Sentenza n. 89/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1993 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice
civile promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991 dalla Corte
di appello di Roma sul reclamo proposto da Carlo Lolli avverso il
provvedimento negativo di adozione del Tribunale, ordinanza iscritta
al n. 173 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte d'appello di Roma - investita del reclamo proposto
dal signor Carlo Lolli avverso il decreto del Tribunale che aveva
rigettato, mancando la differenza di età di almeno diciotto anni tra
adottante ed adottato, la domanda che egli aveva proposto per
l'adozione ordinaria della figlia maggiorenne che la moglie aveva
avuto dal primo matrimonio, da tempo sciolto - ha sollevato, con
ordinanza emessa il 10 dicembre 1991, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui,
limitatamente al caso del coniuge che chiede di adottare il figlio,
anche adottivo, dell'altro coniuge, non consente al giudice di
ridurre, quando l'adottando sia di fatto stabilmente inserito nel
contesto familiare e sussistano validi motivi per la realizzazione
dell'unità familiare, l'intervallo di età di diciotto anni che la
stessa disposizione prevede debba intercorrere tra adottante e
adottando.
Il giudice rimettente premette che è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, quinto comma, della
legge 4 maggio 1983, n. 184, che disciplina l'adozione di minori in
casi particolari, nella parte in cui questa disposizione non consente
al giudice di derogare, nell'ipotesi del minore figlio anche adottivo
dell'altro coniuge, alla prescrizione relativa al divario di età di
diciotto anni tra adottante e adottando, quando sussistano validi
motivi per la realizzazione dell'unità familiare (sentenza n. 44 del
1990). La Corte d'appello considera irragionevole la disciplina
dettata per l'adozione ordinaria dall'art. 291 del codice civile, che
prevede come inderogabile il limite del divario di età anche quando
l'adottando sia di fatto stabilmente inserito nel nucleo familiare
dell'adottante.
L'adozione di persone maggiori di età ha la finalità di
trasmettere il nome di chi non ha discendenti legittimi o legittimati
e di dare all'adottante un erede; ma lo scopo dell'istituto, ad
avviso del giudice rimettente, non è necessariamente limitato ai
risvolti patrimoniali, ben potendo comprendere anche quello di inserire a pieno titolo l'adottando nella famiglia alla quale di fatto
partecipa.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
L'Avvocatura sostiene che non è pertinente il richiamo alla
sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 1990, essendo diversi i
presupposti e le finalità dell'adozione di minori in casi
particolari, presi in esame da quella sentenza, rispetto ai
presupposti ed alle finalità dell'adozione di persone maggiori di
età, tanto più che nei due istituti assume differente rilievo
l'interesse dei soggetti del rapporto.
Inoltre, secondo l'Avvocatura, l'unità familiare costituisce un
presupposto fondamentale per l'armonico sviluppo della personalità
dei minori ed è pertanto rilevante ai fini della loro adozione,
mentre nell'adozione del maggiore di età è prevalente l'interesse
dell'adottante, in ragione dello scopo di tramandare nel tempo il
nome di chi non ha discendenti e dell'interesse ad avere un erede.
Infine, ad avviso della Avvocatura, sarebbe del tutto inconferente il
richiamo al parametro dell'art. 30, primo e secondo comma, della
Costituzione. Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Roma dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui,
disciplinando le condizioni dell'adozione di persone maggiori di
età, stabilisce che l'adottante deve superare di almeno diciotto
anni l'età dell'adottando, senza prevedere che il giudice possa
ridurre la differenza di età richiesta da questa disposizione, nel
caso di adozione del figlio maggiorenne, anche adottivo, dell'altro
coniuge.
La Corte d'appello indica quali parametri di valutazione per il
giudizio di legittimità costituzionale gli artt. 2, 3 e 30, primo e
secondo comma, della Costituzione. Esisterebbe una irragionevole
disparità di trattamento tra maggiorenni e minorenni, giacché solo
per questi ultimi l'adozione sarebbe possibile anche quando manchi la
differenza di età tra adottante ed adottato ordinariamente
richiesta, mentre tra i due istituti (adozione ordinaria e adozione
in casi particolari) non si darebbero differenze. Ad avviso del
giudice rimettente anche l'adozione di persone maggiori di età
potrebbe avere per scopo non tanto l'attribuzione del nome e la
prefigurazione di un erede, quanto l'inserimento a pieno titolo
dell'adottando nella famiglia della quale, di fatto, costituisca uno
dei membri.
La Corte d'appello sollecita, in definitiva, l'applicazione anche
all'adozione ordinaria delle ragioni in base alle quali è stata
ritenuta costituzionalmente illegittima, per l'adozione di minori in
casi particolari, la mancata previsione del potere del giudice di
accordare una ragionevole riduzione della differenza di età di
diciotto anni tra il coniuge adottante ed il minore adottando, quando
quest'ultimo sia figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge (art. 44,
primo comma, lettera b), della legge n. 184 del 1983).
2. - Il giudice rimettente muove dalla premessa della ritenuta
identità di situazioni nelle quali verserebbero gli adottandi - nel
caso di adozione del figlio del coniuge dell'adottante - tanto che si
tratti di adozione ordinaria quanto che si tratti di adozione di
minori.
Ma proprio questa premessa non è esatta, in ragione della
differente disciplina che caratterizza in modo diverso, per
struttura, per funzione e per ampiezza dei poteri attribuiti al
giudice, l'adozione di minori rispetto all'adozione di persone di
maggiore età.
L'organica disciplina della adozione dei minori, dettata dalla
legge n. 184 del 1983, ha come essenziale e dominante obiettivo - in
conformità alle convenzioni internazionali volte a disciplinare e
proteggere in modo specifico i minori (si veda in proposito la
Convenzione di Strasburgo sulla loro adozione, ratificata in forza
della legge 22 maggio 1974, n. 357) - l'interesse dei minori stessi
ad un ambiente familiare stabile ed armonioso, nel quale si possa
sviluppare la loro personalità, godendo di un equilibrato contesto
affettivo ed educativo che ha come riferimento idonei genitori
adottivi.
Coessenziali all'adozione dei minori sono l'inserimento nella
famiglia di definitiva accoglienza ed il rapporto con i genitori
adottivi, i quali assumono la responsabilità educativa dei minori
adottati. Ne deriva l'attribuzione ad essi delle potestà e dei
doveri che caratterizzano la posizione dei genitori nei confronti dei
figli, anche quando, come nella adozione in casi particolari (art. 48
della legge n. 184 del 1983), il minore non sempre versi in stato di
abbandono e non cessino del tutto i rapporti con i genitori di
origine. In questo contesto, che implica di necessità il pieno
inserimento del minore nella comunità familiare adottiva, si colloca
l'obbligo dell'adottante di mantenere, istruire ed educare
l'adottato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 147 del
codice civile per i figli nati nel matrimonio (art. 48 della legge n.
184 del 1983).
La specialità di questa disciplina legislativa risponde alla
specificità delle esigenze di protezione del minore. In funzione
dell'interesse di quest'ultimo il provvedimento di adozione è
circondato di particolari cautele ed è pronunciato all'esito di un
procedimento che implica un incisivo controllo del Tribunale per i
minorenni, volto a verificare, al di là della volontà delle parti
interessate, se l'adozione realizza il preminente interesse del
minore. Lo stesso procedimento consente inoltre al giudice di
indagare sull'attitudine dell'adottante ad educare il minore, sui
motivi dell'adozione, sulla personalità del minore, sulla
possibilità di idonea convivenza (art. 57 della legge n. 184 del
1983).
Tutte queste specifiche condizioni hanno consentito di valutare
come l'adozione di un minore figlio del coniuge dell'adottante sia
necessaria per assicurare all'adottando, con l'inserimento a pieno
titolo nella famiglia e con l'attribuzione del cognome dei fratelli
uterini generati in costanza di matrimonio, il superamento "del
disagio sociale della manifesta diversità di origine con possibile
disarmonia nella formazione psicologica e morale del minore stesso".
Si è così ritenuto che questo interesse prevalga sul limite del
divario di età tra adottante e adottato, limite che può essere
eccezionalmente superato quando sia indispensabile, secondo il
rigoroso apprezzamento del giudice, per salvaguardare i valori di
protezione del minore, assicurando allo stesso una famiglia (sentenza
n. 44 del 1990).
L'esigenza di evitare gravi danni allo sviluppo della personalità
del minore, causati dal venir meno dell'unità di vita e di
educazione tra fratelli minori, uno dei quali già adottato, ha
consentito inoltre, in casi altrettanto rigorosamente circoscritti ed
eccezionali, il superamento dello stesso limite del divario di età
massimo tra adottante ed adottato (sentenza n. 148 del 1992).
3. - L'adozione di persone maggiori di età si caratterizza in
modo ben diverso da come in precedenza delineato. Essa non implica
necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza
familiare, non determina la soggezione alla potestà dei genitori
adottivi, né impone all'adottante l'obbligo di mantenere, istruire
ed educare l'adottato. Inoltre l'adozione di persone maggiori di età
è essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e
dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui
requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il
ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando
(art. 312 del codice civile).
Nell'adozione di persone maggiori di età al giudice non è
attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della
persona dell'adottando; né possono essere effettuati quegli incisivi
controlli previsti per l'adozione di minori, che
significativamenterispecchiano la diversità di presupposti e di
finalità dei due istituti.
Risulta quindi razionalmente giustificata una diversità di
disciplina anche nel superamento - consentito solo per l'adozione di
minori, in casi eccezionali che esigono una specifica indagine e la
rigorosa valutazione del giudice - del limite posto dal divario di
età ordinariamente richiesto tra adottante ed adottando, superamento
che si giustifica in ragione del raccordo tra l'unità familiare ed
il momento ineliminabilmente formativo ed educativo, che caratterizza
lo sviluppo del minore in una famiglia ed esige una particolare
protezione che solo quella famiglia può assicurare.
La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte
d'appello di Roma non è dunque fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 291 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt.
2, 3, e 30, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Corte
d'appello di Roma con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte