Sentenza n. 90/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1963 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 170 del Codice
proc. penale, promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1961 dal
Pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Dallerini Anna
Maria, iscritta al n. 23 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1962.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto del Pretore di Bologna del 24 agosto 1961 Anna
Ballerini fu condannata alla multa di lire 15.000; e la notificazione
del provvedimento fu eseguita secondo le norme stabilite dall'art. 170
del Codice di procedura penale, trattandosi di imputata irreperibile.
Il Pretore, escludendo la possibilità di una revoca del decreto
stesso, stante l'avvenuta notificazione, in accoglimento dell'eccezione
dedotta dal difensore di ufficio, sollevava la questione di
legittimità costituzionale della disposizione predetta, per contrasto
con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, poiché ha ritenuto
la questione stessa non manifestamente infondata e rilevante per la
definizione del processo.
Secondo il Pretore, la forma di notificazione prevista
dall'articolo 170 terrebbe luogo ad ogni effetto, nel caso di
irreperibilità dell'imputato, di quella disciplinata dall'art. 169; ma
non consente al difensore di ufficio di sostituirsi all'imputato in
quegli atti che questo deve compiere "personalmente o a mezzo di
procuratore speciale", tra i quali è compreso appunto l'atto di
opposizione al decreto penale (art. 509, primo comma, del Codice).
Secondo il Pretore ne deriverebbe che, con l'applicazione al
procedimento monitorio dell'art. 170, si verrebbe a sottrarre
all'imputato la possibilità di proporre l'opposizione e ne
risulterebbe violato il diritto di difesa garantito dal ricordato
precetto costituzionale.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Bologna e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei
Deputati ed è stata altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 65 del 10 marzo 1962.
È intervenuto in questa sede il Presidente del Consiglio dei
Ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'Avvocatura, nelle deduzioni depositate il 2 dicembre 1961,
esprime anzitutto il dubbio che la questione di legittimità più che
l'art. 170, riguarderebbe l'art. 509, rilevando, al riguardo, che se
mai la menomazione del diritto di difesa deriverebbe non tanto
dall'applicazione delle disposizioni di carattere generale contenute
nel primo articolo, quanto dalla limitazione della facoltà del
difensore stabilita nel secondo. Osserva peraltro che tale limitazione
deriverebbe dalle modalità dell'esercizio del diritto di difesa
stabilite dall'ordinamento processuale, di guisa che i diritti
dell'imputato non ne risulterebbero pregiudicati.
A sostegno poi della non fondatezza della questione relativamente
all'art. 170, osserva che sarebbe addebitabile all'imputato l'essersi
volontariamente posto nella situazione di irreperibilità, essendo
improbabile che, prima dell'emanazione del decreto, non fosse
consapevole del suo comportamento illecito; situazione alla quale si
ricollegherebbero le lamentate limitazioni del diritto di difesa, posto
che l'ordinamento processuale, in tale ipotesi, non avrebbe l'obbligo
di una più efficace tutela dei diritti dell'interessato.
Conclude, quindi, perché si dichiari non fondata la questione di
costituzionalità. Considerato in diritto :
1. - In relazione al rilievo preliminare dell'Avvocatura dello
Stato, si osserva che la questione di costituzionalità, prospettata
nell'ordinanza, riguarda esclusivamente l'art. 170 del Codice
processuale penale. Secondo il Pretore, la menomazione del diritto di
difesa, e quindi il contrasto con il precetto costituzionale (art. 24,
secondo comma), deriverebbe dal fatto che, dovendosi, in base a tale
articolo, nel caso di irreperibilità dell'imputato, effettuare la
notificazione mediante deposito nella cancelleria o segreteria
giudiziaria, con avviso al difensore nominato di ufficio, non è
consentito al medesimo di sostituirsi all'imputato negli atti che
questi deve compiere personalmente, come l'opposizione al decreto di
condanna nel caso preveduto dall'art. 509 del Codice predetto.
Non è, d'altra parte, consentito, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, sindacare il giudizio di rilevanza,
che, nella specie, è stato chiaramente espresso.
2. - Nel merito la questione non appare fondata.
L'art. 170 si inserisce nel sistema delle notificazioni,
disciplinate da varie disposizioni del Codice di procedura penale
(articoli da 166 a 170), le quali stabiliscono le modalità degli atti
destinati a portare a conoscenza degli interessati i provvedimenti del
giudice, per le conseguenze che, da questa conoscenza, la legge fa
derivare, e, fra queste, la definitività dei provvedimenti stessi.
E vi si inserisce, al pari delle altre disposizioni sulle
notificazioni, come norma di carattere generale, applicabile di regola,
a tutti gli atti, affinché, nel caso di accertata irreperibilità
dell'imputato, si abbia la certezza legale dell'avvenuta notificazione.
È vero che l'accennata disposizione limita la facoltà del difensore
nei casi indicati. Ma da ciò non deriva, come si assume,
l'illegittimità costituzionale della disposizione stessa. Essa,
infatti, deve essere intesa, nell'unità del sistema, in logico
coordinamento con le altre disposizioni che del sistema fanno parte,
come appunto quelle che disciplinano il giudizio per decreto (artt. da
506 a 510). Per il quale, data la specialità del procedimento e la
opportunità della sua rapida definizione, il legislatore ha dettato
norme particolari, stabilendo che l'opposizione al provvedimento di
condanna (emesso dal Pretore senza procedere al dibattimento), debba
essere proposta personalmente dall'interessato. Ora, appare chiaro che
se, anche in questa ipotesi, il giudice, accertata la irreperibilità,
procedesse al deposito del decreto nella cancelleria, ai fini e per gli
effetti del citato art. 170, si verificherebbe una violazione del
diritto di difesa, data la limitazione delle facoltà del difensore di
ufficio, nel caso in cui l'imputato non venisse a conoscenza del
provvedimento. La violazione, peraltro, resta esclusa se si coordina
come è necessario l'art. 170 con l'art. 509 (la cui legittimità,
secondo l'ordinanza, non viene in discussione); dovendosi ritenere, in
base appunto a tale coordinamento, che la disposizione dell'art. 170
non può trovare applicazione quando l'irreperibilità è accertata in
relazione al procedimento così detto monitorio. In questo caso,
infatti, come ha già ritenuto la Corte di cassazione, è necessario,
per la imprescindibile tutela del diritto di difesa, costituzionalmente
garantito, seguire la procedura ordinaria, restando perciò inoperante
il decreto emesso dal Pretore, affinché il difensore, nell'ambito di
tale procedura, possa avvalersi di tutte le facoltà che, di regola, la
legge gli consente, compresa l'impugnazione (art. 192, secondo comma,
del Codice di procedura penale).
Per le suesposte considerazioni, pertanto, l'art. 170 non può
ritenersi in contrasto con il precetto costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata , nei sensi indicati nella motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del Codice di
procedura penale, sollevata con ordinanza del Pretore di Bologna del 31
ottobre 1961, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte