Sentenza n. 9/1977
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/01/1977 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18r.d.l. 511/1946
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del regio
decreto legge 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura),
promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1974 dal pretore di
Milano, nel procedimento di lavoro vertente tra il sindacato CISNAL e
la società Alemagna, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29
ottobre 1975.
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1976 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento di lavoro tra il sindacato CISNAL
e la Società Alemagna, concernente, tra l'altro, il problema dei
locali da destinare alla rappresentanza aziendale del detto sindacato a
norma della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), il
pretore di Milano, con ordinanza 26 novembre 1974, sollevava questione
di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946,
n. 511 (Guarentigie della magistratura) che disciplina il comportamento
dei magistrati suscettibile di sanzioni disciplinari, per contrasto con
gli artt. 21 e 101, della Costituzione.
In merito alla rilevanza della questione si sostiene che la norma
impugnata ha costituito il fondamento del procedimento disciplinare cui
lo stesso pretore di Milano è stato sottoposto a seguito del proprio
decreto emesso per la decisione di identica vertenza. In procinto di
decidere la causa attualmente pendente, il giudice a quo considera
menomata la propria indipendenza dall'esistenza dell'art. 18 del r.d.l.
n. 511 del 1946, per il timore di essere nuovamente sottoposto a
procedimento disciplinare.
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, si
asserisce che la norma darebbe luogo ad un sindacato sull'ideologia del
giudice violandone la libertà di pensiero, nonché l'indipendenza di
giudizio.
2. - Non vi è stata costituzione di parti né ha esplicato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.l.
31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), concernente la
responsabilità disciplinare dei magistrati, è stata sollevata nel
corso di un procedimento avente per oggetto la destinazione di locali
aziendali ad una associazione sindacale a norma della legge 20 maggio
1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
Risultando evidente l'assoluta estraneità al giudizio a quo della
norma denunciata, la questione va dichiarata manifestamente
irrilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, sollevata, in
riferimento agli artt. 21 e 101 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte