Sentenza n. 90/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1972 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39legge 703/1952
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 39,
primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (disposizioni in materia
di finanza locale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 ottobre 1970 dalla Corte d'appello di
Milano nel procedimento civile vertente tra il Comune di Sesto Calende
e l'Ente nazionale per l'energia elettrica, iscritta al n. 4 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971;
2) ordinanza emessa il 16 aprile 1971 dal tribunale di Busto
Arsizio nel procedimento civile vertente tra il Comune di Somma
Lombardo e l'Ente nazionale per l'energia elettrica, iscritta al n. 287
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione dell'ENEL;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1972 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Marcello Cogliati Dezza, per l'ENEL, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 30 ottobre 1970, nel corso del
procedimento civile tra il Comune di Sesto Calende e l'ENEL, la Corte
d'appello di Milano ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata, con riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, secondo comma,
della legge 2 luglio 1952, n. 703, nella parte in cui recepisce il
decreto ministeriale 26 febbraio 1933 che stabilisce i criteri di
commisurazione della tassa comunale della occupazione del suolo
pubblico con linee aeree.
Secondo il giudice a quo, il "criterio della tassazione per unità
di lunghezza", che dalla giurisprudenza è stata interpretata nel senso
che ogni frazione di chilometro va arrotondata per eccesso, sulla base
della unità minima fissata dal legislatore nella misura di un
chilometro, risulta viziato da illegittimità costituzionale perché si
risolve in un criterio di imposizione meramente fittizio e inutilmente
rigido che porta a creare una inaccettabile sfasatura tra situazione di
fatto e imposizione fiscale: donde la violazione non solo dell'art. 3
della Costituzione, per la configurabilità di due identiche
imposizioni per situazioni di fatto del tutto diseguali (linea di pochi
metri e linea di quasi un chilometro), ma anche dell'art. 53 della
Costituzione che si ispira al principio della proporzionalità della
contribuzione alla capacità contributiva.
Ritiene, inoltre, la Corte d'appello che nella specie possa
ipotizzarsi anche la violazione dell'art. 23 della Costituzione, dato
che attraverso il gioco della imposizione fittizia l'imposta in esame
si trasforma da oggettiva in soggettiva realizzando così una
prestazione personale che non corrisponde alla volontà del
legislatore.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
2. - Negli stessi termini, la questione di legittimità
costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Milano è stata
proposta dal tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza emessa il 16
aprile 1971, nel procedimento civile vertente tra il Comune di Somma
Lombardo e l'ENEL.
Anche tale ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata a
termini di legge.
3. - Nel giudizio promosso dalla Corte d'appello di Milano, si è
costituito, dinanzi a questa Corte, l'Ente nazionale per l'energia
elettrica, che, con deduzioni depositate in cancelleria il 16 marzo
1971, chiede che la dedotta questione di legittimità costituzionale
sia dichiarata infondata.
Secondo la difesa dell'ente, il criterio di tassazione degli spazi
ed aree pubbliche stabilito dal d.m. del 1933 e recepito dalla norma
impugnata, può essere interpretato in modo da non creare alcuno degli
inconvenienti che hanno indotto il giudice a quo a dubitare della sua
legittimità costituzionale: basterebbe infatti sostituire al
principio della cosidetta infrazionabilità chilometrica (che, tra
l'altro, non troverebbe alcuna base testuale nella normativa in esame),
quello della proporzionalità della imposizione all'effettivo percorso
delle linee elettriche, per rendere inutili tutte le censure
prospettate nella ordinanza di rinvio e per realizzare la volontà del
legislatore che ha voluto istituire una imposta ragguagliata alla
effettiva entità dell'occupazione.
Comunque, anche nel caso in cui si volesse considerare
infrazionabile la tariffa chilometrica, l'ENEL ritiene che il decreto
in esame consenta una interpretazione idonea ad evitare la violazione
dei principi costituzionali indicati dal giudice a quo: posto che il
criterio fissato dal legislatore è quello della unità di lunghezza di
linea, intesa quest'ultima in senso tecnico, e cioè come conduttore di
corrente che, nell'ambito dell'abitato, fuoriesce dalla cabina di
trasformazione e serve un gruppo di utenti, è evidente che non possono
essere autonomamente tassati ciascuno in base alla tariffa ragguagliata
al chilometro, i "tratti", i "segmenti" o le "diramazioni" di pochi
metri che sono molto numerosi nei centri abitati.
4. - Nello stesso giudizio, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la
quale, con deduzioni del 9 marzo 1971, ha chiesto che la Corte dichiari
infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dalla
Corte d'appello di Milano.
Secondo la difesa dello Stato, anche se si volesse aderire alla
più rigorosa interpretazione delle norme impugnate, non sussisterebbe
alcuna violazione dei precetti costituzionali indicati dalla Corte
milanese perché la scelta del criterio della tassazione per unità di
lunghezza di linea ragguagliata al chilometro, in quanto attiene ad un
campo squisitamente tecnico e alla tutela dell'interesse fiscale,
rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore.
Sotto questo profilo, le norme impugnate non contrasterebbero con
il principio di eguaglianza, in quanto l'arrotondamento per eccesso
della frazione di chilometro costituirebbe la conseguenza inevitabile
della rigidità del criterio adottato; neppure risulterebbe violato il
principio della capacità contributiva, perché il riferimento a un
indice effettivo e concreto, quale quello della unità di lunghezza,
non potrebbe considerarsi alterato dal calcolo degli arrotondamenti che
incide unicamente sul quantum dell'imposta.
Infine, sarebbe del tutto inconferente il richiamo all'art. 23
della Costituzione, dal momento che tale norma, intesa a determinare a
quali condizioni una prestazione personale e patrimoniale può essere
legittimamente imposta, non troverebbe alcun riscontro nella normativa
impugnata. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze della Corte d'appello di Milano e del tribunale
di Busto Arsizio, indicate in epigrafe, propongono la stessa questione
di legittimità costituzionale. I relativi giudizi vengono pertanto
riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Si sostiene nelle dette ordinanze che l'art. 39, secondo
comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, in materia di finanza locale,
integrato dalle disposizioni del d.m. 26 febbraio 1933, cui fa
riferimento, applicherebbe alle condutture elettriche aeree il tributo
di occupazione di spazi ed aree pubbliche in base a un criterio
palesemente irrazionale, in quanto basato su di un'aliquota che, per
essere ragguagliata alla unità di lunghezza di linea di un chilometro,
colpirebbe nella stessa misura sia le linee che raggiungono come quelle
che non raggiungono la detta lunghezza. Ne risulterebbero in
conseguenza violati il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), quello
della proporzionalità del tributo alla capacità contributiva (art.
53) ed infine anche quello della riserva di legge in materia di
prestazioni personali o patrimoniali (art. 23), giacché, al di là
delle intenzioni del legislatore, la prestazione relativa al tributo in
esame, per essere distaccato da ogni accertamento oggettivo e
razionale, si trasformerebbe in una prestazione personale.
3. - La questione non è fondata.
È innanzi tutto da rilevare come, in entrambe le ordinanze errato
sia il richiamo all'art. 39, secondo comma, della legge n. 703 del
1952, giacché tutto il contesto delle deduzioni, su cui si vorrebbe
fondare la dedotta illegittimità, si riferisce inequivocabilmente al
primo comma di quell'articolo, che, richiamandosi al d.m. 26 febbraio
1933, stabilisce i criteri di applicazione della tassa sui quali si
appuntano le censure.
Così identificato l'oggetto del giudizio, osserva la Corte che
sussisterebbero seri dubbi sulla legittimità costituzionale della
norma impugnata se essa potesse essere interpretata soltanto nel senso
che ciascuno dei tratti di linea (compresi quelli assai numerosi ma di
brevissimo percorso che, per inserto sulla linea principale portano la
corrente ai singoli utenti, e sono perciò indicati col nome di linea
di utenza) dovesse considerarsi come autonomo ed essere quindi tassato
per un intero chilometro, secondo il criterio dell'arrotondamento per
eccesso che si vuole connaturale al sistema.
Deve tuttavia ritenersi che l'art. 39 della legge 2 luglio 1952, n.
703, nella parte in cui recepisce il d.m. 26 febbraio 1933, consenta
interpretazioni conformi ai precetti costituzionali, perché il
criterio della infrazionabilità della misura base della tassa
ragguagliata al chilometro lineare, non esclude che i singoli tratti di
linea, di cui si sostiene la autonoma tassabilità, possano, anzi
debbano, essere conglobati, mediante la somma delle relative lunghezze.
Il che, eliminando tutta una serie di assurdi arrotondamenti delle
minori lunghezze a quella di un chilometro, esclude ogni esosità
nell'applicazione del tributo.
Questa interpretazione, fondata sulla ratio desumibile dal
complesso delle disposizioni di cui al d.m. del 1933, recepito
dall'art. 39 impugnato, è stata già fatta propria dalla Corte di
cassazione, almeno per quanto concerne il caso sinora pervenuto al suo
esame, che è quello relativo ai singoli attraversamenti stradali di
una stessa linea che, per deviazioni, uscita e rientro dall'area
pubblica, o per altre accidentalità del suo sviluppo, presenti
variazioni di percorso o soluzioni di continuità fra suolo pubblico e
suolo privato.
Ma il principio su cui quella interpretazione si fonda è
suscettibile di applicazioni più generali ed ha valore anche nel caso
delle così dette linee di utenza, rispetto alle quali, secondo risulta
dalle ordinanze di rimessione e dagli atti dei relativi giudizi, resta
aperto e vivo il contrasto interpretativo.
Per tutte le linee, infatti, il presupposto del tributo è unico ed
è costituito dalla occupazione dell'area pubblica nella sua effettiva
consistenza.
Da ciò consegue che i tratti di linea, ai fini della tassabilità,
andrebbero in teoria tutti conglobati, e cioè sommati fra loro.
Poiché però il conglobamento è ottenuto mediante un'operazione
aritmetica, quale la somma dei singoli tratti di linea, è ovvio che
esso possa essere operato soltanto fra quantità omogenee.
Il criterio della omogeneità o eterogeneità di quei tratti, ai
fini della applicazione del tributo, non può però essere ricercato in
base a dati, anche se tecnicamente rilevanti, ma cui le norme che
disciplinano l'applicazione del tributo non fanno alcun riferimento.
Al riguardo va osservato che il decreto ministeriale del 1933 cui
l'art. 39 si riporta, contempla vari tipi di linee elettriche e le
differenzia tra loro, ma le individua soltanto con riferimento alla
zona in cui sono situate, alla composizione di esse con meno di cinque
o con cinque o più fili e alla portata delle stesse con tensioni
inferiori a 250 Volt o superiori a tale valore.
Solo queste distinzioni, fra le linee componenti una stessa rete,
la legge conosce ai fini dell'applicazione del tributo, ed è ovvio
perciò che solo esse, creando una eterogeneità fra i vari tratti di
linea, possono impedire che essi siano insieme addizionati e che si
effettui, nei loro confronti, la così detta operazione di
conglobamento. Al contrario, le linee omogenee, che, per chiarezza,
può aggiungersi, sono tutte quelle colpite con la stessa aliquota,
vanno ovviamente sommate fra loro.
Secondo questa interpretazione, già autorevolmente emersa,
nell'applicazione della norma di cui all'art. 39, comma primo, della
legge n. 703 del 1952, risulta escluso ogni elemento di casualità, e
quindi di arbitrarietà, nell'applicazione del tributo.
Ne consegue perciò che l'anzidetta norma non può essere ritenuta
in contrasto con i principi costituzionali invocati nelle ordinanze di
rinvio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 2
luglio 1952, n. 703, contenente disposizioni in materia di finanza
locale, questione proposta, dalle ordinanze indicate in epigrafe, con
riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte