Corte costituzionale

Ordinanza n. 890/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/1988 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.412 c.p.m.p.

promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1987 dalla Corte di

Cassazione sul ricorso proposto da Papisca Antonietta, iscritta al n.

398 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 39, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Papisca Antonietta, nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte di Cassazione con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art.412 c.p.m.p. nella parte in cui

detta norma non consente agli eredi del militare che, avendo già

ottenuto la riabilitazione ordinaria, sia deceduto prima di chiedere

quella militare, di agire in sua vece per lo stesso scopo;

Considerato che a questa Corte si chiede in tal modo di rifondare

ex- novo una disciplina della riabilitazione militare, oggetto di

scelte ampiamente discrezionali del legislatore, denunziandosi per di

più una norma che è estranea al tema del giudizio, poiché concerne

semplicemente la facoltà del P.G. di chiedere la riabilitazione di

ufficio e non la titolarità del diritto alla riabilitazione che non

spetta nemmeno agli eredi del condannato comune (cfr. art. 44 disp.

att. c.p.p.);

che quindi la questione è manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art.412 c.p.m.p., promossa dalla

Corte di Cassazione, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:890 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte