Sentenza n. 9/1979
Altra decisione · depositata il 10/05/1979 · relatore Livio Paladin
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Lombardia, notificato il 19 settembre 1975, depositato in cancelleria
il 27 successivo ed iscritto al n. 34 del registro 1975, per conflitto
di attribuzione sorto sulla competenza in ordine al rilascio delle
licenze previste dall'art. 123 t.u. legge di P.S. e le connesse
attribuzioni relative alla costituzione delle commissioni per gli esami
di abilitazione all'esercizio delle professioni di guida, interprete e
corriere turistico.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi gli avvocati Ugo Ferrari e oscar Casini per la Regione
Lombardia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio
Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto notificato il 19 settembre 1975 e depositato il 27
successivo, la Regione Lombardia ha sollevato conflitto di
attribuzione, impugnando la nota 21 settembre 1974, numero
10.12201/12007.A del Ministero dell'interno.
La Regione osserva che la nota ministeriale, trasmessale dal
Commissario del Governo in data 22 luglio 1975, rivendica
rispettivamente al questore ed al prefetto la competenza in ordine al
rilascio delle licenze previste dall'art. 123 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza e le attribuzioni relative alla
costituzione delle commissioni per gli esami di abilitazione
all'esercizio delle professioni di guida, interprete e corriere
turistico, nonché all'effettuazione degli esami stessi. In
quest'ultima parte, tuttavia, l'atto impugnato invaderebbe la sfera
della competenza regionale concernente il turismo, in violazione degli
artt. 117, 118 e 127 Cost.: da un lato, perché l'art. 3, n. 10 e 11,
della legge regionale 20 ottobre 1972, n.32, ha attribuito alla Giunta
regionale "l'approvazione di programmi di esame e la costituzione delle
Commissioni per l'accertamento della capacità tecnica all'esercizio
della professione di guida, interprete, corriere", nonché "la
fissazione del numero massimo delle guide, interpreti, corrieri
consentito per località", senza che il Governo abbia impugnato e
nemmeno rinviato la legge medesima; d'altro lato, perché il d.P.R. 14
gennaio 1972, n. 6, ha espressamente trasferito alle Regioni ordinarie
- nella lettera i) dell'art. 1 - le funzioni amministrative
riguardanti "le guide, comprese quelle alpine, i corrieri e gli
interpreti", riservando allo Stato - in base all'art. 5 - le sole
funzioni pertinenti alla pubblica sicurezza, fra cui non ricadrebbero
le attribuzioni in esame.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in
giudizio per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, rileva anzitutto che
la Regione ricorrente non sembra contestare la competenza del questore
in ordine al rilascio delle licenze richieste per le guide, gli
interpreti e i corrieri, bensì la competenza spettante al prefetto,
per ciò che riguarda i relativi esami di abilitazione. In effetti, la
competenza del questore verterebbe tipicamente in materia di pubblica
sicurezza, esorbitando per definizione dalle attribuzioni regionali.
Ma, anche limitando il conflitto alle funzioni prefettizie, il
ricorso sarebbe pur sempre infondato, perché non potrebbe operarsi
nessuna distinzione di materia tra il provvedimento definitivo (di
rilascio o diniego delle licenze) e il procedimento che lo precede: al
pari del primo, anche il secondo dovrebbe perciò rimanere attribuito
alla competenza statale, in virtù dell'art. 5 del d.P.R. n. 6 del
1972. Quanto poi alla legge regionale n. 32 del 1972, in questo senso
essa violerebbe la ripartizione delle competenze statali e regionali,
determinata dall'art. 117 Cost.: con la conseguenza che la Corte
costituzionale potrebbe sollevare d'ufficio la questione di
legittimità della legge medesima.
3. - In due memorie aggiuntive, la Regione ribadisce di avere
inteso limitare la materia del conflitto all'accertamento della
capacità tecnica degli aspiranti alle professioni di guida,
interprete e corriere: con riferimento alle rispettive disposizioni del
r.d. 6 maggio 1940, n. 635, che la legge regionale n. 32 del 1972
avrebbe implicitamente abrogato.
Del resto, solo riconoscendo la competenza regionale in tal campo,
si potrebbe evitare che l'art. 1 lett. i) del d.P.R. n. 6 del 1972
rimanga una lettera morta. Né si potrebbe obiettare l'inscindibilità
del procedimento volto ad accertare le attitudini tecnico-professionali
degli aspiranti rispetto al provvedimento finale di rilascio della
licenza: dal momento che tale rilascio sarebbe subordinato a
valutazioni tecnico-turistiche, oltre che ad accertamenti connessi con
la materia della sicurezza pubblica.
La difesa della ricorrente aggiunge, nel medesimo senso, che già
nell'art. 4 del r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 448, si è demandato
all'Ente provinciale per il turismo, di concerto con la
Sovraintendenza per l'antichità e le belle arti, la predisposizione
dei relativi programmi di esame; mentre il contestuale art. 6 ha
affidato all'Ente stesso funzioni consultive in tema di determinazione
del numero massimo di guide, interpreti e corrieri. Così pure, gli
artt. 10 e 11 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, hanno poi decentrato
agli Enti provinciali poteri di vigilanza e di controllo sull'esercizio
delle attività professionali in oggetto, nonché di proposta intesa
alla revoca delle licenze.
4. - Con ordinanza n. 10 del 1977 la Corte costituzionale, sospesa
ogni pronuncia sul rito e sul merito del giudizio in questione, ha
ordinato alla Regione di esibire la nota n. 10.12201/12007.A (8),
richiamata nell'atto ministeriale impugnato, ed il decreto 12 marzo
1975, con il quale il Prefetto di Mantova aveva indetto un concorso
per l'abilitazione a guida-interprete. Per altro, la ricorrente si è
dichiarata nell'impossibilità materiale di produrre il primo di
questi due atti, assumendo che la nota predetta non le era stata
comunicata.
Nella pubblica udienza, le difese di entrambe le parti hanno svolto
ed approfondito le argomentazioni testé ricordate. Considerato in diritto :
1. - Entrambe le parti convengono, in sostanza, nel ritenere che il
conflitto in esame non investa la spettanza di tutte le funzioni
pertinenti all'esercizio delle professioni di guida, interprete e
corriere turistico. Non è infatti in questione il potere di rilascio
delle licenze richieste dall'art. 123 secondo comma del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, già di competenza dei questori ed
ora attribuito ai Comuni (ex art. 19, primo comma n. 2, d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616); ma si controverte in tema di previo accertamento
della capacità tecnica all'esercizio delle professioni stesse, da
parte delle commissioni esaminatrici previste nell'art. 1 del r.d.l. 18
gennaio 1937, n. 448, nonché nell'art. 236 del r.d. 6 maggio 1940, n.
635. E- precisamente in tal senso, con riguardo alle "funzioni
amministrative che abbiano ad oggetto esclusivo o primario valutazioni
tecnico-turistiche e che siano prive di... riflessi nel campo della
sicurezza pubblica", che la nota ministeriale n. 10.12201/12007.A del
21 settembre 1974 è stata impugnata dal Presidente della Regione
Lombardia. Ed è a questo specifico problema che si sono
fondamentalmente riferite sia le successive deduzioni della difesa
regionale, sia l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri e le argomentazioni svolte nell'udienza pubblica
dall'Avvocatura dello Stato.
2. - Considerato in questi termini, il ricorso regionale si
dimostra fondato.
Nel trasferire alle Regioni di diritto comune "le funzioni
amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello
Stato in materia di turismo ed industria alberghiera", l'art. 1 del
d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, ha puntualmente precisato - come risulta
dal secondo comma, lett. i) - che "il trasferimento predetto riguarda
tutte le funzioni amministrative fra le quali sono comprese quelle
concernenti... le guide..., i corrieri e gli interpreti". Ora, non è
dubbio che la parte essenziale di tali funzioni sia precisamente quella
regolata dal r.d.l. n. 448 del 1937 (nonché dai corrispondenti
articoli del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza), sotto il titolo di "Norme per la disciplina
delle guide, degli interpreti e dei corrieri"; sicché la stessa
lettera delle disposizioni di primo trasferimento delle funzioni
amministrative statali alle Regioni contraddice quell'assunto della
nota ministeriale impugnata, per cui "le attribuzioni relative alla
costituzione delle commissioni per gli esami di abilitazione
all'esercizio delle professioni in oggetto ed all'effettuazione dei
medesimi" dovrebbero "considerarsi riservate al Prefetto".
Si oppone da parte dell'Avvocatura dello Stato che gli atti del
procedimento amministrativo, destinato a concludersi con il rilascio o
il diniego della licenza, richiesta dall'art. 123 secondo comma del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non avrebbero alcuna
autonomia nei confronti del provvedimento finale: per cui la competenza
già spettante al questore, prima che entrasse in vigore il d.P.R. n.
616 del 1977, comporterebbe l'appartenenza allo Stato delle stesse
attività precedenti e strumentali.
Senonché l'obiezione trascura che nell'ordinamento turistico
vigente le generali esigenze di salvaguardia della sicurezza pubblica,
tuttora spettante all'amministrazione dell'interno, non sono affatto
assorbenti rispetto alle particolari esigenze di polizia
amministrativa, soprattutto quando queste si presentino in una materia
di competenza regionale propria, quale è appunto il turismo.
Anche per ciò che riguarda le licenze, la facoltà di negarle (o
di revocarle), conferita alla pubblica amministrazione in vista dei
reati indicati negli artt. 11 e 123 secondo comma del r.d. n. 773 del
1931, non toglie che la loro concessione sia subordinata - ex art. 123
terzo comma - "all'accertamento della capacità tecnica del
richiedente": in ordine al quale non è più dato parlare di pubblica
sicurezza nel senso specifico del termine. Al contrario, è
significativo che la vigilanza ed il controllo sull'attività
professionale delle guide, degli interpreti e dei corrieri, siano
stati devoluti agli Enti provinciali per il turismo, in virtù
dell'art. 10 del d.P.R. n. 630 del 1955; mentre il contestuale art. 11
conferisce a tali Enti, oltre che alle autorità di pubblica
sicurezza, il potere di richiedere la revoca delle licenze in
questione, ogni qualvolta la misura si riveli "necessaria o utile
nell'interesse del turismo". Né si verifica a caso, pertanto, che i
Comuni siano oggi subentrati ai questori, nell'esercizio di funzioni
che l'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977 definisce pertinenti alla
"polizia amministrativa"; laddove al Ministero dell'interno residua
solamente, quanto alle licenze stesse, la potestà d'impartire
direttive ai sindaci "per esigenze di pubblica sicurezza", sulla base
dell'art. 19 terzo comma.
Ma la preminenza delle ragioni turistiche è particolarmente netta
nella fase preparatoria dell'iter che si conclude con il rilascio o il
diniego delle licenze: vale a dire, nei momenti della costituzione
delle commissioni esaminatrici e dell'effettuazione degli esami. Da un
lato, nell'art. 1 del r.d.l. n. 448 del 1937 (come pure nell'art. 236
del r.d. n. 635 del 1940) si legge che delle commissioni fa parte un
solo "funzionario di P.S. quale segretario", accanto ad una serie di
rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali del settore,
sotto la presidenza di un "consigliere di Prefettura". D'altro lato,
è determinante che gli esami per le guide vertano - secondo l'art. 3
n. 1 del r.d.l. n. 448 del 1937 (riprodotto dall'art. 237 n. 1 del
r.d.l. n. 635 del 1940) - "sulla illustrazione storico-artistica delle
opere d'arte, dei monumenti, delle cose archeologiche e sulle bellezze
naturali della località in cui il candidato aspira ad esercitare la
professione di guida, nonché su una o più lingue straniere indicate
dal candidato"; mentre analoghe disposizioni sono dettate per i
corrieri e per gli interpreti, senza alcun riferimento alla pubblica
sicurezza di competenza dello Stato.
Se poi si riflette che "il numero massimo di guide, interpreti e
corrieri... consentito per ogni località" dev'esser stabilito per
ciascuna singola Provincia, secondo l'art. 6 del r.d.l. cit., ne
discende un'ulteriore conferma che le funzioni contese nel presente
conflitto sono rivolte alla cura di interessi turistici
infraregionali, sui quali lo Stato non può coerentemente avanzare
rivendicazioni.
3. - La Regione ricorrente dovrà tuttavia considerare, a sua
volta, se in vista di un legittimo uso delle proprie attribuzioni, nel
rispetto del principio di legalità dell'amministrazione, sia
sufficiente la previsione contenuta nell'art. 3, primo comma n. 10,
della legge lombarda 20 ottobre 1972, n. 32 (per cui "la giunta
regionale esercita le funzioni amministrative concernenti...
l'approvazione di programmi di esame e la costituzione delle
commissioni per l'accertamento della capacità tecnica all'esercizio
della professione di guida, interprete, corriere"); o se non occorra,
a quest'ultimo scopo, una più puntuale disciplina della nuova
composizione delle commissioni stesse. Ma tali problemi non attengono
alla titolarità della relativa competenza: che rappresenta l'unico
tema sul quale la Corte sia stata chiamata a decidere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettano alla Regione Lombardia le attribuzioni
Concernenti la costituzione delle commissioni per gli esami di
abilitazione all'esercizio delle professioni di guida, interprete e
corriere turistico, nonché l'effettuazione degli esami medesimi; e per
questa parte annulla la nota 21 settembre 1974, n. 10.12201/12007.A,
del Ministero dell'interno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte