Sentenza n. 9/1969
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/02/1969 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14r.d. 3276/1923
- art. 72Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del R.D.
30 dicembre 1923, n. 3276, che approva la legge dei diritti erariali
sugli spettacoli, e dell'art. 72 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che
approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, promosso con
ordinanza emessa il 16 giugno 1967 dal pretore di Padova nel
procedimento penale a carico di Tornago Giulia, iscritta al n. 190 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967.
Udita nella camera di consiglio del 19 dicembre 1968 la relazione
del Giudice Angelo De Marco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale a carico di certa Giulia Tornago, imputata,
tra l'altro, di contravvenzione agli artt. 194 del regolamento di
esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e 221 del T.U.
delle leggi di pubblica sicurezza, per avere installato nel proprio
esercizio di bar un apparecchio di giuoco (flipper) senza
autorizzazione, il pretore di Padova, con ordinanza 16 giugno 1967,
dichiarava rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14
del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3276, e 72 del T.U. approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773, perché in asserito contrasto con gli artt. 3,
97, 24 e 113 della Costituzione.
Il pretore, ritenuto: che, non essendo stato contestato il reato
preveduto dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, dovesse ritenersi per
certo che l'apparecchio in questione fosse consentito e, quindi,
potesse formare oggetto di licenza di polizia;
che, peraltro, ai sensi dell'art. 14 del R.D. 30 dicembre 1923, n.
3276, tale licenza viene concessa previo nulla osta della S.I.A.E., la
quale lo rilascia soltanto dopo l'avvenuto pagamento dell'I.G.E. e dei
diritti erariali sui pubblici spettacoli;
che dovesse dubitarsi della legittimità costituzionale del citato
art. 14, nonché dell'art. 72 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 773, che subordina il rilascio della licenza al pagamento
anche dei diritti d'autore.
Tanto ritenuto, motiva la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale, osservando che l'omissione della domanda di rilascio
della licenza sarebbe priva di importanza pratica, quando ne è sicura
la reiezione, mentre acquisterebbe rilievo il motivo della mancanza
della licenza che si sostanzia nell'omesso pagamento dei tributi.
In ordine, poi, alla non manifesta infondatezza della sollevata
questione, il pretore, premesso essere "res dubia", per quanto riguarda
gli apparecchi da giuoco consentiti, sia l'obbligo di corrispondere i
diritti erariali, sia quello di corrispondere i diritti d'autore,
rilevava che il subordinare al pagamento degli uni e degli altri il
rilascio della licenza, come, in sostanza, avviene in forza dell'art.
14 del R.D. n. 3276 del 1923 e dell'art. 72 del T.U. n. 773 del 1931,
sarebbe in contrasto:
a) con l'art. 97 della Costituzione, in quanto sarebbe contrario ai
principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione
estendere i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza fino a
constatare ed a pretendere il pagamento dei tributi, nonché di diritti
di natura privatistica quali i diritti d'autore, tanto più che tali
adempimenti non possono essere considerati condizioni di rilascio della
licenza, non essendovi tra di essi e la pubblica sicurezza alcuna
relazione, neppure dal punto di vista tributario, come vi è per la
tassa di licenza o quella di concessione governativa;
b) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, in primo luogo, ai
tributi suddetti e specialmente ai diritti di autore verrebbe riservata
una non necessaria e privilegiata disciplina, materiata in una
riscossione anticipata, che contrasta con la ben diversa e minore
tutela, concessa ad analoghe pretese pubbliche e private, e, in secondo
luogo, in quanto una siffatta disciplina porrebbe in essere una
indebita limitazione di un diritto individuale, il cui esercizio è
subordinato al soddisfacimento di determinate pretese pecuniarie, prima
che ne sia accertata la conformità a legge dall'autorità giudiziaria;
c) con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto, con la
norma denunziata, si sarebbe posto in essere un vero e proprio solve et
repete, tanto più grave in quanto riguardante diritti di carattere
privato, quali quelli d'autore.
Dopo le comunicazioni, le notificazioni e pubblicazioni di legge,
la questione, sollevata con l'ordinanza di cui sopra, viene ora alla
cognizione della Corte.
Non vi sono state costituzioni o interventi. Considerato in diritto :
È pacifico che l'installazione e l'uso di un apparecchio da giuoco
lecito sono soggetti a licenza, ai sensi dell'art. 86 del T.U.
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Lo stesso giudice a quo
ammette che l'imputata aveva installato e posto in uso nel suo
esercizio un apparecchio del genere, non solo senza essere in possesso,
ma senza avere neppure richiesta la relativa licenza, donde
l'imputazione di contravvenzione all'art. 194 del regolamento di
esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza in relazione
all'art. 221 del detto testo unico.
Il comportamento antigiuridico dell'imputata, che configura
l'ipotesi contravvenzionale contestatale, consiste nella obbiettiva
trasgressione della norma (art. 86 cit.) che impone la licenza del
questore.
Di fronte a questo obbligo, la considerazione del giudice a quo,
secondo la quale la licenza, se richiesta, sarebbe stata sicuramente
rifiutata, non avendo l'interessata ottemperato all'art. 14 del R.D. n.
3276 del 1923 (peraltro trasfuso nell'art. 11 del R.D. 2 ottobre 1924,
n. 1589) perde ogni valore, in quanto anche se tale ultima norma non
esistesse o fosse dichiarata illegittima, l'aver omesso di chiedere la
licenza (il cui rilascio non è condizionato unicamente
dall'adempimento di cui alle disposizioni or ora ricordate) e l'aver
impiantato e messo in uso l'apparecchio da giuoco lecito senza la
medesima, costituirebbe egualmente reato.
Tanto più, poi, questo rilievo vale per quanto attiene all'art. 72
del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, dato che per detti
apparecchi non sono dovuti diritti di autore.
In conseguenza la sollevata questione risulta manifestamente
irrilevante e va dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 14 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3276 "che approva la legge
dei diritti erariali sugli spettacoli" e, derivatamente, dell'art. 72
del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del T.U. delle leggi di
pubblica sicurezza", sollevata con ordinanza 16 giugno 1967 del pretore
di Padova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI
- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte