Sentenza n. 9/1996
Altra decisione · depositata il 18/01/1996 · relatore Riccardo Chieppa
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della Regione Puglia notificato il
19 maggio 1995, depositato in Cancelleria nella stessa data, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento,
comunicato dal Commissario del Governo alla Regione Puglia con nota
prot. n. 1189/20202 del 20 marzo 1995, con il quale il Governo ha
rinviato al riesame del Consiglio regionale la legge riapprovata il
21 febbraio 1995 (Norme in materia di riorganizzazione
dell'amministrazione regionale), ed iscritto al n. 13 del registro
conflitti 1995;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1995 il Giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Udito l'Avvocato dello Stato Claudio Linda per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso per conflitto di attribuzione notificato il 19
maggio 1995, la Regione Puglia ha impugnato il provvedimento
governativo, comunicato alla stessa Regione dal Commissario del
Governo con nota prot. n. 1189/20202 del 20 marzo 1995, con il quale
è stata nuovamente rinviata al Consiglio regionale, per il riesame,
la legge riapprovata il 21 febbraio 1995 (Norme in materia di
riorganizzazione dell'amministrazione regionale).
La ricorrente ha esposto di essere già stata destinataria di una
richiesta di rinvio, con riferimento al primo testo della legge in
esame, e di avere recepito i rilievi governativi in un testo
riapprovato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio
regionale. Nel quindicesimo giorno successivo alla comunicazione al
Commissario del Governo della riapprovazione della legge con le
modifiche richieste, l'autorità statale disponeva un nuovo rinvio,
contestando, si osserva nel ricorso, la legittimità delle soluzioni
adottate dal legislatore regionale sotto profili identici a quelli
contemporaneamente posti dal Governo a fondamento di un distinto
ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della
legge in questione. Ciò premesso, ritiene la Regione Puglia che la
reiterazione del rinvio governativo sia in contrasto con l'art. 127
della Costituzione, in quanto, a seguito della riapprovazione del
testo di legge a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio
regionale, il Governo avrebbe dovuto affidare le sue rimostranze
soltanto ai rimedi individuati dall'ultimo comma della citata norma
costituzionale, come, peraltro, è avvenuto con la instaurazione del
giudizio di legittimità costituzionale sugli stessi punti della
legge oggetto della nuova richiesta di rinvio.
Il Governo avrebbe, quindi, illegittimamente operato un secondo
rinvio del testo riapprovato, nel presupposto che si trattasse di una
legge nuova. Tale presupposto, ad avviso della ricorrente, sarebbe
erroneo, dovendosi considerare come "non nuova" una legge modificata
nelle parti coinvolte dalle censure mosse dal Governo con il primo
rinvio. Nel caso di specie, il confronto del testo dell'articolato
regionale con quello della prima richiesta di rinvio consentirebbe di
ritenere che le modifiche introdotte dal Consiglio regionale siano
scaturite dalle osservazioni contenute in alcuni dei punti della
precedente richiesta di rinvio. Si sarebbe, cioè, trattato di una
rielaborazione della normativa introdotta con la legge approvata
inizialmente, scaturita dalla necessità di superare le obiezioni
mosse dal Governo.
2. - Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
osservato che la legge regionale in questione in larga parte ha
effettivamente operato su parti in precedenza oggetto di rinvio.
Tuttavia, alcune disposizioni in essa contenute non apparirebbero
conseguenziali alle esigenze di adeguamento ai rilievi governativi.
Pertanto, nel dubbio circa il carattere da attribuire alla legge in
esame, l'Avvocatura conclude chiedendo alla Corte di giudicare
secondo Costituzione sul conflitto. Considerato in diritto
1. - La Regione Puglia ha impugnato, con ricorso per conflitto di
attribuzione, il provvedimento governativo, comunicato alla stessa
con nota del Commissario del Governo (prot. n. 1189/20202 del 20
marzo 1995), con il quale, a seguito di riapprovazione, in data 21
febbraio 1995, della legge regionale recante "Norme in materia di
riorganizzazione dell'amministrazione regionale", era stato disposto
un nuovo rinvio della legge all'esame del Consiglio regionale.
Sostiene la ricorrente che, avendo la legge in questione già
recepito i rilievi formulati con il primo rinvio governativo in un
testo riapprovato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio
regionale, sarebbe illegittimo, a norma dell'art. 127, ultimo comma,
della Costituzione, un nuovo rinvio da parte del Governo.
Quest'ultimo avrebbe a disposizione, per contrastare la legge, gli
ordinari strumenti di cui alla citata disposizione costituzionale e,
cioè, il promovimento della questione di legittimità davanti alla
Corte costituzionale, ovvero di quella di merito per contrasto di
interessi davanti alle Camere.
2. - Con la sentenza n. 476 del 1995, questa Corte, chiamata a
verificare la legittimità costituzionale della legge di cui si
tratta, posta in dubbio dal Governo (che, parallelamente, come
risulta dal ricorso all'odierno esame, ne aveva disposto un nuovo
rinvio al Consiglio regionale per il riesame), ha individuato una
serie di elementi aventi carattere di novità, introdotti in sede di
riapprovazione dell'originario testo legislativo a seguito del primo
rinvio del Governo, ed incidenti anche su disposizioni totalmente
estranee alle osservazioni governative. Sicché, sulla base dei
criteri forniti dalla giurisprudenza costituzionale (v., da ultimo,
sentenze n. 357 e n. 260 del 1995; n. 384 e n. 359 del 1994), la
Corte ha considerato nuova la legge impugnata, rilevando,
conseguentemente, la inammissibilità della questione sottoposta al
suo esame. Infatti, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, il
Governo avrebbe dovuto, prima ancora di promuovere la questione di
legittimità innanzi alla Corte, dar corso al rinvio della legge al
Consiglio regionale, affinché quest'ultimo fosse posto nella
condizione di procedere al suo riesame.
Alla stregua delle suesposte conclusioni, deve essere rigettato il
ricorso esperito dalla Regione Puglia nel presupposto infondato che,
trattandosi di legge non nuova, il Governo avrebbe consumato con il
primo rinvio il proprio potere di sottoporla al nuovo esame del
Consiglio regionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato e, per esso, al Governo della
Repubblica, rinviare al Consiglio regionale per il riesame la legge
della Regione Puglia riapprovata il 21 febbraio 1995 (Norme in
materia di riorganizzazione dell'amministrazione regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte