Sentenza n. 9/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/02/1966 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo e
terzo comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3
marzo 1965 dal Pretore di Pesaro nel procedimento penale a carico di
Romoli Ranieri, iscritta al n. 104 del Registro ordinanze 1965 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 del 10
luglio 1965.
Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione
del Giudice Giuseppe Verzì.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale contro Romoli Ranieri imputato di
quattro distinti reati di violazione degli obblighi di assistenza
familiare, il Pretore di Pesaro, con ordinanza del 3 marzo 1965, ha
sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 81, secondo e terzo comma, del Codice penale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Premesso che, secondo la interpretazione giurisprudenziale
prevalente, sussiste reato continuato, ai sensi dell'art. 81, secondo e
terzo comma, del Codice penale, anche nel caso di concorso formale
omogeneo, cioè nel caso in cui con una sola azione ad effetto plurimo,
esecutiva di un medesimo disegno criminoso, viene violata
simultaneamente più volte la stessa disposizione di legge, l'ordinanza
osserva che tale pur autorevole interpretazione (da ritenere analogica
e non semplicemente estensiva) non può essere seguita in quanto: a) la
normativa dell'art. 81, secondo e terzo comma, rappresenta una
eccezione alle norme generali sul concorso di reati e sul cumulo delle
pene; b) l'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse
al Codice civile, dispone che le leggi che fanno eccezione a regole
generali non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati;
c) l'art. 81, secondo e terzo comma, non può applicarsi se non quando
siano state poste in essere dal reo "più azioni od omissioni" con la
conseguenza che, mancando il presupposto di una pluralità di condotte,
la ipotizzabilità del reato continuato deve essere esclusa. Ma la
norma, se esattamente interpretata - osserva ancora l'ordinanza - è in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che sancisce l'eguaglianza
di tutti i cittadini davanti alla legge. Ed invero, il principio di
eguaglianza è violato ogni qualvolta la disparità di trattamento non
sia determinata da una situazione particolare di fronte alla quale il
legislatore abbia ritenuto di dover predisporre singolari e
differenziate discipline. E, nei confronti di chi abbia commesso una
pluralità di violazioni di una medesima norma con una sola azione od
omissione, la inapplicabilità della regolamentazione del reato
continuato realizza una disparità non riconducibile ragionevolmente ad
una siffatta situazione. L'ordinanza conclude rilevando che la evidente
ingiustizia della disparità di trattamento è riconosciuta
dall'elevato numero di sentenze che, per ovviare all'illogico ed iniquo
inconveniente, forzando il significato e l'interpretazione delle norme
sul reato continuato, hanno equiparato le due ipotesi assumendole
entrambe sotto la disciplina di tal reato.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 del 10
luglio 1965.
Non vi è stata costituzione di parti, né intervento del
Presidente del Consiglio, onde la questione è stata discussa in camera
di consiglio. Considerato in diritto :
Secondo l'ordinanza di rimessione, la norma dell'art. 81, secondo
e terzo comma, del Codice penale - nella parte in cui concede un
trattamento favorevole a chi con più azioni od omissioni, e con lo
stesso disegno criminoso, viola più volte la medesima disposizione di
legge, ma esclude tale trattamento nel caso in cui la pluralità di
violazioni sia commessa con una sola azione od omissione - sarebbe in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che sancisce l'eguaglianza
di tutti i cittadini di fronte alla legge. La disparità di trattamento
non sarebbe, in tal caso, dettata da una situazione particolare di
fronte alla quale il legislatore possa ragionevolmente disporre una
diversa disciplina.
La questione non è fondata.
L'ordinanza riconosce che nella giurisprudenza è prevalente
l'opinione che il trattamento del reato continuato (art. 81, secondo
comma, del Codice penale) debba estendersi anche alla ipotesi in cui,
con una unica azione ad effetto plurimo siano prodotte più violazioni
simultanee della stessa disposizione di legge. Secondo questa
interpretazione, il fondamento e la ragione della disposizione che, con
una fictio juris, considera come reato unico (continuato) questa
pluralità di reati, risiedono nella unicità del disegno criminoso,
che attenua la responsabilità penale. Identica unità di disegno
criminoso è da riconoscersi per la ipotesi in cui una sola sia
l'azione od omissione, alla quale consegua una pluralità di beni
violati e quindi una pluralità di infrazioni giuridiche.
Nell'affermare inoltre che il reato continuato può essere commesso
anche con una sola azione od omissione, si aggiunge che l'art. 81 parla
di più azioni od omissioni, non nel senso che esse debbano
necessariamente essere plurime, ma piuttosto nel senso che possano
essere anche più di una.
Con siffatta interpretazione, le due ipotesi vengono equiparate
sotto il riflesso che, sussistendo una violazione plurima della stessa
disposizione di legge, non ha rilevanza - agli effetti dell'art. 81 del
Codice penale - che una o più siano le azioni o le omissioni. E le due
ipotesi vengono entrambe assunte sotto la disciplina del reato
continuato, in quanto nell'uno e nell'altro caso sussiste quella
unicità di disegno criminoso che ha indotto il legislatore a
considerare i vari reati legati fra di loro, fino ad essere puniti come
se fossero unico reato.
Orbene, la prevalente interpretazione, alla quale questa Corte
ritiene di aderire, esclude la Differenza di trattamento lamentata
dall'ordinanza e raggiunge altresì l'effetto di un armonico rapporto
di proporzione fra il reato commesso e la misura della pena.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 81, secondo e terzo comma, del Codice penale, sollevata dal
Pretore di Pesaro, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con
ordinanza del 3 marzo 1965.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte