Sentenza n. 9/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/01/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
citata
- art. 25-quaterlegge 306/1992
- art. 2-terlegge 575/1965
- art. 4legge 1423/1956
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 25-quater del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante "Modifiche urgenti al
nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalità mafiosa", nel testo introdotto dalla legge di
conversione 7 agosto 1992, n. 356 (e così come modificato dalla
legge 24 luglio 1993, n. 256 recante "Modifica dell'istituto del
soggiorno obbligato e dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965,
n. 575"), e nel testo risultante della sentenza, depositata il 7
dicembre 1994, n. 419, della Corte costituzionale, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma,
nella parte in cui non prevede che il Procuratore Nazionale Antimafia
può disporre con decreto motivato il soggiorno cautelare soltanto in
via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione
del provvedimento definitivo al Tribunale, ai sensi dell'art. 4 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il quale
decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previste
dall'anzidetto art. 4 della legge medesima, nonché del quinto comma
della stessa disposizione, iscritto al n. 68 del registro referendum;
Vista l'ordinanza del 30 novembre 1994 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum popolare presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta e la successiva ordinanza del 13
dicembre 1994 con la quale l'Ufficio Centrale per il referendum ha
riformulato il quesito;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 3 febbraio 1994 da alcuni cittadini
elettori sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato
l'articolo 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante
'Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalita ", nel testo introdotto
dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356, e così come
modificato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256, recante 'Modifica
dell'istituto del soggiorno obbligatorio e dell'art. 2-ter della
legge 21 maggio 1965, n. 575'?".
Verificata la conformità a legge della richiesta di referendum,
l'Ufficio centrale ne ha dichiarato la legittimità con ordinanza del
30 novembre 1994.
2. - Con ordinanza del 13 dicembre 1994, il medesimo Ufficio
centrale, esaminata la sentenza del 7 dicembre 1994, n. 419, con la
quale questa Corte ha dichiarato la parziale illegittimità
costituzionale del citato art. 25-quater del decreto-legge n.
306/1992, ha ritenuto che tale pronuncia non assumesse portata tale
da impedire lo svolgimento delle operazioni referendarie, considerato
che la relativa richiesta, incentrata sulla disposizione che ha
introdotto l'istituto del soggiorno cautelare, risulta volta alla
"radicale eliminazione di detto istituto considerato nella sua
globalità". Ritenuta, quindi, la necessità di integrare il quesito
referendario con le modifiche testuali scaturite dall'intervento
additivo operato da questa Corte, l'Ufficio centrale ha così
riformulato il quesito medesimo: "Volete voi che sia abrogato l'art.
25-quater del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, recante 'Modifiche urgenti
al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalita" , nel testo introdotto dalla legge di conversione 7
agosto 1992, n. 356 (e così come modificato dalla legge 24 luglio
1993, n. 256, recante 'Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato
e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575') e nel testo
risultante dalla sentenza depositata il 7 dicembre 1994, n. 419 della
Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma, nella parte in cui
non prevede che il Procuratore Nazionale Antimafia può disporre con
decreto motivato il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria,
con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del
provvedimento definitivo al Tribunale, ai sensi dell'art. 4 della
legge 27 dicembre, 1956 n. 1423 e successive modificazioni, il quale
decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previste
dall'anzidetto art. 4 della legge medesima, nonché del quinto comma
della stessa disposizione?".
3. - Ricevuta la comunicazione delle ordinanze dell'Ufficio
centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 9
gennaio 1995 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare
comunicazione. Considerato in diritto La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità la
Corte è chiamata a pronunciarsi, riguarda l'art. 25-quater del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo
codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, con il quale è stato introdotto l'istituto del
soggiorno cautelare. Un istituto che, come questa Corte ha avuto modo
di rilevare, "costituisce indubbiamente una vera e propria nuova
misura di prevenzione, la quale viene ad aggiungersi, con presupposti
e struttura procedimentale del tutto peculiari, al vigente sistema
delle misure di prevenzione personali" (v. sentenza n. 419/1994).
Nessun dubbio quindi sussiste circa l'ammissibilità del quesito in
rapporto alle ipotesi ostative enunciate dall'art. 75, secondo comma,
della Costituzione, considerato che la norma da sottoporre a
scrutinio popolare non presenta alcun profilo che consenta di
iscriverla nel novero delle leggi tributarie o di bilancio, di
amnistia o di indulto ovvero di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Del pari, non è dato ravvisare l'esistenza di alcuna delle
ragioni di inammissibilità desumibili dalla disciplina
costituzionale del referendum abrogativo quale fissata nella sentenza
n. 16/1978 di questa Corte.
Ad un giudizio positivo deve pervenirsi anche per ciò che attiene
ai requisiti della chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito,
considerato che, pur nella apparente complessità dovuta alle
modifiche apportate al testo della norma ad opera della legge 24
luglio 1993, n. 256, ed al recepimento nel quesito stesso del
dispositivo della già citata sentenza di questa Corte n. 419/1994,
la domanda referendaria appare del tutto chiara nel proporre, quale
unica alternativa, quella di sopprimere nel suo complesso ovvero
mantenere, nella nuova formulazione dell'art. 26-quater della legge 7
agosto 1992, n. 356, l'istituto del soggiorno cautelare.
Sussistono, quindi, tutti i presupposti per la declaratoria di
ammissibilità della richiesta di referendum indicata in epigrafe.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione dell'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), nel testo
introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356, così
come modificato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256 (Modifica
dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'art. 2-ter della legge
31 maggio 1965, n. 575), e nel testo risultante dalla sentenza
depositata il 7 dicembre 1994, n. 419 della Corte Costituzionale, che
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25-quater,
primo comma, nella parte in cui non prevede che il Procuratore
Nazionale Antimafia può disporre con decreto motivato il soggiorno
cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere
contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al Tribunale,
ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini
e con le procedure previste dall'anzidetto art. 4 della legge
medesima, nonché del quinto comma della stessa disposizione:
richiesta dichiarata legittima con ordinanza 30 novembre 1994,
modificata dall'ordinanza 13 dicembre 1994 dall'ufficio centrale per
il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte