura Generale dello Stato.
La prima ha insistito sulle osservazioni formulate e in
particolare sulla esistenza del debito. L'Avvocatura Generale dello
Stato ha rilevato che, prima della dichiarazione di fallimento, le
Commissioni tributarie hanno annullato gli accertamenti, onde la
mancanza del presupposto per la dichiarazione di fallimento.
La trattazione della causa è stata poi rimessa alla pubblica
udienza.
Nella sua imminenza ha presentato memorie la difesa del Monte dei
Paschi di Siena, la quale si è riportata alle precedenti
osservazioni, rilevando che la eventuale declaratoria di
illegittimità costituzionale della disposizione censurata si
rifletterebbe anche sulla esecuzione individuale. Considerato in diritto
1. - La Corte deve verificare se l'art. 97, terzo comma, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui a richiesta
dell'Intendente di Finanza, prevede la dichiarazione di fallimento
del debitore di imposta che sia imprenditore commerciale, per
morosità di rata o rate di imposta di importo superiore a lire
500.000, ancorché iscritte a ruolo in via provvisoria per la
pendenza di ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie, violi:
a) l'art. 3 della Costituzione, in quanto irragionevolmente
sono sottoposte a fallimento fiscale situazioni diverse, quali sono i
crediti tributari definitivamente accertati e quelli provvisori ed
incerti;
b) l'art. 24 della Costituzione, perché, nel giudizio di
opposizione al fallimento, prima che si pronuncino o
l'Amministrazione finanziaria o le commissioni tributarie,
l'imprenditore non può dimostrare la insussistenza del debito;
c) l'art. 101 della Costituzione, perché il giudice ordinario
non avrebbe il potere di sindacare la legittimità della pretesa
fiscale, facendosi in tal modo sopravvivere il principio
incostituzionale del solve et repete.
2. - Si osserva preliminarmente che l'eccezione di
inammissibilità sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato, non
può trovare accoglimento, perché è contestata la insussistenza del
debito di imposta che ha determinato la dichiarazione del fallimento
fiscale della ricorrente.
3. - La questione è stata già esaminata da questa Corte (sent.
n. 215 del 1975), ed è stata dichiarata non fondata.
I mutamenti verificatisi nel frattempo, in specie nel sistema
economico-finanziario, inducono ad una rimeditazione, in quanto sono
certamente venute meno le ragioni logico-giuridiche che
giustificavano l'istituto e il trattamento fatto al debitore di
imposta che ha la qualità di imprenditore commerciale rispetto ad
ogni altro debitore di imposta che non riveste detta qualità.
Sopratutto si considera che per la massiccia svalutazione
monetaria che si è avuta negli anni successivi alla entrata in
vigore del decreto che contiene la disposizione impugnata (d.P.R. n.
602 del 1973) ad oggi, non risulta più ragionevole il limite di
500.000 lire per la dichiarazione di fallimento, specie se posto in
relazione agli effetti che la dichiarazione produce sia sulla persona
dell'imprenditore sia sulla sua azienda.
Un debito di imposta di entità esigua può produrre effetti
gravissimi e devastanti anche perché il fallimento fiscale può
aprire la via a quello ordinario, facendo venire meno la possibilità
di un risanamento e di un superamento di crisi aziendali temporanee
con effetti deleteri anche sulla occupazione.
Il fallimento dell'imprenditore datore di lavoro importa infatti
la cessazione dell'attività e conseguentemente il licenziamento dei
dipendenti.
Il che rende ancora più riprovevole il ricorso a un mezzo di pura
costrizione e coazione che peraltro in definitiva reintroduce
nell'ordinamento il principio già dichiarato illegittimo, del solve
et repete.
Inoltre, la modesta entità del debito è sproporzionata non solo
per le conseguenze di ordine economico e personale che può produrre,
ma in rapporto allo stesso costo del meccanismo, che peraltro, specie
se la sfera dei creditori si allarga a quelli ordinari, può rendere
incerta persino la realizzazione della finalità che si propone.
Invece più utile si appalesa il ricorso alla esecuzione
individuale, che è un mezzo di riscossione eguale per tutti i
debitori di imposta.
4. - La rimeditazione della questione è altresì imposta dalla
stessa interpretazione della disposizione censurata effettuata dai
giudici ordinari. Interpretazione alla quale si è necessariamente
ricorso perché il legislatore, per il fallimento di cui trattasi,
non ha previsto una procedura specifica e i giudici hanno dovuto
adattare quella dettata per il fallimento ordinario, tenendo, però,
conto sia del presupposto oggettivo che è la sola morosità del
debitore nel pagamento di una o di più rate di imposte sia delle
finalità da raggiungersi. In sostanza nella fase antecedente alla
dichiarazione di fallimento, all'imprenditore non è concessa una
difesa utile, idonea a scongiurare gli effetti dannosi che possono
verificarsi sia sulla sua persona che sulla sua azienda.
Infatti, secondo l'indirizzo giurisprudenziale formatosi in
materia, in questa fase il giudice fallimentare prima della
dichiarazione di fallimento può solo accertare se il debitore abbia
o meno la qualità di imprenditore commerciale; se il debito di
imposta ancora sussiste nei limiti della previsione normativa (oltre
le lire 500.000) o se invece, per effetto di una pronuncia definitiva
del giudice tributario, sia stato accertato di entità inferiore; o
se sia venuta meno la esecutività del ruolo, specie per la
sospensione accordata da un provvedimento dell'Amministrazione
finanziaria.
Non ha alcun rilievo nemmeno la pendenza del giudizio dinanzi alla
commissione diretta ad accertare la esistenza della obbligazione
tributaria.
La richiesta di fallimento ha per fondamento la sola iscrizione a
ruolo anche se provvisoria. Non è possibile nemmeno addurre ragioni
giustificatrici della morosità. Secondo il giudice remittente nella
procedura che si instaura è irrilevante la stessa decisione della
Commissione tributaria ed il Tribunale fallimentare non può entrare
nel merito e verificarne la fondatezza.
Si nota la differenza di trattamento dell'imprenditore debitore di
imposta rispetto a un debitore non imprenditore.
Nel fallimento c. d. ordinario il giudice che riceve l'istanza
prima di dichiarare il fallimento sente le parti, creditore istante e
debitore; può concedere a quest'ultimo una dilazione per il
pagamento del debito sospendendo di provvedere sulla istanza di
fallimento; può altresì verificare i presupposti della
dichiarazione di fallimento, cioè l'esistenza della stato di
insolvenza che è cosa diversa dalla morosità del pagamento o
addirittura la sussistenza del titolo, specie se si tratta di un
titolo provvisorio.
4.1. - Vero è che una difesa più ampia è concessa in sede di
opposizione.
Ma essa non fa venir meno le conseguenze che già si sono prodotte
per effetto della dichiarazione di fallimento e sono possibili
ulteriori effetti pregiudizievoli, come si è innanzi rilevato.
Non è affatto soddisfacente la stessa eventuale revoca del
fallimento, in quanto restano i detti effetti dannosi e non sono
riparati sufficientemente.
In tale situazione sussiste la denunciata violazione dell'art. 24
della Costituzione, in quanto la sola previsione di un rimedio
difensivo non è sufficiente per fare ritenere adempiuto il precetto
costituzionale, se esso non produce alcun effetto utile per la
conservazione o la affermazione del diritto di cui si è titolari,
specie se si considerano gli effetti che si producono anche sulla
personalità del debitore.
Va, infine, rilevato che la dichiarata illegittimità dell'art.
97, terzo comma, denunciato, che fa venir meno la procedura
concorsuale, non produce alcun effetto pregiudizievole sulla
procedura esecutiva individuale.
L'accoglimento della questione per uno dei parametri invocati
rende superfluo l'esame della violazione degli altri due parametri di
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 97, terzo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte