Sentenza n. 9/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/01/1975 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1052 del
codice civile, promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1972 dal
pretore di Menaggio nel procedimento civile vertente tra Fraquelli
Carlo e Giuseppe nei confronti di Fraquelli Angelo e Lazzari Maria,
iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 del 25 luglio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento civile vertente tra Fraquelli Carlo e
Giuseppe nei confronti di Fraquelli Angelo e Lazzari Maria, il pretore
di Menaggio, con ordinanza emessa il 29 novembre 1972, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1052 del codice
civile in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione.
Il giudice a quo premette che gli attori hanno esperito un'azione
negatoria servitutis e che i convenuti, in via riconvenzionale, hanno
chiesto la costituzione di una servitù coattiva di passo carraio sul
fondo degli attori, stante la situazione d'interclusione del loro
fondo. Premette ancora che dalle risultanze di fatto emerge che il
fondo dei convenuti non è intercluso, e che quindi nella specie
s'impone l'applicazione dell'art. 1052 del codice civile in luogo
dell'invocato art. 1051.
Secondo il pretore, la disciplina delle due norme è simmetrica, ma
le condizioni di applicabilità della tutela accordata dalla legge
all'interessato sono assai diverse; nell'un caso han rilevanza "la
coltivazione e il conveniente uso del fondo" (cioè un amplissimo
concetto di utilitas) a far sorgere un diritto al passo; nel secondo
caso occorrono le "esigenze dell'agricoltura e dell'industria"
(concetto ben più rigido e stretto) a far sorgere una "speranza" nel
favorevole esercizio di un potere delle autorità giudiziarie.
Si avrebbe quindi una disciplina diversa per situazioni pressoché
identiche, poiché il fondo originalmente intercluso può conquistare
(o d'un sol tratto, o persino a tratto successivo) l'accesso carraio
alla via pubblica, sol che ciò serva al suo "conveniente uso"; il
fondo che per avventura sia collegato alla via pubblica "da un
sentierucolo da capre", percorribile a piedi dal suo proprietario, non
può ottenere un passaggio adatto al suo conveniente uso se non quando
ricorrano le esigenze dell'agricoltura e dell'industria.
Pertanto il pretore dubita della ragionevolezza di tale disciplina
e assume una violazione del principio d'eguaglianza, poiché, se su un
fondo vi è un passo ampliabile per usi carrai, vi sarebbe il diritto
di ampliarlo, senza uscir fuori dallo spazio permissivo della
disciplina dei fondi interclusi (art. lO51 cod. civ.); se il passo non
è ampliabile occorrerebbero le esigenze dell'agricoltura o
dell'industria, a far sperare che si apra un altro passo. Possedere un
"accesso alla via pubblica, inadatto, insufficiente e non ampliabile"
(così l'art. 1052) significherebbe possedere "molto meno" che nel
primo caso; significherebbe essere in uno stato di "interclusione
carraia" molto peggiore, o almeno pari a quella del primo caso.
Quanto alla violazione dell'art. 44, essa si profilerebbe, non
perché da tale norma possa misurarsi volta a volta la coerenza di
contenuto delle singole norme in tema di "vincoli e obblighi alla
proprietà terriera privata", ma per via del coordinamento fra l'art.
44 e l'art. 3 della Costituzione, essendo evidente che nell'imporre
obblighi e vincoli, la legge non può violare il principio primario
dell'eguaglianza e, nell'interno stesso dell'art. 44, per l'esigenza di
verificare il rispetto del fine posto dalla norma costituzionale, che
è quello di "stabilire equi rapporti sociali". Considerato in diritto :
1. - Il giudice a quo solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1052 del codice civile, nella parte in cui
subordina a riconosciute esigenze dell'agricoltura e dell'industria la
concessione di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, ma
provvisto di accesso sulla via pubblica inadatto o insufficiente.
Ritiene infatti che la disposizione violi il principio di eguaglianza
comparandola con la disciplina prevista dal terzo comma del precedente
art. lO51, per il quale l'ampliamento del passaggio sulla via
pubblica, ai fini del transito di veicoli a trazione meccanica, è
sempre concesso ove risponda alle sole minori esigenze della
coltivazione e del conveniente uso del fondo dominante. Poiché un
fondo provvisto di accesso sulla via pubblica, sia pure attraverso
passaggio sul fondo altrui, non può essere definito come intercluso e
tale fattispecie, fra le altre, è compresa nel terzo comma
dell'articolo 1051, l'applicazione dell'art. 1052 cod. civ., con
l'aggravio che esso comporta, verrebbe in ultima analisi a dipendere
irragionevolmente dalla possibilità in fatto di ampliare o meno un
precedente passaggio, in null'altro al limite differenziandosi le
ipotesi considerate dai due articoli ricordati.
Gli stessi argomenti condurrebbero anche a ravvisare la violazione
dell'art. 44 Cost. per il quale la legge impone obblighi e vincoli alla
proprietà terriera per conseguire il razionale sfruttamento del suolo
e stabilire equi rapporti sociali.
2. - La questione è infondata.
Dinanzi a due diversi modi di comporre un contrasto di interessi
tra titolari di situazioni giuridiche soggettive della stessa natura e
dello stesso rilievo, modi che singolarmente considerati non
confliggono con il dettato costituzionale né appaiono sforniti di
intrinseca ragionevolezza, non spetta alla Corte propendere per l'uno o
per l'altro, essendo in tal caso la scelta tra le due soluzioni
adottate di natura squisitamente politica e pertanto rimessa alla piena
discrezionalità del legislatore.
Ora, se pure è esatto, come il pretore rileva e come è
riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che l'ampliamento
di passaggio su fondo altrui è concesso ricorrendo soltanto l'esigenza
della coltivazione e del conveniente uso del fondo, mentre l'apertura
di un nuovo passaggio - richiesta perché quello preesistente, anche su
fondo altrui, non è ampliabile - è condizionata alle ben più gravi
esigenze dell'agricoltura e dell'industria, i diversi requisiti
previsti dal legislatore per subordinare la posizione del titolare di
un fondo a quella di un altro - i quali entro certi limiti riflettono
il maggior aggravio generalmente determinato dall'apertura di un nuovo
- passaggio rispetto all'ampliamento del preesistente - non appaiono di
per sé in contrasto con la Costituzione e corrispondono entrambi ad
interessi ragionevolmente connessi con la proprietà fondiaria. Ogni
ulteriore considerazione, come quella relativa alla presenza di altre
esigenze - per es. turistiche, commerciali - che potrebbero far
propendere per unificare in un modo o in un altro le diverse
discipline, non rientra per sua natura nel giudizio di legittimità
affidato a questa Corte.
3. - Gli stessi motivi valgono anche a dimostrare l'infondatezza
della questione sotto il profilo dell'art. 44 della Costituzione. La
disciplina introdotta dal legislatore con l'art. 1052 del codice
civile per regolare la specie prevista, diversa, come si è detto, da
quella oggetto dell'art. lO51 stesso codice, non contrasta col fine di
conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1052 del codice civile, proposta con l'ordinanza in epigrafe
dal pretore di Menaggio in riferimento agli artt. 3 e 44 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI-
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI- MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte