Sentenza n. 9/1957
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1957 · relatore Giuseppe Cappi
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al n. 43 del Registro
ricorsi 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto
dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana 31 dicembre 1954,
n. 147, contenente "speciali regimi di imposizione una volta tanto
dell'imposta sull'entrata per l'anno 1955 per alcune categorie di
entrate".
Udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1956 la relazione del
Giudice Giuseppe Cappi;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi
per il ricorrente e gli avvocati Pietro Bodda, Giuseppe Chiarelli,
Pietro Virga e Giuseppe Guarino per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato al Presidente della Regione siciliana il 20
marzo 1956, depositato nella cancelleria il 21 marzo 1956, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione fra lo
Stato e la Regione, ai sensi delle disposizioni contenute negli artt.
38, 39 e 41 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in relazione al decreto
dell'Assessore per le finanze del 31 dicembre 1954, n. 147, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 20 del 21 aprile 1955,
contenente "speciali regimi di imposizione una volta tanto dell'imposta
sull'entrata per l'anno 1955 per alcune categorie di entrate".
L'Avvocatura sostiene che, con l'accennato decreto, sarebbero state
violate le norme contenute negli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto
regionale, nonché quelle contenute negli artt. 23 e 119 della
Costituzione, e si sarebbe perciò invasa la competenza dello Stato in
materia tributaria. Ciò perché alla Regione non sarebbe riconosciuta
potestà normativa, né primaria né concorrente, in materia di tributi
erariali: né, in base agli artt. 14, 15 e 17 dello Statuto, che
contengono norme tassative, e neppure in base all'art. 36. Sarebbe ad
essa assegnata soltanto competenza a deliberare circa tributi propri.
L'Avvocatura dello Stato aggiunge che non potrebbe riconoscersi
neanche potestà amministrativa in base all'art. 20, perché, questo,
nella prima parte del primo comma, non menziona l'art. 36; e che
comunque, non essendo state ancora emanate, nella speciale materia,
norme direttive da parte del Governo, non potrebbe ammettersi la
possibilità, da parte della Regione, di svolgere attività
amministrativa con riferimento all'ultima parte del primo comma dello
stesso art. 20.
L'Avvocatura dello Stato chiede che la Corte costituzionale,
risolvendo il conflitto, dichiari che ogni attribuzione in materia di
tributi erariali spetta allo Stato, che, in particolare, spetta al
Ministro delle finanze la determinazione di speciali regimi di
imposizione in ordine all'imposta sulla entrata; e, per conseguenza,
annulli il provvedimento emanato dall'Assessore della Regione
siciliana.
Con la memoria, depositata il 4 ottobre 1956, la difesa dello Stato
illustra le tesi accennate nel ricorso. In ordine alla potestà
normativa, ribadito il carattere tassativo delle disposizioni contenute
negli artt. 14, 15 e 17, scendendo all'esame dell'art. 36 dello Statuto
siciliano, osserva che detta norma (di non chiara formulazione per
difetto di connessione logica fra i suoi due commi), collocata fra le
disposizioni concernenti le entrate della Regione, non potrebbe
correttamente riferirsi, nel primo comma, se non ai tributi propri
della Regione, che questa può deliberare nell'ambito e per effetto
della sua autonomia, e a quelli predeterminati dallo Stato. A questa
interpretazione, si dovrebbe pervenire, secondo la difesa dello Stato,
anzitutto in base ad un necessario coordinamento col sistema della
Costituzione, unitariamente considerato, e più precisamente con l'art.
119; il quale, dettando norme di carattere generale e fondamentale,
applicabili a tutte le Regioni e quindi anche a quelle a statuto
speciale, dispone, nel primo comma, che "le Regioni hanno autonomia
finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle
Provincie e dei Comuni". Ed aggiunge, nel secondo comma, che "alle
Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in
relazione ai bisogni delle Regioni, per le spese necessarie ad
adempiere le loro funzioni normali". L'Avvocatura non esclude che a
queste statuizioni possano eventualmente derogare gli statuti speciali,
ma la deroga dovrebbe risultare da un'espressa disposizione che, nella
specie, non sussisterebbe. L'interpretazione anzidetta, d'altra parte,
sarebbe confermata dal raffronto con gli altri statuti speciali, per la
Sardegna, per il Trentino - Alto Adige e per la Valle d'Aosta, che
autorizzano le Regioni ad emanare provvedimenti legislativi per i
tributi propri, in armonia col sistema tributario dello Stato. Sarebbe
quindi da ritenere che, se pure l'art. 36 dello Statuto siciliano
consentisse anche una interpretazione diversa, si dovrebbe tuttavia
preferire quella sopra indicata, essendo coerente con l'art. 119 della
Costituzione e con l'ordinamento costituzionale generale, il quale si
inquadra nei principi tradizionali dell'ordinamento tributarito.
L'esclusione di potestà normativa riguardo ai tributi erariali
porterebbe inoltre, secondo l'assunto della difesa dello Stato, alla
esclusione di attività amministrativa primaria nella stessa materia.
Attività che non sarebbe consentita dalla prima parte del primo comma
dell'art. 20 dello Statuto regionale, perché la norma richiama
espressamente soltanto le materie indicate negli artt. 14, 15 e 17.
Sarebbe quindi legittima unicamente l'attività amministrativa
decentrata, ai sensi della seconda parte dello stesso primo comma, vale
a dire in conformità alle direttive del Governo dello Stato.
La difesa del ricorrente deduce infine che, in ogni caso, anche se
si ammettesse, per i tributi erariali, potestà normativa e
amministrativa, il provvedimento dell'Assessore dovrebbe essere sempre
annullato per difetto di potere, sia perché non si sarebbe ancora
verificato il trasferimento delle funzioni e degli uffici dallo Stato
alla Regione; sia perché la Regione, quando fu emanato il
provvedimento, non aveva ancora legiferato in ordine all'imposta
sull'entrata. Dovrebbesi infatti escludere che il riconoscimento di
potestà normativa tributaria in determinate materie, importi di per
sé, ai sensi del ricordato art. 20, il trasferimento automatico della
potestà esecutiva, a prescindere cioè dalla effettiva emanazione di
leggi regionali nelle materie stesse.
Con atto depositato nella cancelleria il 9 aprile 1956, il
Presidente della Regione, si è costituito ed ha presentato le
deduzioni, nelle quali preliminarmente si rileva l'inammissibilità del
ricorso e, nel merito, si contestano le tesi sostenute dall'Avvocatura
dello Stato. Si afferma al riguardo che nella materia tributaria
sarebbe attribuita alla Regione, in base appunto all'art. 36 dello
Statuto, competenza legislativa primaria ed esclusiva anche per quanto
attiene ai tributi erariali, fatta eccezione per le imposte di
produzione e per le entrate dei tabacchi e del lotto; nonché, in forza
sempre dell'art. 36, potestà amministrativa. Questa - si aggiunge -
dovrebbe riconoscersi anche se la competenza normativa regionale fosse
soltanto concorrente con quella dello Stato, in base all'art. 17 lett.
i dello Statuto, o comunque in base all'ultima parte del primo comma
dell'art. 20, in virtù del quale spetterebbe una potestà
amministrativa di carattere generale per l'esecuzione delle leggi
regionali e di quelle statali.
Nella successiva memoria, depositata il 4 ottobre 1956, la difesa
della Regione deduce, preliminarmente, la irricevibilità del ricorso,
perché notificato nei termini prescritti al Presidente della Giunta
regionale, ma non all'Assessore per le finanze, che ha emanato l'atto
impugnato. Fa rilevare in proposito, che la notificazione al Presidente
sarebbe stata ritualmente eseguita, qualora si fosse trattato di
questioni di legittimità costituzionale attinenti alle leggi o agli
atti aventi valore di legge, ma non quando, come nella specie,
l'impugnazione, per difetto di potere, riguarda un atto particolare
emanato da altra autorità della Regione.
La difesa della Regione deduce altresì che una delle
argomentazioni prospettate dalla difesa dello Stato riguarda l'ipotesi
che l'atto impugnato sia stato emanato in base alla disposizione
dell'ultima parte del primo comma dell'art. 20 dello Statuto siciliano;
disposizione che consente alla Regione di svolgere attività
amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato. E poiché,
a quanto sostiene la difesa della Regione, nel ricorso si afferma che
"tale attività dovrebbe essere svolta nell'ambito e con l'osservanza
delle leggi dello Stato, cosa che nella specie non risulta fatta", si
dovrebbe ritenere che il motivo così formulato sarebbe inammissibile,
in quanto denuncierebbe una violazione di legge in stretto senso, non
deducibile in sede di impugnazione per difetto di potere
costituzionale. E, nell'ambito di una violazione di legge, in senso
stretto, si resterebbe anche sotto altro profilo; in quanto cioè,
essendo le direttive del Governo costituite dal complesso delle leggi
emanate dallo Stato nella materia, nel ricorso si prospetterebbe
l'inosservanza di norme non aventi efficacia costituzionale.
Che se poi fosse fondata l'opinione, espressa dal ricorrente, che
l'attività amministrativa svolta, in base all'ultima parte del primo
comma dell'art. 20, sarebbe attività statale delegata, non potrebbe
configurarsi un conflitto di attribuzione, perché si verificherebbe
l'ipotesi di conflitto fra due organi amministrativi dello Stato,
dovendosi appunto, in tal caso, considerare come organo statale
l'Assessore della Regione.
Per quanto concerne il merito, la difesa della Regione nella
predetta memoria, a conferma delle tesi già enunciate, deduce in
sintesi quanto segue:
La potestà normativa in ordine a tutti i tributi, anche erariali,
sarebbe attribuita alla Regione siciliana dall'art. 36 dello Statuto,
approvato con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 2. Onde
non sarebbe abrogato dall'art. 119 della Costituzione, trattandosi di
norma successiva, e, comunque, di carattere speciale. Ed appunto, nel
primo comma dell'art. 36, in quanto stabilisce che la Regione provvede
al suo fabbisogno finanziario con i tributi da essa deliberati, sarebbe
contenuta, in relazione alle esigenze di un autonomo sviluppo economico
della Regione stessa, una norma di portata più ampia di quella che il
secondo comma dell'art. 119 detta per le Regioni di diritto comune,
perché alle medesime attribuisce quote di tributi erariali e tributi
propri, per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Che se, nel secondo comma del ricordato art. 36, si stabilisce una
riserva a favore dello Stato per le imposte di produzione e per le
entrate dei tabacchi e del lotto, analoga riserva dovrebbe pure
riconoscersi a favore della Regione; alla quale, fatta eccezione per i
tributi anzidetti, per il regime doganale e per le disposizioni
concernenti il controllo valutario spetterebbe un'ampia competenza
legislativa, anche riguardo agli altri tributi erariali, di qualsiasi
genere, non espressamente esclusi. In sostanza, quindi, secondo quanto
sostiene la difesa della Regione, nell'art. 36 si sarebbe attuata, a
differenza delle norme stabilite per le altre Regioni a statuto
speciale, una separazione tra il sistema finanziario dello Stato e
quello regionale, con l'attribuzione di alcune imposte alla competenza
esclusiva dello Stato e di altre alla competenza esclusiva della
Regione.
Tutto ciò troverebbe conferma nei provvedimenti legislativi
emanati dalla Regione e non impugnati dal Governo; fra questi la legge
regionale 1 luglio 1947, n. 2, che autorizza la riscossione per conto
della Regione di tutti i tributi e delle altre entrate già di
spettanza dello Stato, con la sola esclusione delle imposte di
produzione e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto,
presupponendo il potere legislativo della Regione ai sensi dell'art. 36
dello Statuto; la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3, che ha
temporaneamente recepito, nelle materie di competenza regionale, la
legislazione statale in vigore fino al 21 maggio 1947; recezione che
dovrebbe intendersi riferita anche alla materia tributaria, ferma
l'eccezione per i tributi sopra indicati; ed infine il decreto
legislativo del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, n. 507,
nel quale, disponendosi che la Regione riscuote direttamente le entrate
di sua spettanza e richiamando il decreto del Presidente della Regione
5 luglio 1947, n. 14, e di riflesso la legge 1 luglio 1947, n. 2, che
ne costituisce la premessa, si verrebbe, in definitiva, ad ammettere la
piena competenza tributaria della Regione. Queste norme
costituirebbero, finora, le fonti legislative di attuazione dell'art.
36.
Circa i limiti della potestà normativa tributaria, la difesa della
Regione sostiene che, per stabilirli, non si potrebbe far richiamo alle
disposizioni degli artt. 14 e 17; bensì fondarsi sempre sull'art. 36
che ha carattere autonomo. Il quale peraltro non pone al riguardo alcun
vincolo, a differenza dell'art. 119 della Costituzione e delle norme
contenute negli altri statuti speciali; onde i limiti sarebbero quelli
che implicitamente è dato desumere dai caratteri generali della legge
siciliana, vale a dire la subordinazione alla Costituzione e la
efficacia territoriale limitata alla Sicilia. Altri limiti non
sarebbero consentiti dato che, nella materia tributaria, sussisterebbe
una riserva a favore della Regione ed una separazione di competenza
legislativa fra Stato e Regione.
Coerentemente alla potestà legislativa si dovrebbe riconoscere
alla Regione anche la competenza ad emanare provvedimenti
amministrativi, sia in base al principio generale stabilito nell'art.
118 della Costituzione circa la coincidenza dell'attività
amministrativa con la potestà legislativa (coincidenza rispondente
anche alle esigenze del decentramento), sia in base allo stesso art.
36, che, stabilendo i mezzi per provvedere al fabbisogno finanziario
della Regione, autorizzerebbe, per logica coerenza, anche l'esercizio
di attività amministrativa, per attuare in concreto le norme
legislative. Né, d'altra parte, questa attività sarebbe da escludere
per il fatto che l'art. 36 non è richiamato nell'art. 20, posto che
questo non fa che applicare, nelle materie ivi indicate, il principio,
già accennato, della necessaria correlazione fra attività legislativa
e attività amministrativa.
La difesa della Regione aggiunge, in via subordinata, che, anche
prescindendo dalle considerazioni anzidette, la potestà amministrativa
degli organi regionali troverebbe fondamento nello stesso art. 20, in
quanto richiama l'art. 17, che, sotto la lettera i, si riferisce a
tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse
regionale; o comunque nell'ultima parte del primo comma dello stesso
art. 20, che ammette la possibilità di emanare provvedimenti
amministrativi nelle materie non comprese negli artt. 14, 16 e 17. E
all'obiezione che, per l'esercizio dell'attività amministrativa sotto
tale profilo, sarebbero necessarie le direttive del Governo, si
risponde che la disposizione prevede soltanto una attività decentrata,
non delegata; e che quindi, nel caso in cui il Governo omettesse di
impartire espressamente tali direttive, queste si dovrebbero desumere
dalla legislazione e dal generale indirizzo politico amministrativo.
Per quanto concerne poi il provvedimento dell'Assessore delle
finanze, ora impugnato, la difesa della Regione fa notare che esso, pur
riguardando in parte la misura dell'imposizione, in parte
l'accertamento e in parte la riscossione, sarebbe da considerare dal
punto di vista formale, come un atto regolamentare avente base
nell'art. 36; ciò sul riflesso che, se questa norma contiene
l'attribuzione di un potere legislativo, a maggior ragione potrebbe
giustificare l'attività deliberativa degli organi regionali, quando si
tratti di provvedimenti di carattere esecutivo.
Dal punto di vista del contenuto, d'altra parte, la competenza
regionale in materia di accertamento sarebbe costantemente riconosciuta
dagli statuti regionali, anche nei casi in cui spettano alla Regione
soltanto quote di tributi erariali. Considerato in diritto :
Come si è accennato, la difesa della Regione ha dedotto
preliminarmente l'irricevibilità del ricorso perché notificato, nei
termini prescritti, al Presidente della Giunta regionale, ma non
all'Assessore per le finanze che ha emanato il provvedimento impugnato.
L'eccezione non è fondata. L'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n.
87, riguardante i conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni e fra
Regioni, dispone, nel quarto comma, che il ricorso è proposto per lo
Stato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da
lui delegato e, per la Regione, dal Presidente della Giunta regionale,
in seguito a deliberazione della Giunta stessa. Determina quindi
chiaramente quali sono i soggetti processuali nelle controversie per
regolamento di competenza fra Stato e Regione; di guisa che ad essi, e
ad essi soltanto, spetta rispettivamente la legittimazione attiva e
passiva per stare in giudizio.
È pure da tener presente che, secondo l'art. 27 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il ricorso
previsto negli artt. 39 e 42 della legge n. 87 del 1953 deve essere
notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri, salvi i casi in
cui egli sia il ricorrente; cioè all'organo che rappresenta il
Governo. Il che importa, coerentemente, che il ricorso debba essere
notificato al Presidente della Giunta regionale, quale organo,
nell'ambito della Regione, costituzionalmente qualificato, ai sensi
dell'art. 21 dello Statuto, ad assumerne la rappresentanza
particolarmente nelle questioni, come la attuale, in cui si discute dei
limiti della competenza fra lo Stato e la Regione.
Si è pure accennato in precedenza che la difesa della Regione,
riferendosi ad alcune argomentazioni del ricorrente, deduce
l'inammissibilità di un motivo del ricorso, in quanto, come sarebbe
formulato, denunzierebbe, sotto tre aspetti, non già il difetto di
competenza costituzionale dell'Assessore, bensì una violazione di
legge in stretto senso, non prospettabile in sede di conflitto di
attribuzione.
Anche questa eccezione non può ritenersi fondata.
È da osservare che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
sollevato il conflitto in quanto l'Assessore regionale era privo di
qualsiasi potere per emanare il decreto in materia di imposta
sull'entrata. Ciò sia perché, alla Regione, in base all'art. 36 dello
Statuto, non potrebbe essere riconosciuta potestà normativa e quindi
anche amministrativa ed esecutiva, salvo che per i tributi propri e per
quelli predeterminati dallo Stato; sia perché l'esercizio
dell'attività amministrativa non potrebbe neppure ricollegarsi
all'ultima parte del primo comma dell'art. 20, poiché, come si legge
testualmente nelle deduzioni dell'Avvocatura, "tale attività potrebbe
essere svolta unicamente secondo le direttive del Governo dello Stato,
che, nella materia tributaria, non sono state ancora impartite".
È chiaro perciò che, con l'accenno all'ultima parte del primo
comma dell'art. 20, si è inteso dedurre dal ricorrente non già
l'inosservanza delle direttive del Governo, ma piuttosto che, non
essendo impartita alcuna direttiva, ai sensi della ricordata
disposizione, mancava, anche sotto questo aspetto, nell'organo
regionale, qualsiasi potere che legittimasse l'esercizio dell'attività
amministrativa nella materia tributaria. Si è inteso cioè sostenere
che l'Assessore per le finanze, emanando il decreto impugnato, non
aveva rispettato, sotto qualsiasi profilo, i limiti posti alla sua
attività amministrativa dalle leggi costituzionali.
Questi rilievi sono sufficienti per affermare la competenza di
questa Corte, con riguardo all'oggetto della contestazione, nei limiti
in cui è stata dedotta nel ricorso.
Nel merito si prospettano le seguenti questioni: se, e in quali
limiti, debba riconoscersi alla Regione siciliana potestà normativa,
non soltanto per i tributi propri, ma altresì per i tributi erariali;
se, per conseguenza, agli organi regionali sia demandato l'esercizio di
attività amministrativa nella stessa materia; e se, in particolare,
l'Assessore per le finanze avesse il potere di emanare il decreto 31
dicembre 1954, che è stato ora impugnato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritiene la Corte (e su questo punto concordano la difesa dello
Stato e quella della Regione) che l'art. 36 dello Statuto per la
Sicilia costituisca la base positiva per la risoluzione della
controversia.
La norma, posta sotto il titolo quinto relativo al patrimonio e
alle finanze regionali, nel primo comma dispone che, al fabbisogno, si
provvede con i redditi patrimonali della Regione e a mezzo di tributi
deliberati dalla medesima. Nel secondo comma aggiunge: "Sono però
riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi
e del lotto". Queste disposizioni sono interpretate dalle parti in modo
del tutto divergente. Assume infatti il ricorrente che i tributi, cui
si accenna nel primo comma, sono soltanto quelli propri della Regione e
gli altri predeterminati dallo Stato. Sostiene, invece, la difesa della
Regione che a questa spetta potestà normativa esclusiva, anche
riguardo ai tributi, fatta eccezione per le imposte di fabbricazione, i
monopoli fiscali, il regime doganale e le disposizioni generali sul
controllo valutario.
Senonché l'interpretazione restrittiva dell'Avvocatura contrasta
con il testo legislativo, che, nel primo comma, quali cespiti della
Regione, indica, con frase generica e comprensiva, i tributi dalla
medesima deliberati. Un argomento esegetico non trascurabile, contrario
a tale interpretazione, si può anche desumere dalle disposizioni
contenute nello stesso titolo quinto dello Statuto siciliano. Non
soltanto infatti nel secondo comma dell'art. 36, ma anche nell'art. 39
sono riservate esclusivamente alla legislazione statale materie di
carattere tributario. Il che lascia intendere, sia pure in via
indiretta, che la potestà normativa, di cui è cenno nel primo comma
dell'art. 36, non sia circoscritta ai tributi locali, ma possa
estendersi anche a quelli erariali non espressamente eccettuati. Ma
l'esattezza di questi rilievi è confermata da altro ordine di
considerazione. Per interpretare il significato e la portata di una
norma giuridica è necessario tener conto anche del modo e dei limiti
nei quali essa ha avuto concreta attuazione. Ora, riguardo al primo
comma del ricordato art. 36, è da tener presente la situazione
derivata dall'attività legislativa, svolta dalla Regione siciliana,
relativamente a vari tributi erariali. E da osservare infatti che, nel
non breve periodo successivo alla emanazione dello Statuto, oltre a
recepire leggi finanziarie statali, la Regione ha deliberato numerosi e
importanti provvedimenti legislativi, specialmente diretti ad
introdurre benefici fiscali nel territorio regionale: di particolare
rilievo, fra questi, le esenzioni dall'imposta di ricchezza mobile e le
facilitazioni in ordine all'imposta di registro e alle tasse
ipotecarie, a favore delle industrie e delle attività armatoriali
locali (leggi regionali 20 marzo 1950, n. 29, e 26 gennaio 1952, n. 1);
le agevolazioni fiscali a favore delle industrie asfaltifere e delle
attività turistiche e termali (leggi regionali 3 gennaio 1951, n. 3, e
9 aprile 1954, n. 10); la sospensione per un anno dal pagamento delle
imposte sui terreni e sui redditi agrari e delle relative sovraimposte
comunali e provinciali a favore delle aziende danneggiate da eventi
meteorici (legge regionale 30 gennaio 1956, n. 6).
Ed è pure da notare che molte leggi di carattere finanziario non
sono state impugnate dallo Stato; che altre, impugnate, sono state
ritenute costituzionalmente legittime, sia pure entro certi limiti,
dall'Alta Corte per la Regione siciliana, realizzandosi così una
situazione di fatto e di diritto che la legislazione statale non ha
modificato, ed alla quale il potere esecutivo si è uniformato.
Ora questo comportamento della Regione da un lato e degli organi
dello Stato dall'altro è indubbiamente significativo e induce a
ritenere che, fino a quando la materia non sia compiutamente e
definitivamente disciplinata, si debba riconoscere alla Regione, in
base alla formulazione generica usata nel primo comma dell'art. 36,
potere normativo in materia tributaria, anche riguardo ai tributi
erariali, salvi i limiti di cui si farà cenno in seguito.
Potere che peraltro non può costituire, contrariamente a quanto
sostiene la difesa della Regione, una riserva legislativa a favore
della medesima. Difatti la potestà di legiferare, in via esclusiva, ai
termini e nei limiti dell'art. 14 dello Statuto siciliano, non può
essere riferita, per il suo carattere eccezionale, se non a materie
esplicitamente e tassativamente indicate. Il che è particolarmente
giustificabile in ordine alla materia tributaria, dato che una potestà
normativa, nel senso indicato, potrebbe turbare il sistema tributario
dello Stato, con ripercussioni della cui gravità si rende giustamente
conto anche la difesa della Regione. Ne deriva quindi che la
legislazione regionale, nella materia di che trattasi, non essendo
questa menzionata nell'art. 14 dello Statuto, non può avere se non
carattere concorrente o sussidiario. Onde è necessario anzitutto che
le leggi della Regione riguardanti i tributi rispettino, non soltanto
le leggi costituzionali e i limiti territoriali, ma anche quelli
derivanti dai principi e dagli interessi generali cui si uniformano le
leggi dello Stato, secondo quanto dispone la prima parte dell'art. 17
dello Statuto siciliano per la legislazione concorrente. Inoltre,
poiché risponde ad una esigenza fondamentale per l'economia e per
l'eguaglianza di tutti i cittadini, a qualsiasi parte del territorio
della Repubblica appartengono, che l'obbligazione tributaria si
ricolleghi ad un sistema unitario, in ordine alle caratteristiche di
ciascun tributo, ai cespiti colpiti e alle modalità della riscossione,
è palese che, anche a questa esigenza, occorre sia subordinata la
legislazione regionale; la quale deve essere quindi coordinata con la
finanza dello Stato e degli altri enti locali, affinché non derivi
turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio nazionale; e
deve uniformarsi all'indirizzo ed ai principi fondamentali della
legislazione statale per ogni singolo tributo.
La precisazione della materia attribuita, dall'art. 36 dello
Statuto siciliano, alla competenza normativa della Regione, riguardo ai
tributi ed ai limiti che le leggi regionali devono rispettare, dimostra
l'inapplicabilità delle disposizioni, cui si riferisce la difesa dello
Stato, contenute nel primo e nel secondo comma dell'art. 119 della
Costituzione. Nel quale, pur riconoscendosi alle Regioni autonomia
finanziaria, questa è tuttavia subordinata all'emanazione di leggi
statali, che ne determinino le forme ed i limiti; e si attribuiscono
d'altra parte alle Regioni tributi propri e quote di tributi erarali.
Ma la particolare autonomia concessa dall'art. 116 alle Regioni rette
da statuti speciali importa logicamente che questi statuti, approvati
con legge costituzionale, possano derogare anche a norme costituzionali
di carattere generale, come quelle dell'art. 119 ora riportato. Deroga
che, per quanto attiene alla legislazione tributaria, è contenuta
nell'art. 36 delle Statuto siciliano, secondo l'interpretazione che, ad
avviso della Corte, si deve dare a tale disposizione.
Né giova richiamare la disciplina della materia finanziaria negli
altri Statuti speciali, poiché la materia è diversamente regolata, in
relazione alle particolari esigenze di ciascuna Regione.
Al potere normativo attribuito alla Regione, nel senso e nei limiti
sopra indicati, segue, con necessario collegamento ed entro gli stessi
limiti, la potestà amministrativa; perché si tratta, di regola, di
due attività che procedono parallelamente in attuazione del
decentramento, come espressione dell'autonomia regionale. Non è
perciò fondata l'obiezione, mossa dalla difesa dello Stato, che la
prima parte del primo comma dell'art. 20 dello Statuto siciliano,
attribuendo al Presidente della Regione ed agli Assessori funzioni
esecutive e amministrative, con riferimento alle materie elencate negli
artt. 14, 15 e 17, escluda, per tutte le altre, la possibilità di
esercitare le funzioni stesse, se non nei casi previsti dall'ultima
parte del primo comma, cioè secondo le direttive del Governo dello
Stato. È da ritenere invece, per la ragione che si è accennata, che
la prima parte del primo comma non contenga una disposizione di
carattere eccezionale, bensì l'applicazione di un principio generale,
estensibile a tutti i casi nei quali la Regione è autorizzata a
legiferare, come appunto nella materia tributaria ai sensi dell'art. 36
dello Statuto.
Quanto si è finora esposto, peraltro, non esaurisce il tema del
dibattito, in relazione alla fattispecie sottoposta al giudizio della
Corte. Il riconoscimento generico infatti della potestà normativa ed
amministrativa, non importa, di per sé, anche il trasferimento
automatico delle funzioni e degli uffici statali; poiché la Regione,
per quanto possa essere estesa la sua autonomia, resta sempre
inquadrata nell'unità dello Stato ed è ad esso subordinata.
Non è perciò ammissibile che lo sostituisca nelle funzioni e
negli organi senza che siano intervenute, al riguardo, particolari
norme legislative. La necessità di queste norme si desume, per la
materia tributaria, anche dalle disposizioni del decreto legislativo
presidenziale 12 aprile 1948, n. 507, concernente la disciplina
provvisoria dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione. Il
decreto, dopo avere stabilito, nell'art. 2, che "la Regione siciliana
riscuote direttamente le entrate di sua spettanza", dispone nell'art. 3
che, "fino a quando non sarà intervenuto il passaggio alla Regione dei
servizi ad essa spettanti, lo Stato continuerà a provvedere, per conto
della Regione, al pagamento delle spese relative". Si tratta quindi di
un regime provvisorio che esclude il passaggio automatico alla Regione
della organizzazione amministrativa statale. E ad un regime provvisorio
si riferisce altresì, in linea generale, anche l'art. 1 della legge
regionale 1 luglio 1947, n. 3, poiché stabilisce che, fino a quando
l'Assemblea regionale non abbia diversamente disposto, continua ad
applicarsi, nelle materie attribuite alla competenza regionale, la
legislazione dello Stato, in vigore al 25 maggio 1947.
Ora, un'analisi della legislazione dimostra che, in varie materie,
nelle quali la Regione ha potestà legislativa, sono state emanate
leggi statali che conferiscono agli organi regionali attribuzioni già
di competenza dei Ministri. Così il decreto legislativo 7 maggio 1948,
n. 789, per l'agricoltura e le foreste; il decreto legislativo 30
luglio 1950, n. 878, per le opere pubbliche; il decreto legislativo 5
novembre 1949, n. 1182, per le materie relative all'industria e
commercio; il decreto legislativo 25 giugno 1952, n. 1138, per il
lavoro e la previdenza sociale; quello del 27 giugno 1952, n. 1133, per
il credito ed il risparmio; e quello del 17 dicembre 1953, n. 1113,
riguardo alle comunicazioni ed ai trasporti.
Non risulta, invece, che finora siano state emanate leggi per il
passaggio dallo Stato alla Regione delle funzioni e degli uffici
statali in materia di tributi in genere e di imposta sull'entrata in
particolare. È fatta eccezione per quanto riguarda la riscossione, cui
si riferisce, oltre il decreto legislativo statale del 12 aprile
1948, n. 507, già citato, la legge regionale 1 luglio 1947, n. 2; la
quale, nel primo comma dell'art. 3, dispone che "tutti i tributi e le
altre entrate già di spettanza dello Stato, con la sola esclusione
delle imposte di produzione e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e
del lotto, sono, a partire da 1 giugno 1947, riscossi per conto della
Regione dagli enti ed organi che sono attualmente preposti alla
riscossione". E, nel secondo comma, aggiunge che "rispetto a tali
organi ed enti la Regione subentra nella posizione giuridica dello
Stato".
Queste disposizioni, pertanto, e l'altra legge regionale del 20
dicembre 1947, n. 20 (di ratifica del decreto del Presidente 5 luglio
1947, n. 14), che riguarda l'autorizzazione all'esercizio provvisorio
del bilancio regionale fino al 31 agosto 1947, dato l'oggetto
chiaramente delimitato alla percezione concreta dei tributi, non
contengono una sistemazione completa e definitiva dei rapporti
finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana; sistemazione che,
appunto per quanto riguarda il passaggio dell'organizzazione
amministrativa, richiede l'emanazione di altre provvidenze legislative.
Queste considerazioni portano a concludere che il decreto
dell'Assessore per la finanza del 31 dicembre 1954, con il quale si
stabiliscono speciali regimi di imposizione circa l'imposta sul
l'entrata, è costituzionalmente illegittimo. Risulta infatti, anche
dalle disposizioni delle leggi richiamate nell'epigrafe del decreto
stesso, che l'Assessore ha esercitato facoltà che il decreto
legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1940, n. 348, contenente
provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata e di
addizionale straordinaria di guerra, il decreto legislativo C. P. S. 27
dicembre 1946, n. 469, e le successive leggi 7 gennaio 1949, n. 1, 29
dicembre 1949, n. 955, e 4 marzo 1952, n. 110, attribuiscono al
Ministro delle finanze. Facoltà che, per quanto si è detto e in
mancanza di esplicite disposizioni, non erano consentite quando il
decreto è stato emanato.
Del resto, anche la difesa della Regione ammette, in ordine al
contenuto del decreto, che, nella sostanza, esso non è limitato alla
riscossione, ma in parte riguarda la misura dell'imposizione e in parte
l'accertamento dell'imposta. Il decreto dell'Assessore per le finanze
31 dicembre 1954, n. 147, avendo invaso la sfera di competenza
riservata allo Stato, deve essere pertanto annullato, ai sensi degli
artt. 41 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul confitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione
siciliana, sollevato dallo Stato con ricorso del 20 marzo 1956, in
relazione al decreto 31 dicembre 1954, n. 147, dell'Assessore per le
finanze della Regione siciliana:
respinte le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità
sollevate dalla difesa della Regione siciliana;
riconosciuta la potestà legislativa e amministrativa della Regione
in materia tributaria, entro i limiti indicati nella motivazione;
dichiara la competenza dello Stato nella materia di cui nel decreto
impugnato e
annulla il decreto dell'Assessore per le finanze 31 dicembre 1954,
n. 147.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte