Sentenza n. 9/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/01/1970 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo e
quinto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 24 giugno 1968 dal pretore di Novara nel procedimento penale
a carico di Benaglia Lucio ed altri, iscritta al n. 165 del registro
ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 248 del 28 settembre 1968.
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice
relatore Michele Fragali.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il pretore di Novara, con la sua ordinanza 24 giugno 1968, ha
promosso giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo e
quinto comma, del codice di procedura penale, per contrasto con gli
artt. 3, 24, secondo comma, 68, 112 della Costituzione. Le
disposizioni denunciate regolano il procedimento penale in ogni caso in
cui è necessaria un'autorizzazione.
Il pretore ritiene che, nel suo quinto comma, il predetto art. 15
del codice di procedura penale, facendo un cenno soltanto generico al
ritardo nella concessione dell'autorizzazione senza porvi limite,
consenta di rendere eventualmente inefficace la azione e l'esecuzione
penale, mentre l'art. 68 della Costituzione, per la sua natura
eccezionale e per le finalità che persegue, richiede l'urgente esame
delle richieste di autorizzazione; crea inoltre, per i casi che non
rientrano nella sfera del citato art. 68, una disparità di trattamento
tra i cittadini, non giustificata da una diversità di situazioni
oggettive e soggettive; contrasta infine con l'art. 112 della
Costituzione, nei limiti in cui consente ingiustificati impedimenti
all'esercizio dell'azione penale. Quanto al primo comma del citato art.
15 del codice di procedura penale, esso, vietando che il pubblico
ministero possa contestare l'accusa con mandato e possa procedere
all'interrogatorio dell'imputato prima che sia concessa
l'autorizzazione, viola ingiustificatamente il diritto di difesa,
perché esclude quel contatto diretto fra l'imputato e l'organo
dell'azione penale che è garanzia di un'adeguata difesa, e può
offrire elementi per un proscioglimento in istruttoria. Infine il
pretore rileva che il parlamentare può trovare una ulteriore
menomazione del diritto di difesa nella irrinunziabilità delle
prerogative comunemente ritenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza,
nei limiti in cui gli è impedito di tutelare meglio le proprie ragioni
con il completo svolgimento del procedimento.
2. - Innanzi a questa Corte nessuno si è costituito e, pertanto,
il procedimento ha seguito le forme dell'art. 26 della legge 11 marzo
1953, n. 87. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità del quinto comma dell'art. 15 del
codice di procedura penale, che allega la mancanza di rimedi contro i
ritardi nel procedimento parlamentare di autorizzazione a procedere è
priva del presupposto di base. L'art. 42 del regolamento della Camera
dei deputati e l'art. 56 del regolamento del Senato della Repubblica
prescrivono che, trascorsi quindici giorni per la Camera e trenta per
il Senato, se la commissione referente non ha presentato la sua
relazione, rispettivamente, il Presidente della Camera annunzia che la
domanda sarà iscritta senz'altro all'ordine del giorno, con precedenza
assoluta su qualsiasi altro argomento, dopo le interrogazioni, e il
Presidente del Senato dispone, senz'altro, l'iscrizione della domanda
all'ordine del giorno con uguale precedenza. L'esistenza di tali norme
dimostra che, per la materia di cui si tratta, l'ordinamento contiene
già misure di sollecitazione delle deliberazioni parlamentari: e si
tratta di misure che, attenendo all'ordine dei lavori delle Camere,
trovano sede legittima di previsione nei regolamenti deliberati dalle
stesse.
L'applicazione di tali disposizioni non può certo formare oggetto
di controllo esterno, e comunque dar ragione ad illegittimità
costituzionale della disposizione denunciata.
2. - Non è fondato che la norma stessa vulneri il principio di
parità. La prerogativa di cui si discute protegge la sfera di
autonomia delle Camere e garantisce l'esercizio della funzione
parlamentare; quindi deve coinvolgere unicamente la posizione dei
soggetti che le Camere compongono, ed essi soli, perché è tale
posizione che viene a formarne fondamento logico e giuridico. Né una
disparità viene dal fatto che, quando l'autorizzazione ritarda, deve
disporsi lo stralcio del procedimento penale riguardo a quanti non
godono della garanzia costituzionale: la sospensione del procedimento
anche contro costoro, di fatto estenderebbe la prerogativa a soggetti
estranei all'attività del Parlamento, e violerebbe perciò la lettera
e lo spirito dell'art. 68 della Costituzione.
Non è neppure sostenibile che, non proponendosi di ovviare alle
remore che l'autorizzazione comporta, l'art. 15, quinto comma, del
codice di procedura penale permetta un ingiustificato impedimento
all'esercizio dell'azione punitiva. Le procedure parlamentari possono
trovare regola soltanto nell'esplicazione dell'autonomia conferita alle
singole assemblee; a favore delle quali perciò deve riconoscersi, in
materia, una riserva di competenza normativa. D'altro canto il
procedimento per la concessione dell'autorizzazione non può non avere
regole che si coordinano con il carattere politico dell'atto; e se è
vero che viene sospesa l'attuazione dell'obbligo del pubblico ministero
di esercitare l'azione penale, è dalla norma costituzionale che
l'effetto proviene, avendo essa dato alla singola Camera legittimazione
esclusiva alla scelta del tempo e del modo di esercizio della
competenza che le spetta, perché soltanto la singola Camera è
legittimata a regolare lo svolgimento dei propri lavori.
3. - Circa l'altro assunto prospettato dall'ordinanza, per cui
viola il diritto di difesa il divieto fatto al pubblico ministero,
nell'art. 15, primo comma, del codice di procedura penale, di
contestare l'accusa e di procedere all'interrogatorio dell'imputato
prima che sia concessa l'autorizzazione, la Corte osserva che il
divieto stesso concorda con il contenuto dell'art. 68 della
Costituzione.
L'emissione di un mandato o di un ordine, anche di semplice
comparizione, è espressione di una potestà coercitiva del giudice o
del pubblico ministero; e l'art. 68 predetto ha escluso tassativamente
che il magistrato possa rivolgere tale sua potestà contro coloro che
appartengono alle assemblee parlamentari. Lo ha escluso quando gli ha
vietato di privare il deputato o il senatore della libertà personale,
la quale, secondo la sentenza di questa Corte del 19 giugno 1956 n. 11,
viene ad essere ristretta ogni qualvolta si pone ad un soggetto un
obbligo di fare o di non fare. Il parlamentare deve essere sottratto a
limitazioni o ad ostacoli nella esplicazione della sua funzione
provenienti da poteri che non facciano capo alla Camera cui appartiene,
e che potrebbero assumere il carattere di interferenza nello
svolgimento della funzione dell'organo sovrano.
Il pretore obietta che il divieto succitato esclude quel diretto
contatto tra l'imputato e il giudice che può offrire elementi per un
proscioglimento in istruttoria. Ma se fosse consentito quel contatto,
si permetterebbe, al parlamentare, di sottrarsi all'immunità prima
ancora che la Camera di appartenenza accerti l'esistenza di serie
ragioni di privazione della prerogativa; di cui soltanto la camera può
disporre perché è prevista a favore di essa o per lo svolgimento
regolare e libero della sua funzione, nell'interesse dell'ordinamento,
e soltanto strumentalmente a favore di coloro che sono investiti
dell'esercizio di quella funzione. Il carattere irrinunziabile della
prerogativa, riconosciuto quasi unanimemente, e al quale l'ordinanza si
richiama per desumere una ulteriore ragione di menomazione del diritto
di difesa del parlamentare, ha radice nella necessità di proteggere la
funzione dell'organo costituzionale anche contro atteggiamenti del suo
componente, che vulnererebbero l'essenza stessa della garanzia e la sua
efficienza, anche se ispirati ad un soggettivo vantaggio immediato
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15, primo e quinto comma, del codice di procedura penale,
proposta dal pretore di Novara con ordinanza 24 giugno 1968, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 68 e 112 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte