Corte costituzionale

Ordinanza n. 89/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22,

del codice della strada (approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n.

285), promossi con due ordinanze emesse il 27 aprile 1996 dal pretore

di Cremona nei procedimenti penali a carico di Lara Balzarini e di

Giordano Denti, iscritte ai nn. 773 e 774 del registro ordinanze 1996

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 27

aprile 1996 (reg. ord. n. 773 e n. 774 del 1996) nel corso di

altrettanti procedimenti penali promossi con le imputazioni di

contravvenzione al divieto di inversione del senso di marcia sulle

carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade, il

pretore di Cremona ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176,

comma 22, del codice della strada (approvato con d.lgs. 30 aprile

1992, n. 285), nella parte in cui prevede che all'accertamento del

reato segua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione

della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi,

anche quando il fatto sia commesso senza che si determini alcuna

situazione di pericolo, mentre la sospensione della patente è

prevista per un periodo inferiore per la violazione, nelle stesse

aree, di altre norme che disciplinano la circolazione stradale (art.

222 del codice della strada), quando derivino danni alle persone

(lesioni personali colpose e omicidio colposo);

che il giudice rimettente ritiene che la durata minima della

sospensione della patente (sei mesi) sia eccessiva e palesemente

arbitraria, giacché non sarebbe giustificato il differente

trattamento sanzionatorio rispetto a quello previsto per condotte

che, violando altre norme della circolazione, pur cagionando la

lesione di beni costituzionalmente protetti (la salute o la vita

della persona) sono sanzionate con la sospensione della patente per

una durata più breve (minimo quindici giorni, nel caso di lesione

personale colposa lieve, due mesi per omicidio colposo);

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non

fondate.

Considerato che i dubbi di legittimità costituzionale investono la

stessa disposizione e sono prospettati in modo analogo, sicché i

relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che, successivamente alla emanazione delle due ordinanze di

rimessione, una identica questione è stata dichiarata non fondata

con sentenza n. 373 del 1996;

che, difatti, non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive

del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni

(sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995);

che, in ogni caso, il raffronto tra trattamenti sanzionatori

diversi, per verificare se sia rispettato il limite della

ragionevolezza, non può essere compiuto considerando, nelle

fattispecie indicate dal giudice rimettente quale termine di

comparazione, esclusivamente uno degli elementi sanzionatori (la

sanzione amministrativa della sospensione della patente) separato

dalla pena principale cui accede;

che, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale sono

manifestamente infondati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondate le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice

della strada (approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285),

sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore

di Cremona con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte