Sentenza n. 9/1961
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/03/1961 · relatore Aldo Sandulli
Epigrafe
ha pronunciato la Seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle legge approvata
dall'Assemblea della Regione siciliana nella seduta del 17 maggio 1960
recante: "Erezione a Comune autonomo della frazione Scillato del Comune
di Collesano", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana, notificato il 24 maggio 1960, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 1 giugno 1960 ed iscritto al
n. 10 del Registro ricorsi del 1960.
Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1961 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il
ricorrente, e l'avv. Vincenzo Gueli, per il Presidente della Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato al Presidente della Regione il 24 maggio
1960 il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato
il testo legislativo contenente "norme per l'erezione a Comune autonomo
della frazione Scillato del Comune di Collesano", approvato
dall'Assemblea regionale il 17 maggio e comunicato al Commissario il 19
maggio.
Col ricorso viene denunciato innanzi tutto l'art. 3 del
provvedimento legislativo, per il fatto che stabilisce che l'organico
del personale del nuovo Comune dovrà essere fissato con decreto del
Presidente della Regione di concerto con l'Assessore
all'amministrazione civile: l'attribuzione della formazione
dell'organico ad autorità estranea al Comune lederebbe l'autonomia di
questo e, quindi, violerebbe l'art. 15 St. spec. Regione siciliana;
del resto, la stessa legislazione regionale avrebbe sempre inteso in
senso lato l'autonomia comunale (come risulterebbe anche dall'art. 31
L. reg. 18 marzo 1955, n. 17, e dall'art. 82 D. Lg. reg. 29 ottobre
1955, n. 6); e, d'altro canto, nessuna ragione di cogente necessità
concorrerebbe a giustificare la deroga - per giunta in una materia tra
quelle di più gelosa pertinenza dell'ente - ai normali poteri
comunali.
Aggiunge il ricorso che il provvedimento impugnato lederebbe anche
l'autonomia finanziaria del nuovo Comune, dato che "il nuovo ente non
avrebbe l'autosufficienza finanziaria", la quale sarebbe "conditio sine
qua non dell'autonomia amministrativa": infatti, dagli atti
preordinati al provvedimento risulterebbe che il nuovo Comune, per
garantire il normale svolgimento dei servizi, dovrebbe far ricorso a
contributi regionali, all'applicazione di supercontribuzioni e
all'assunzione di un mutuo.
Osserva ancora, al riguardo, il Commissario che il provvedimento
impugnato, derogando per un caso singolo alla disciplina organica
instaurata per la generalità dei Comuni dal D.Lg. reg. 29 ottobre
1955, n. 6, incorrerebbe in violazione del principio per cui una legge
regionale non potrebbe "derogare con una norma di carattere speciale
alla disciplina organica generale". Non sarebbe stato osservato,
infatti, l'art. 7 del cit. D. Lg., il quale prescrive che i Comuni di
nuova istituzione dispongano di mezzi adeguati per provvedere ai
pubblici servizi.
Il ricorso conclude chiedendo la dichiarazione di illegittimità
costituzionale del testo impugnato.
Resiste al ricorso la Regione, con deduzioni depositate in data 11
giugno 1960.
Con riferimento all'attribuzione all'Amministrazione regionale del
potere di formazione dell'organico comunale, essa osserva che nel caso
di erezione in nuovo Comune di una frazione di un preesistente e
sopravvivente Comune, si ha una successione in parte qua - di quello a
questo, riflettente, tra l'altro, i rapporti col personale dipendente;
e l'attuazione di tale successione "richiede una serie di provvedimenti
compresi nella sfera delle attribuzioni istituzionali delle autorità
esecutive". Pertanto, il principio dell'autonomia, che riguarda i
Comuni già costituiti, non potrebbe considerarsi vulnerato pel fatto
che il provvedimento legislativo che regola il procedimento di
costituzione di un nuovo Comune affidi "all'autorità esecutiva
competente" la determinazione delle "prime norme organiche relative
all'ordinamento dell'ufficio comunale nel momento iniziale della vita
del nuovo ente". Essendo la formazione dell'organico, prevista
dall'art. 3, intesa a costituire "quel minimo di apparato organizzativo
che è condizione preliminare indispensabile all'esistenza in concreto
dell'erigendo Comune ed alle prime manifestazioni della sua vita", e
non pregiudicando in alcun modo i futuri poteri degli organi
istituzionali ordinari del nuovo ente, una volta che siano entrati in
funzione, essa non rappresenterebbe se non un temporaneo e necessario
"mezzo allo scopo" dell'attuazione della successione tra i due Comuni.
Del resto, la necessità della formazione di un organico provvisorio
sarebbe postulato proprio dalla esigenza - espressa nell'art. 7 D. Lg.
reg. 29 ottobre 1955, n. 6 - che il nuovo Comune disponga di "mezzi
adeguati per provvedere ai pubblici servizi", dato che tale norma
richiede mezzi adeguati proprio perché possano essere utilizzati per
servizi adeguati. Col disporre che contestualmente alla separazione
patrimoniale abbia luogo anche la formazione dell'organico del nuovo
Comune, l'art. 3 del provvedimento impugnato si è preoccupato proprio
di soddisfare tale esigenza. Donde l'infondatezza della censura.
Del pari sarebbe infondata la doglianza relativa alla deroga
rispetto all'art. 7 del D. Lg. reg. n. 6 del 1955, poiché l'autonomia
finanziaria ivi prevista è da ritenere rispettata, sempre che -
indipendentemente dalla loro fonte - siano previsti "mezzi adeguati" ai
compiti dell'ente, secondo una valutazione di merito sottratta al
giudizio di legittimità costituzionale.
La Regione conclude per il rigetto del ricorso.
Le rispettive ragioni dello Stato e della Regione sono state
illustrate in due memorie, depositate l'una in data 18 gennaio 1961 e
l'altra in data 19 gennaio 1961.
In replica alle deduzioni della Regione l'Avvocatura dello Stato,
in particolare, contesta che l'art. 3 del provvedimento impugnato parli
di un organico "provvisorio", e che i Comuni costituiti mediante il
distacco da un preesistente Comune godano - sia pure nella sola fase
iniziale della loro vita - di una autonomia limitata rispetto a quella
degli altri Comuni; e sottolinea che il contrasto con l'art. 7 del D.
Lg. n. 6 del 1955, che regola in via generale l'ordinamento dei Comuni,
consiste sopra tutto nel fatto che nel provvedimento impugnato non sono
in alcun modo indicati i mezzi destinati a far fronte ai compiti
istituzionali.
La difesa della Regione, a sua volta, oltre a illustrare gli
argomenti già esposti nelle deduzioni, osserva preliminarmente che
"sia il legislatore nazionale, che lo stesso legislatore regionale
esercitano largamente la loro potestà normativa emanando leggi
generali, o anche singolari, con disposizioni limitative
dell'autonomia normativa degli enti locali", e che ciò non contrasta
con alcun precetto costituzionale, dato che l'autonomia assicurata a
tali enti dalle disposizioni costituzionali non implica affatto una
riserva ai regolamenti degli enti stessi di ogni normazione avente per
oggetto la loro organizzazione e l'esercizio di ogni loro funzione.
Con riferimento alla seconda censura, la difesa della Regione
sottolinea che sarebbe assurdo interpretare l'art. 7 del D. Lg. reg.
n. 6 del 1955 nel senso che esso esiga che i Comuni di nuova
istituzione dispongano addirittura di "autosufficienza in senso
economico", vale a dire nel senso che "debbano bastare ai bisogni
dell'ente le sole risorse attingibili ai propri elementi, territoriale
e personale". Considerato in diritto :
1. - Col secondo motivo del ricorso il Commissario dello Stato
denuncia che, in violazione della disciplina generale inderogabile,
dettata (in applicazione degli artt. 15 e 16 dello Statuto speciale
della Regione siciliana) dal D.Lg. reg. 29 ottobre 1955, n. 6, la
legge impugnata avrebbe eretto in Comune autonomo la frazione Scillato
del Comune di Collesano, nonostante che il nuovo Comune non disponga -
come prescrive l'art. 7, n. 3, del citato decreto - di "mezzi adeguati
per provvedere ai pubblici servizi". Se tale motivo fosse fondato,
l'intera legge impugnata dovrebbe esser dichiarata illegittima, mentre
l'accoglimento del primo motivo del ricorso può condurre, come si
vedrà, soltanto a una dichiarazione di illegittimità parziale.
Pertanto, il secondo motivo va esaminato per primo.
Ritiene al riguardo la Corte - ed ebbe già ad affermano nella
sentenza n. 61 del 1958 - che effettivamente la Regione siciliana come
risulta dall'art. 16 del suo Statuto - non può esercitare la propria
potestà legislativa in materia di enti locali (riconosciutale dagli
artt. 14, lett. c, e 15 dello Statuto) se non in modo organico e
uniforme, onde non può discostarsi, in casi singoli, dalla disciplina
comune dettata in sede di regolamentazione generale della materia (T.U.
com. e prov. reg. 9 giugno 1954, n. 9, e D. Lg. reg. 29 ottobre 1955,
n. 6); sicché ogni eventuale deroga, per un caso singolo, a tale
disciplina comune si risolve in illegittimità costituzionale. Per
quanto riguarda, in particolare, l'istituzione di nuovi Comuni, tale
principio è del resto accolto testualmente nell'art. 7 del D. Lg. 29
ottobre 1955, n. 6, il quale elenca minutamente le condizioni che
debbono concorrere perché possano essere adottati i provvedimenti
legislativi singolari a tal fine necessari, e con ciò stesso esclude
che questi ultimi possano derogare alla disciplina generale.
Di conseguenza ben può, nel giudizio di legittimità
costituzionale proposto nei confronti di una legge istitutiva di un
nuovo Comune, farsi luogo al riscontro circa la sussistenza in concreto
delle condizioni richieste dalle disposizioni generali della materia.
Quando però si tratti di una condizione - come quella prevista dal
n. 3 dell'art. 7 cit. ("che l'erigendo Comune disponga di mezzi
adeguati per provvedere ai pubblici servizi") - la valutazione della
cui sussistenza sia rimessa al prudente criterio del legislatore, e in
concreto risulti - come nella specie - che il legislatore abbia
effettivamente compiuto la necessaria valutazione, e non risulti che
essa sia stata compiuta in modo arbitrario (e anzi ciò non sia neppur
denunciato, limitandosi il ricorso a denunciare l'insussistenza in
concreto di quella condizione), è chiaro che l'impugnativa non può
avere esito favorevole, presupponendo il suo accoglimento una indagine
circa il merito delle valutazioni del legislatore, che è preclusa nel
giudizio di legittimità costituzionale.
Pertanto, il secondo motivo del ricorso non può essere accolto.
2. - Col primo motivo il Commissario dello Stato impugna l'art. 3
della legge istitutiva del Comune di Scillato poiché dispone che
l'organico del personale del nuovo Comune dovrà essere stabilito
(unitamente alla separazione del suo patrimonio da quello del Comune di
Collesano, dal quale viene distaccato) con decreto del Presidente
della Regione.
Esattamente si osserva nel ricorso e nella memoria dell'Avvocatura
dello Stato che la formazione della pianta organica è, in base alla
disciplina generale della materia (risultante dall'art. 214, n. 1, del
cit. D.Lg. reg. n. 6 del 1955) - la quale, come si è detto, è
inderogabile per casi singoli (art. 16 St.) - manifestazione
dell'autonomia comunale, statutariamente garantita (art. 15 St.).
Né può trovare accoglimento la tesi della Regione, secondo la
quale l'organico stabilito dagli organi amministrativi regionali,
essendo destinato a costituire "quel minimo di apparato organizzativo
che è condizione preliminare indispensabile alla esistenza in concreto
dell'erigendo Comune e alle prime manifestazioni della sua vita", e non
pregiudicando in alcun modo i futuri poteri degli organi costituzionali
elettivi del nuovo ente una volta che essi siano entrati in funzione,
non rappresenterebbe se non un necessario e temporaneo "mezzo allo
scopo" dell'attuazione della successione tra i due Comuni, che è,
appunto, funzione istituzionale dell'Amministrazione regionale (art. 17
T.U. com. e prov. reg. 9 giugno 1954, n. 9). Non può dubitarsi,
infatti, che fin dal momento della sua costituzione, e già prima di
avere un'amministrazione ordinaria, ciascun Comune gode - ed ha diritto
di godere - di tutta l'autonomia prevista dalle leggi generali. Onde
rappresenta indubbia lesione dell'autonomia, e precisamente di quella
manifestazione di essa che è contemplata dall'art. 214 n. 1, D. Lg. n.
6, citato, l'imposizione - sia pure a titolo provvisorio a un Comune -
anche se di nuova costituzione - di una pianta organica mediante
provvedimento di un'autorità amministrativa estranea.
L'unico potere di cui l'Amministrazione regionale siciliana
dispone, in caso di successione di Comuni, e, quindi, nel caso di
costituzione di un nuovo Comune mediante distacco di una frazione da un
Comune preesistente e sopravvivente, è quello di "sistemazione dei
rapporti fra gli enti interessati", cui ha riguardo l'art. 17 T.U. com.
e prov. reg. 9 giugno 1954, n. 9 (derivato dal Part. 17 T.U. com. e
prov. statale 3 marzo 1934, n. 383), vale a dire il potere di
ripartizione, tra gli enti interessati, dei diritti, dei doveri e di
ogni genere di situazioni giuridiche già appartenenti all'ente della
cui successione si tratti. Nell'esercizio di tale potere distributivo
- che ha carattere esecutivo e non innovativo, in quanto deve
necessariamente attenersi alle regole giuridiche vigenti in materia di
successione - l'Amministrazione regionale può anche far luogo alla
ripartizione del personale esistente nell'organico di quest'ultimo
ente al momento dell'apertura della successione; ma, in tal caso, il
personale trasferito al nuovo ente conserva il proprio stato giuridico
ed economico, in quanto sopravvive necessariamente, col trasferimento,
la disciplina del rapporto d'impiego, coi diritti e i doveri a questo
inerenti, senza che l'autorita regionale, chiamata a dare concreta
attuazione al fenomeno successorio possa innovare alcunché nella
normazione e nelle situazioni preesistenti. Spetterà poi all'ente
successore, nella sua autonomia, ogni eventuale innovazione nella
disciplina della materia. Ed esso soltanto potrà, tra l'altro,
innovare nell'organico derivatogli dall'ente originario, ed
eventualmente integrano o formare un nuovo organico.
È evidente perciò che non può considerarsi legittima la
disposizione dell'art. 3 della legge impugnata, in base alla quale è
attribuita al Presidente della Regione la potestà di procedere con
proprio decreto (di concerto con l'Assessore dell'amministrazione
civile) a "stabilire l'organico del personale del nuovo Comune". Ma è
del pari evidente che si tratta di illegittimità la quale non si
estende all'intera legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art, 3 della legge
approvata dall'Assemblea della Regione siciliana nella seduta del 17
maggio 1960, recante: "Erezione a Comune autonomo della frazione
Scillato del Comune di Collesano", nella parte in cui dispone che il
Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore
all'amministrazione civile, procederà con suo decreto "a stabilire
l'organico del personale del nuovo Comune".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 marzo 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI.
ECLI:IT:COST:1961:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte