Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/01/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 25-quater del

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante "Modifiche urgenti al

nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla

criminalità mafiosa", nel testo introdotto dalla legge di

conversione 7 agosto 1992, n. 356 (e così come modificato dalla

legge 24 luglio 1993, n. 256 recante "Modifica dell'istituto del

soggiorno obbligato e dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965,

n. 575"), e nel testo risultante della sentenza, depositata il 7

dicembre 1994, n. 419, della Corte costituzionale, che ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma,

nella parte in cui non prevede che il Procuratore Nazionale Antimafia

può disporre con decreto motivato il soggiorno cautelare soltanto in

via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione

del provvedimento definitivo al Tribunale, ai sensi dell'art. 4 della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il quale

decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previste

dall'anzidetto art. 4 della legge medesima, nonché del quinto comma

della stessa disposizione, iscritto al n. 68 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 30 novembre 1994 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum popolare presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta e la successiva ordinanza del 13

dicembre 1994 con la quale l'Ufficio Centrale per il referendum ha

riformulato il quesito;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 3 febbraio 1994 da alcuni cittadini

elettori sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato

l'articolo 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante

'Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalita ", nel testo introdotto

dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356, e così come

modificato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256, recante 'Modifica

dell'istituto del soggiorno obbligatorio e dell'art. 2-ter della

legge 21 maggio 1965, n. 575'?".

Verificata la conformità a legge della richiesta di referendum,

l'Ufficio centrale ne ha dichiarato la legittimità con ordinanza del

30 novembre 1994.

2. - Con ordinanza del 13 dicembre 1994, il medesimo Ufficio

centrale, esaminata la sentenza del 7 dicembre 1994, n. 419, con la

quale questa Corte ha dichiarato la parziale illegittimità

costituzionale del citato art. 25-quater del decreto-legge n.

306/1992, ha ritenuto che tale pronuncia non assumesse portata tale

da impedire lo svolgimento delle operazioni referendarie, considerato

che la relativa richiesta, incentrata sulla disposizione che ha

introdotto l'istituto del soggiorno cautelare, risulta volta alla

"radicale eliminazione di detto istituto considerato nella sua

globalità". Ritenuta, quindi, la necessità di integrare il quesito

referendario con le modifiche testuali scaturite dall'intervento

additivo operato da questa Corte, l'Ufficio centrale ha così

riformulato il quesito medesimo: "Volete voi che sia abrogato l'art.

25-quater del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, recante 'Modifiche urgenti

al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla

criminalita" , nel testo introdotto dalla legge di conversione 7

agosto 1992, n. 356 (e così come modificato dalla legge 24 luglio

1993, n. 256, recante 'Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato

e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575') e nel testo

risultante dalla sentenza depositata il 7 dicembre 1994, n. 419 della

Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma, nella parte in cui

non prevede che il Procuratore Nazionale Antimafia può disporre con

decreto motivato il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria,

con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del

provvedimento definitivo al Tribunale, ai sensi dell'art. 4 della

legge 27 dicembre, 1956 n. 1423 e successive modificazioni, il quale

decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previste

dall'anzidetto art. 4 della legge medesima, nonché del quinto comma

della stessa disposizione?".

3. - Ricevuta la comunicazione delle ordinanze dell'Ufficio

centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 9

gennaio 1995 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare

comunicazione. Considerato in diritto La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità la

Corte è chiamata a pronunciarsi, riguarda l'art. 25-quater del

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo

codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla

criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 1992, n. 356, con il quale è stato introdotto l'istituto del

soggiorno cautelare. Un istituto che, come questa Corte ha avuto modo

di rilevare, "costituisce indubbiamente una vera e propria nuova

misura di prevenzione, la quale viene ad aggiungersi, con presupposti

e struttura procedimentale del tutto peculiari, al vigente sistema

delle misure di prevenzione personali" (v. sentenza n. 419/1994).

Nessun dubbio quindi sussiste circa l'ammissibilità del quesito in

rapporto alle ipotesi ostative enunciate dall'art. 75, secondo comma,

della Costituzione, considerato che la norma da sottoporre a

scrutinio popolare non presenta alcun profilo che consenta di

iscriverla nel novero delle leggi tributarie o di bilancio, di

amnistia o di indulto ovvero di autorizzazione a ratificare trattati

internazionali.

Del pari, non è dato ravvisare l'esistenza di alcuna delle

ragioni di inammissibilità desumibili dalla disciplina

costituzionale del referendum abrogativo quale fissata nella sentenza

n. 16/1978 di questa Corte.

Ad un giudizio positivo deve pervenirsi anche per ciò che attiene

ai requisiti della chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito,

considerato che, pur nella apparente complessità dovuta alle

modifiche apportate al testo della norma ad opera della legge 24

luglio 1993, n. 256, ed al recepimento nel quesito stesso del

dispositivo della già citata sentenza di questa Corte n. 419/1994,

la domanda referendaria appare del tutto chiara nel proporre, quale

unica alternativa, quella di sopprimere nel suo complesso ovvero

mantenere, nella nuova formulazione dell'art. 26-quater della legge 7

agosto 1992, n. 356, l'istituto del soggiorno cautelare.

Sussistono, quindi, tutti i presupposti per la declaratoria di

ammissibilità della richiesta di referendum indicata in epigrafe.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione dell'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n.

306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), nel testo

introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356, così

come modificato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256 (Modifica

dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'art. 2-ter della legge

31 maggio 1965, n. 575), e nel testo risultante dalla sentenza

depositata il 7 dicembre 1994, n. 419 della Corte Costituzionale, che

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25-quater,

primo comma, nella parte in cui non prevede che il Procuratore

Nazionale Antimafia può disporre con decreto motivato il soggiorno

cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere

contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al Tribunale,

ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini

e con le procedure previste dall'anzidetto art. 4 della legge

medesima, nonché del quinto comma della stessa disposizione:

richiesta dichiarata legittima con ordinanza 30 novembre 1994,

modificata dall'ordinanza 13 dicembre 1994 dall'ufficio centrale per

il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte