Sentenza n. 90/1962
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/11/1962 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 125 del D.L.
del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, promosso
con ordinanza emessa il 26 giugno 1961 dal Pretore di Lipari nel
procedimento penale a carico di Li Donni Giuseppe, iscritta al n. 136
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961 e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 47 del 31 agosto 1961.
Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1962 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
udito l'avv. Salvatore Pugliatti, per il Presidente della Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale a carico di Li Donni Giuseppe, imputato di
contravvenzione all'art. 2 del regolamento sulla pescheria del 18
agosto 1945 del Comune di Lipari, per omesso conferimento di un pesce
spada al centro ittico, punibile ai sensi dell'art. 125 del D. L. del
Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, il Pretore di
Lipari ha sollevato di ufficio, con ordinanza del 26 giugno 1961,
questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 125, per
violazione degli artt. 3, 5 e 25, secondo comma, della Costituzione, e
per essere in contrasto col principio più volte affermato dalla Corte
costituzionale, che la competenza a legiferare nella materia penale è
devoluta esclusivamente allo Stato.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata all'imputato, al
P. M. presso il Tribunale di Messina e ai Presidenti della Giunta e
dell'Assemblea della Regione siciliana, è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 16 settembre 1961, n. 232, e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 31 agosto 1961,
n. 47.
Con atto di intervento e deduzioni del 25 agosto 1961, si è
costituito in giudizio il Presidente della Regione siciliana,
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Pugliatti.
Nelle sue deduzioni la Regione siciliana, pur riconoscendo in via
generale il principio, affermato da questa Corte nelle sue precedenti
decisioni, che il potere normativo penale spetti soltanto allo Stato,
ritiene che la Corte stessa non si sia proposto ex pro fesso il
problema dei limiti entro i quali questo, che qualifica monopolio dello
Stato, dovrebbe essere mantenuto.
Una norma primaria sprovvista di sanzione sarebbe priva di forza e
di contenuto pratico, specialmente quando, per la sua natura e per il
tipo di interessi (pubblici) che deve realizzare, ha bisogno di essere
rafforzata da sanzioni peculiari, come quelle penali, almeno
contravvenzionali. La negazione della potestà penale alla Regione
condurrebbe "al paradossale risultato che la potestà legislativa
regionale apparirebbe massimamente inefficiente nelle materie nelle
quali, istituzionalmente, dovrebbe conseguire il massimo di
efficienza". Il problema, pertanto, dovrebbe essere esaminato in
rapporto alla competenza esclusiva della Regione per alcune materie.
L'attribuzione senza limiti della potestà normativa penale allo Stato
significherebbe attribuzione allo stesso, sia pure limitatamente alle
sanzioni penali, di una competenza legislativa in materie che
istituzionalmente appartengono alla competenza esclusiva della Regione,
con la conseguenza della evidente contraddizione di una potestà
normativa concorrente là dove dovrebbe riscontrarsi una potestà
normativa esclusiva. Né, d'altra parte, di tale potestà concorrente
sarebbe possibile l'esercizio, non essendo concepibile che la Regione
possa emanare norme primarie e chiedere, poi, allo Stato di disporre
sanzioni penali. In definitiva, l'affermazione di una tale potestà
concorrente importerebbe la soppressione di ogni potestà normativa
sanzionatoria per le materie riservate alla Regione. Infatti, da un
lato, questa, priva della potestà penale, non potrebbe emanare le
norme sanzionatorie, e dall'altro lo Stato, apparentemente titolare
della indicata potestà, non sarebbe in grado di esercitarla,
considerato che rispetto alla stessa materia la potestà legislativa
spetta esclusivamente alla Regione. A questa, in definitiva, secondo la
difesa, non si può non riconoscere "la potestà di emanare norme
sanzionatorie, anche penali, nelle materie nelle quali ha potestà
esclusiva rispetto alle norme primarie". Una soluzione della questione
così come ora è prospettata non troverebbe ostacolo negli argomenti
finora addotti a sostegno della esclusiva appartenenza allo Stato del
potere normativo penale.
La difesa della Regione osserva, infine, che gli artt. 3 e 5 della
Costituzione, richiamati nell'ordinanza del Pretore, non sono
pertinenti. Circa, poi, l'art. 25 della Costituzione, anche richiamato,
e sul quale la Corte costituzionale ha fondata la sua decisione n. 21
del 1957, si afferma che è discutibile la sostenuta interpretazione
restrittiva del termine "legge", nello stesso articolo contenuto.
In data 9 ottobre è stata presentata dalla difesa della Regione
una memoria fuori termine, nella quale si insiste sugli argomenti già
enunciati e sulla necessità di ammettere che la Regione possa emanare
norme sanzionatorie contravvenzionali. Considerato in diritto :
1. - La difesa della Regione ha ritenuto nella presente causa di
poter proporre come nuovo, nella materia in questione, il problema dei
limiti di cui immancabilmente, a suo giudizio, dovrebbe essere oggetto
il cosiddetto monopolio statale della potestà normativa penale. Ma il
problema è da considerarsi risoluto nei termini stessi delle
precedenti decisioni di questa Corte. Respinta la configurazione di un
diritto penale speciale accanto al diritto penale generale o comune,
unico essendo il diritto penale in base alla natura delle sanzioni
imposte dalla legge e quali che siano gli interessi con tal mezzo
tutelati, la Corte ha fissato due punti fondamentali: l'uno che
stabilisce la riserva assoluta di legge in materia penale; l'altro, che
del primo costituisce il razionale fondamento, riguarda la natura dei
beni dell'uomo su cui incide la sanzione penale.
Nella sentenza n. 21 del 1957, la disposizione del comma secondo
dell'art. 25 della Costituzione, in virtù della quale nessuno può
essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima del fatto commesso, è stata interpretata nel senso che per legge
debba intendersi, in tale disposizione, soltanto la legge dello Stato;
ed ora questa Corte non ha che da rimettersi a questa interpretazione e
alla motivazione che allora ne fu data.
Nella stessa sentenza la esclusiva appartenenza allo Stato della
potestà normativa penale trovò come suo fondamento la particolare
natura delle restrizioni della sfera giuridica che vengono inflitte
mediante la pena. La quale incide sui beni ed attributi fondamentali
della persona umana, in primo luogo la libertà personale; onde la
necessità che tali restrizioni siano da stabilire in base a una
generale e, si potrebbe aggiungere, superiore valutazione dei beni e
degli interessi dell'uomo e della vita sociale, quale può essere
compiuta soltanto dal legislatore statale.
Stabiliti questi due punti, la impossibilità di porre limiti alla
potestà penale dello Stato a favore di altri enti appare in modo
evidente. Ogni limite, infatti, non potrebbe non costituire violazione
della norma costituzionale che soltanto la legge dello Stato riconosce
come fonte della norma penale; e sarebbe in pari tempo negazione di
quei supremi interessi umani la cui restrizione a mezzo della pena
spetta soltanto allo Stato di valutare. Né varrebbe obbiettare che una
eventuale potestà normativa penale della Regione avrebbe carattere
limitato, in quanto riferibile soltanto ai particolari interessi della
Regione stessa e come presidio delle sole norme giuridiche che
statutariamente essa ha il potere di emettere. È più che evidente che
soltanto entro questi limiti è ipoteticamente concepibile una potestà
penale della Regione; e, pertanto, è soltanto relativamente a questa
ridotta possibilità che viene riaffermato il principio della
esclusività del potere statale, non ponendosi nemmeno come astratta
ipotesi la idea di un potere penale della Regione che vada al di là di
quei limiti.
Si assume che le norme della Regione richiederebbero il
rafforzamento di sanzioni penali "almeno contravvenzionali". Ora, che
lo Stato, nel disporre la tutela dell'attività degli altri enti che lo
compongono a mezzo di sanzioni penali, riduca in modo espresso tale
intervento a fattispecie soltanto contravvenzionali, è cosa che
rientra nel normale esercizio della potestà legislativa e nella
determinazione di limiti che per varie ragioni questa stabilisce. Ma
allorché si tende, come nella presente controversia e come nelle altre
precedenti sullo stesso oggetto, a dedurre dai principi, e come
implicita nell'ordinamento, l'esistenza di una potestà penale delle
Regioni, la limitazione alle fattispecie contravvenzionali con
esclusione di quelle dei delitti non troverebbe alcun fondamento;
palesandosi in tal modo in tutta la sua estensione l'entità del potere
che alla Regione si vorrebbe rivendicare.
2. - Di fronte alle considerazioni che precedono nemmeno può aver
valore l'obbiezione che, in modo particolare, riferisce alla
legislazione regionale esclusiva la necessità di una estensione della
potestà penale alla Regione. Con l'attribuzione di una competenza
legislativa esclusiva si ha una riserva piena di competenza a favore
della Regione per talune materie, nel senso che è devoluta
esclusivamente alla Regione la concreta disciplina dei rapporti
inerenti a queste materie; ma non nel senso che, per le stesse materie,
debba ritenersi in sua potestà ogni specie e forma di tutela, anche
quella che è dalla Costituzione attribuita esclusivamente allo Stato.
La sanzione penale può costituire il più energico ed efficace
presidio del comando giuridico, ma non per questo può di esso
considerarsi un attributo essenziale, in forza del quale, entro il
potere esclusivo della Regione di regolare legislativamente certi
rapporti, debba necessariamente ritenersi inclusa anche una autonoma
disponibilità della tutela penale. Altre sanzioni, come questa Corte
ha già rilevato, possono efficacemente tutelare le norme giuridiche
regionali. La eventuale ritenuta insufficienza di tali sanzioni e la
conseguente necessità di una tutela penale è problema di politica
legislativa estraneo alle decisioni di questa Corte; e che, comunque,
si risolve invocando l'intervento delle norme penali dello Stato, senza
che ciò possa minimamente influire sul carattere esclusivo, per le
materie per cui è stabilito, della legislazione regionale, né tanto
meno importare, come si assume, l'inserimento di una normazione
concorrente dello Stato in quella che deve rimanere esclusiva della
Regione.
D'altra parte, non è nemmeno valida l'osservazione di una pratica
impossibilità dell'intervento dello Stato in considerazione del fatto
che la Regione, emanate le norme primarie, dovrebbe poi richiedere allo
Stato l'emanazione delle norme sanzionatorie. Analogamente a quanto
avviene per la tutela dell'attività di altri enti, lo Stato può
fornire alla legislazione regionale una o più norme penali, che ne
costituiscano, opportunamente articolate, il preventivo e generale
presidio; del che la Corte non ha motivo di non riconoscere la
opportunità.
Si deve, pertanto, dichiarare la illegittimità costituzionale
della norma impugnata. Spetterà poi al giudice di merito lo stabilire
se al fatto che diede luogo al procedimento penale non possa
eventualmente applicarsi una vigente norma penale dell'ordinamento
statale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 125 del D.Leg.
del Presidente della Regione siciliana del 29 ottobre 1955, n. 6, in
riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1962:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte