Corte costituzionale

Ordinanza n. 9/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1962 · relatore Antonio Manca

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953
  • art. 29legge 87/1953
  • art. 9legge 87/1953

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15 del

T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promossi con le seguenti deliberazioni:

1) deliberazione emessa il 17 febbraio 1961 dal Consiglio comunale

di Filadelfia su ricorso di Maiolo Giuseppe, iscritta al n. 49 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961;

2) deliberazione emessa il 16 febbraio 1961 dal Consiglio comunale

di Giffoni Valle Piana su ricorso di Di Feo Franco, iscritta al n. 56

del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 112 del 6 maggio 1961;

3) deliberazione emessa il 4 febbraio 1961 dal Consiglio comunale

di Serra San Bruno su ricorso di Vavala' Erminio, iscritta al n. 71 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 148 del 17 giugno 1961.

Ritenuto che, con le deliberazioni adottate dai Consigli comunali

indicati in epigrafe, è stata sollevata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, per la

composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali,

con particolare riguardo alle disposizioni contenute nei nn. 3 e 9 del

detto articolo e in riferimento agli artt. 48 e 51 della Costituzione;

che, in questa sede, si è costituito il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che

ha depositato le deduzioni il 22 marzo 1961, l'8 aprile 1961 e il 20

aprile 1961, chiedendo che si dichiari non fondata la questione di

legittimità costituzionale

Considerato che, con la sentenza n. 42 del 3 luglio 1961, questa

Corte ha già esaminato la questione di legittimità costituzionale

dell'intero art. 15 del Testo unico sopra indicato, dichiarando non

fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni

anzidette in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione;

che, per quanto attiene ai casi di ineleggibilità, nella predetta

sentenza n. 42 si è precisato che essi non sono limitati alla

capacità e all'indegnità, cui si riferisce il secondo comma dell'art.

48 della Costituzione, ma comprendono anche quelli stabiliti dalla

legge ordinaria (T.U. del 16 maggio 1960, n. 570, art. 15);

che, nella successiva sentenza n. 43 del 3 luglio 1961, questa

Corte ha ritenuto che l'uguaglianza del voto stabilita dall'art. 48

della Costituzione, non si estende al risultato concreto della

manifestazione di volontà dell'elettore: risultato che dipende

esclusivamente dal sistema adottato per le elezioni dal legislatore

ordinario;

che non si ravvisa, né è stato dedotto, alcun motivo che possa

indurre a modificare la decisione ora ricordata, anche in riferimento

all'art. 48 della Costituzione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, primo comma delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce le cause elencate in epigrafe e dichiara la manifesta

infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata

con le deliberazioni sopra indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

- ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte