Sentenza n. 9/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/02/1963 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 29 novembre
1952, n. 2635, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1961 dal
Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Capone Spalluti
Domenico e la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e
Lucania, iscritta al n. 96 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 23 giugno 1962.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Capone Spalluti
Domenico e dell'Ente di riforma;
udita nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1962 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per l'Ente di riforma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il dott. Domenico Capone Spalluti convenne dinanzi al
Tribunale di Bari la Sezione speciale per la riforma fondiaria in
Puglia e Lucania, deducendo la illegittimità costituzionale, per
violazione dell'art. 76 della Costituzione, del D.P.R. 29 novembre
1952, n. 2635, con cui era stata disposta a suo danno l'espropriazione
di ettari 6.50.63 di terreni in agro di Gravina, e chiedendo la
retrocessione della maggior quota di terreno espropriato o il pagamento
del controvalore.
Secondo il Capone Spalluti l'Ente convenuto, nel predisporre il
piano particolareggiato di esproprio, si era riferito ai dati catastali
risultanti alla data del 15 novembre 1949, i quali recavano, tra
l'altro, alla partita 7994, mappali 2, 5, 25 e 38 del foglio 73, una
variazione di reddito da lire 3.961,36 a lire 9.613,58, apportata con
nota del 1 settembre 1950 dell'Ufficio tecnico erariale a seguito della
verificazione periodica quinquennale eseguita nel 1947, ed in base alla
quale parte dei detti terreni erano stati qualificati non più come
pascoli ma come seminativi.
Sempre secondo il Capone Spalluti, l'Ente non aveva tenuto conto
che, a seguito del reclamo tempestivamente da lui pro posto avverso la
detta variazione, la Commissione comunale censuaria di Gravina aveva,
con decisione del 23 ottobre 1952, riconosciuto erronee, in parte, le
variazioni suddette, per cui il relativo reddito dominicale era stato
definitivamente determinato in lire 6.516,67.
Essendo così diminuito il reddito complessivo e quello medio per
ettaro della intera proprietà, da tenere presente ai fini dello
scorporo, ne derivava, secondo il Capone Spalluti, che egli col decreto
impugnato era stato espropriato di una maggior quota di ettari 6.20.27
rispetto a quella che avrebbe dovuto essere determinata a norma
dell'art. 4 della legge delega 21 ottobre 1950, n. 841. La situazione
da tener presente ai fini dello scorporo non era pertanto quella che
appariva, alla data del 15 novembre 1949, dai dati catastali risultanti
dalla prima variazione, bensì quella reale rispecchiata dalla
decisione della Commissione censuaria comunale di Gravina sopra
richiamata.
Il Tribunale, con ordinanza del 28 novembre 1961, ritenuta
rilevante e non manifestamente infondata la questione, disponeva la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione di
competenza.
L'ordinanza, notificata il 26 marzo 1962, e comunicata ai
Presidenti dei due rami del Parlamento, è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 158 del 23 giugno 1962.
2. - Dinanzi alla Corte costituzionale si è costituito il Capone
Spalluti, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Borraccia, il quale
ha depositato le proprie deduzioni in cancelleria il 12 aprile 1962.
Con esse si insiste nell'affermare che la consistenza dei terreni
da espropriare avrebbe dovuto essere determinata non in base ai dati
catastali sia pure risultanti alla data del 15 novembre 1949, ma
rivelatisi erronei, ma in base al definitivo ed esatto accertamento di
cui alla decisione della Commissione censuaria comunale, rispecchiando
solo quest'ultima la effettiva situazione dei terreni alla data
suddetta.
La difesa della parte privata conclude quindi chiedendo di
chiararsi costituzionalmente illegittimo il decreto impugnato.
3. - Si è costituita altresì la Sezione speciale per la riforma
fondiaria in Puglia e Lucania, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha depositato le proprie deduzioni in
cancelleria il 7 maggio 1962.
L'Avvocatura non contesta che la tesi della parte privata trovi
fondamento su varie decisioni della Corte costituzionale, con le quali
sono state considerate illegittime le espropriazioni per riforma
fondiaria condotte sulla base di risultanze catastali rivelatesi
erronee, o in relazione a dati non definitivi al 15 novembre 1949.
Perciò conclude rimettendosi alla giustizia della Corte, non senza,
peraltro, osservare che, nella specie, non essendosi ancora avuta, al
tempo dell'emanazione del decreto di esproprio, una pronuncia sul
reclamo della parte, l'Ente di riforma avrebbe dovuto o violare la
legge, lasciando scadere il termine per l'espropriazione, o usurpare le
attribuzioni della Commissione censuaria, decidendo esso stesso il
reclamo del Capone Spalluti, o prendere atto dei dati catastali
precedenti alla verificazione periodica, che in ogni caso potevano
considerarsi in vigore al momento dell'espropriazione.
Da ciò discenderebbe, secondo l'Avvocatura, che tutte le
espropriazioni per riforma fondiaria, anche perché basate sul
principio della personalità dell'esproprio, in contrapposto al
principio oggettivo desumibile in materia dall'art. 16 della legge
generale sulla espropriazione per pubblica utilità del 1865,
presenterebbero, come l'Avvocatura si esprime, "una componente di
aleatorietà che, forse, non risponde ai fini della legge di
delegazione". Considerato in diritto :
1. - Come risulta dall'ordinanza di rinvio, è pacifico che la
valutazione della consistenza della proprietà terriera del Capone
Spalluti, al fine della espropriazione disposta con il decreto
impugnato, è stata effettuata in base ai dati catastali esistenti dopo
la prima variazione apportata a seguito della verifica periodica
(lustrazione) avvenuta nel 1947. Dati che, come pure è accertato,
subirono una sostanziale modifica a seguito della pronuncia della
Commissione censuaria comunale di Gravina, con la quale fu parzialmente
accolto il ricorso del Capone Spalluti.
È noto che la pronuncia definitiva nel procedimento contenzioso
così instaurato attiene all'accertamento dello stato di fatto dei
terreni al momento della verifica: tanto è vero che, a norma dell'art.
131 del R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153, gli aumenti e le diminuzioni
delle rendite catastali in dipendenza delle verificazioni periodiche
hanno effetto nei riguardi delle imposte e delle sovrimposte (e cioè
rispetto alla materia per la quale il sistema catastale principalmente,
ma non esclusivamente, è preordinato) dal 1 gennaio dell'anno
successivo a quello destinato per la verifica. Il che vuol dire,
appunto, che l'accertamento delle variazioni in via definitiva, anche
se eventualmente stabilito in esito al procedimento contenzioso in
epoca di molto posteriore al momento della verifica, retroagisce, allo
scopo evidente di rendere il più possibile aderente alla realtà di
fatto l'applicazione delle imposte.
2. - La Corte costituzionale, nelle sentenze pronunciate in materia
di riforma fondiaria, tenendo ferma la data 15 novembre 1949, alla
quale per legge bisogna far riferimento per stabilire la consistenza
della proprietà terriera soggetta a scorporo, ha però avuto sempre
presente lo scopo della legge, che vuol colpire la proprietà stessa
appartenente ad un determinato soggetto giuridico, a quella data, nella
sua consistenza effettiva. Ha pertanto affermato il principio, in
aderenza al sistema delle leggi catastali - principio che va applicato
anche nel caso in esame -, che i dati catastali da tenersi presenti,
per l'assoggettabilità allo scorporo e per la determinazione del
quantitativo di terreno da scorporare, devono essere quelli che
corrispondono alla realtà di fatto al 15 novembre 1949 (v. sentenza 16
maggio 1957, n. 81). E, in un caso analogo a quello in esame, ha
esplicitamente ritenuto che le variazioni catastali apportate di
ufficio in epoca antecedente al 15 novembre 1949, e non divenute
definitive alla data del decreto di esproprio, non potevano essere
considerate efficaci ai fini dello scorporo (sentenza 25 giugno 1960,
n. 56).
In conseguenza la Corte, riaffermando il concetto che il
legislatore ha voluto che fosse colpita la proprietà terriera, a
quella data, nella sua consistenza reale e non già in quella
apparente, ha ritenuto che "l'efficacia retroattiva riconosciuta dalla
legge ad eventi o atti successivi al 15 novembre 1949 e collegati a
situazioni in via di formazione anteriormente alla detta data, non
trova ostacolo nella norma dell'art. 4 della legge stralcio" (sentenza
12 maggio 1961, n. 25).
E evidente perciò che per la valutazione della quota da
espropriare in danno del Capone Spalluti si sarebbe dovuto tener conto
dei dati catastali determinati a seguito della decisione della
Commissione censuaria, che rappresentavano l'effettiva e reale
situazione dei terreni alla data del 15 novembre 1949.
3. - L'Avvocatura dello Stato, pur riconoscendo l'esattezza di
siffatti principi, ne ha rilevato gli inconvenienti, risultandone
intralciata l'opera degli Enti di riforma ogni qual volta siano da
reputarsi non definitivamente acquisiti alla data del 15 novembre 1949
gli estimi catastali. Ma questi inconvenienti - che peraltro
riflettono casi particolari o, come sul dirsi, marginali - non possono
indurre a modificare i principi posti in sede di legittimità
costituzionale, riflettendo questi il sistema della legge secondo il
suo inquadramento razionale nell'ordinamento giuridico e gli scopi di
essa. Se qualche inconveniente si è verificato, è da porre in
relazione alla brevità del termine entro cui (31 dicembre 1952) il
potere di espropriazione poteva essere esercitato; brevità però
necessaria, fra l'altro, ai fini della certezza della libertà della
proprietà terriera dall'onere conseguente alla riforma fondiaria. Le
difficoltà e gli inconvenienti che codesta brevità può aver
provocato non possono modificare o deformare il sistema della legge
(citata sentenza n. 25 del 1961).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 novembre
1952, n. 2635, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950,
n. 841, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto
nel procedimento di scorporo a carico del dott. Capone Spalluti
Domenico il terreno scorporato è stato determinato in superficie
maggiore alla effettiva consistenza alla data 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta. il 7 febbraio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CAPPI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte