Sentenza n. 9/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1974 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 140r.d.l. 1827/1935
citata
- art. 45r.d. 1422/1924
- art. 25r.d. 3184/1923
- art. 142r.d. 1422/1924
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 del
r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento
legislativo della previdenza sociale), convertito in legge 6 aprile
1936, n. 1155, nella parte in cui ha conservato in vigore le norme
regolamentari penali degli artt. 45 e 142 del r.d. 28 agosto 1924, n.
1422 (Regolamento sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità
e la vecchiaia), promosse con ordinanza emessa il 31 marzo 1971 dal
pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Possanzini
Mario, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 7 luglio 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1973 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento penale a carico di Mario Possanzini imputato
del reato previsto dall'art. 45, comma secondo, del r.d. 28 agosto
1924, n. 1422 (approvazione del regolamento per l'esecuzione del r.d.
30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per
l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia), per
avere omesso di tenere a disposizione degli ispettori le tessere
assicurative dei lavoratori da lui dipendenti, il pretore di Recanati,
con ordinanza del 3 marzo 1971, ha sollevato in riferimento all'art.
25, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art.140 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n.1827
(perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale),
convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui ha
conservato in vigore (senza limiti di tempo, e quindi anche per il
periodo successivo all'entrata in vigore della Costituzione) e tuttora
conserva in vigore, le norme regolamentari penali degli artt. 45
(precetto 3) e 142 (sanzione penale dell'ammenda) del citato r.d. n.
1422 del 1924.
Ha premesso che con l'art. 43 del r.d. n. 3184 del 1923, avente
natura di legge delegata, venne stabilito che con il regolamento
sarebbero state fissate le penalità e le sanzioni per l'inosservanza
delle disposizioni del decreto e dell'emittendo regolamento; che con
codesto regolamento, agli artt. 45, comma secondo, e 142, comma
secondo, rispettivamente fu imposto il precetto che sarebbe stato
violato dal Possanzini e fu stabilita la relativa sanzione (ammenda), e
che tali disposizioni regolamentari sarebbero in vigore per effetto del
citato art. 140 del r.d.l. 1827 del 1935.
Il pretore ha, quindi, anzitutto ritenuto ammissibile la sollevata
questione, argomentando dal fatto che oggetto della denuncia è una
norma di legge formale (quella dell'art. 140 citato); ha poi osservato
che ben difficilmente si sarebbe potuto ritenere conforme alla
Costituzione quella norma che aveva conservato e conservava tuttora in
vigore, ben oltre il 1 gennaio 1948, norme regolamentari contenenti
precetti e sanzioni di indiscutibile natura penale; ed infine, ha
rilevato che il ripetuto art. 140 non aveva mutato la natura di quelle
disposizioni regolamentari, promuovendole alla dignità di legge
formale e recependone in sé il loro contenuto, perché le aveva
indicate genericamente, ed in esse solo erano contenuti il precetto e
la sanzione.
2. - Davanti a questa Corte dopo che si era proceduto ritualmente
alla comunicazione, notificazione e pubblicazione dell'ordinanza, non
si è costituto l'imputato. Ha invece spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri, che, a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, ha chiesto che fosse dichiarata la non fondatezza della
sollevata questione. L'Avvocatura generale, in via preliminare, ha
considerato necessario di dover stabilire il valore della disposizione
contenuta nell'art. 140 ed ha concluso, ritenendo che ivi
impropriamente si parlava di mantenimento in vigore delle preesistenti
norme regolamentari e che queste, nelle parti non contrastanti con il
nuovo ordinamento della previdenza sociale, avevano continuato ad avere
vigore di per sé ed in base ai principi generali dell'ordinamento. E
ne ha dedotto l'irrilevanza della questione ai fini della decisione del
giudizio nel corso del quale era stata proposta.
Ma a prescindere da ciò, la questione, secondo l'Avvocatura, non
sarebbe fondata sotto due aspetti.
Qualora si ritenga che con l'art. 140 si sia fatto luogo ad un
rinvio recettizio delle disposizioni regolamentari in esso richiamate
(il che non dovrebbe essere escluso per il fatto che quell'articolo
rinvia in modo generico ai regolamenti che mantiene in vigore), l'art.
25, comma secondo, non sarebbe violato.
In secondo luogo, alla stessa conclusione si dovrebbe pervenire
sulla base della giurisprudenza di questa Corte, che non sarebbe stata
però rettamente intesa dal pretore, per cui non possono essere
dichiarati incostituzionali atti che, come il regolamento del 1924,
siano stati posti in essere in un momento anteriore a quello in cui la
legge che ne autorizzava l'emanazione, sia divenuta incompatibile con i
precetti della Costituzione.
All'udienza dell'8 novembre 1973 l'avvocato dello Stato si è
riportato all'atto d'intervento. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Recanati, con l'ordinanza indicata in epigrafe,
ritiene che violi l'art. 25, comma secondo, della Costituzione, l'art.
140 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (perfezionamento e coordinamento
legislativo della previdenza sociale), convertito in legge 6 aprile
1936, n. 1155, nella parte in cui ha conservato in vigore (senza limiti
di tempo, e quindi anche per il periodo successivo all'entrata in
vigore della Costituzione) e tuttora conserva in vigore le norme
regolamentari penali degli artt. 45, comma quinto (precetto), e 142,
comma secondo (sanzione penale dell'ammenda), del r.d. 28 agosto 1924,
n. 1422 (approvazione del regolamento per l'esecuzione del r.d. 30
dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione
obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia).
2. - Il giudice a quo, facendosi carico di precisare, a suo dire,
per mera completezza, che l'art. 140, oggetto della denuncia, nel
momento in cui conservava in vigore senza limiti di tempo, se qualcuno
non vi avesse posto rimedio, le disposizioni regolamentari penali,
applicabili nella specie, non aveva mutato la natura di queste,
promuovendole alla dignità di legge formale o recependone in sé il
contenuto precettivo, si dichiara dell'avviso che gli artt. 45, comma
quinto e 142, comma secondo, del citato r.d. n. 1422 del 1924, aventi
portata rispettivamente precettiva e sanzionatoria, fossero destinati a
venir meno con l'entrata in vigore del r.d.l. 1827 ma che il detto art.
140 li aveva conservati e li conservava in vigore ben oltre il 1
gennaio 1948 e pertanto, che codeste norme regolamentari venivano
concretamente applicate appunto sulla base della denunciata norma di
legge ordinaria.
Pur non essendo del tutto chiara la distinzione che viene
prospettata tra la conservazione in vigore per legge di norme
regolamentari preesistenti, il cambiamento della natura di quelle norme
(da regolamentari a norme di legge formale) ed il recepimento (ad opera
della legge) in sé del contenuto delle norme regolamentari, basta
prendere atto della tesi interpretativa avanzata dal pretore di
Recanati per doversi escludere che la questione come sopra proposta
risulti priva di rilevanza (siccome invece assunto dall'Avvocatura
generale dello Stato) .
Senonché la tesi interpretativa non è accettabile; e ciò
conduce, in sede di esame del merito, alla non fondatezza della
questione.
A tal riguardo, va tenuto presente che a seguito dell'entrata in
vigore del r.d.l. n. 1827 del 1935, il r.d. n. 1422 del 1924 non è
stato oggetto di abrogazione. L'art. 141 di quel r.d.l., infatti, non
lo include tra i decreti dichiaratamente abrogati, e d'altra parte per
le norme in esso contenute non ricorre alcuna contrarietà o
incompatibilità con la disciplina dettata con il ripetuto r.d.l. n.
1827 del 1935.
L'art. 140 ha un contenuto del tutto coerente con siffatta
interpretazione. Da un canto, dà atto che le norme regolamentari in
vigore, rimangono tali in quanto non sono contrarie o incompatibili con
l'emanato decreto, e dall'altro, mentre autorizza il Governo ad emanare
le norme regolamentari esecutive del decreto stesso, per quelle non
abrogate non prevede in alcun modo sotto nessuna forma, l'attribuzione
di nuova forza giuridica, ma si limita a stabilire che esse sarebbero
rimaste in vigore fino all'emanazione delle nuove norme.
Di conseguenza, avendo il pretore di Recanati denunciato, per
violazione dell'art. 25, comma secondo, della Costituzione (solo)
l'art. 140 (e non anche le norme regolamentari contenenti il precetto e
la sanzione, in ordine a cui pende il processo a quo), la questione va
dichiarata non fondata. La norma, infatti, intesa nel senso precisato,
non viola in alcun modo la riserva di legge in materia penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 140 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (perfezionamento e
coordinamento legislativo della previdenza sociale) convertito in legge
6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui ha conservato e tuttora
conserva in vigore gli artt. 45, comma quinto e 142, comma secondo, del
r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 (approvazione del regolamento per
l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente
provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e
la vecchiaia), questione sollevata, in riferimento all'art. 25, comma
secondo, della Costituzione, dal pretore di Recanati con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte